Titolo IV · Capo I — Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Art. 91 — Obblighi del coordinatore per la progettazione
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 91 elenca ciò che il coordinatore per la progettazione (CSP) deve produrre durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte:
Co. 1, lett. a) — Redige il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) previsto dall’art. 100, i cui contenuti minimi sono specificati nell’Allegato XV. Co. 1, lett. b) — Predispone il fascicolo dell’opera, adattato alle caratteristiche di questa, con i contenuti definiti dall’Allegato XVI: raccoglie le informazioni utili per prevenire i rischi nei lavori successivi sull’opera. Il fascicolo non è predisposto per i lavori di manutenzione ordinaria ai sensi del Testo Unico dell’edilizia (D.P.R. 380/2001). Co. 1, lett. b-bis) — Coordina l’applicazione delle disposizioni dell’art. 90, co. 1, cioè i principi generali di prevenzione che il committente deve rispettare nelle scelte progettuali e organizzative. Co. 2 — Il fascicolo è preso in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera: non è un documento di cantiere, è la memoria di sicurezza dell’edificio. Co. 2-bis — La valutazione del rischio da ordigni bellici inesplosi, rinvenibili durante le attività di scavo, è eseguita dal coordinatore per la progettazione; quando il CSP ritiene necessaria la bonifica preventiva, il committente incarica un’impresa specializzata in possesso dei requisiti previsti dal decreto.
Cosa significa in pratica
L’art. 91 è la faccia “di carta” della sicurezza in cantiere, ma è tutt’altro che burocrazia: qui si decide prima come si lavorerà dopo. Il legislatore ha voluto che la prevenzione entri nel progetto, non che rincorra il cantiere già aperto.
Il primo prodotto è il PSC. Non è un DVR fotocopiato né un modello scaricato: l’Allegato XV pretende un piano specifico per quel cantiere, con l’analisi delle lavorazioni, delle interferenze tra imprese, del contesto (la scuola confinante, la strada trafficata, la linea elettrica aerea), il cronoprogramma e la stima dei costi della sicurezza, che negli appalti non sono ribassabili. Un esempio concreto: nella ristrutturazione di un capannone con l’azienda in attività, il PSC deve dire chi lavora dove e quando, come si separano i percorsi dei carrelli elevatori da quelli del cantiere, come si gestisce la rimozione della copertura in cemento-amianto rispetto alle altre lavorazioni. Se il piano non risponde a queste domande, in cantiere le risponderà il caso.
Il momento della consegna è parte dell’obbligo: PSC e fascicolo devono esistere prima che le imprese presentino le offerte. La ragione è economica prima che giuridica: l’impresa deve poter leggere il piano, capire quali apprestamenti e misure le verranno richiesti e quotare di conseguenza. Un PSC che compare a contratto firmato genera varianti, contestazioni e — soprattutto — un cantiere che parte senza regole condivise.
Il secondo prodotto, il fascicolo dell’opera, è il documento più sottovalutato del Titolo IV. Guarda oltre il cantiere: raccoglie le informazioni che serviranno tra cinque o vent’anni a chi dovrà sostituire il manto di copertura, manutenere l’impianto in quota o ispezionare la facciata. Dove sono i punti di ancoraggio, come si accede alla copertura in sicurezza, quali dispositivi permanenti sono stati installati. Il committente lo riceve a fine lavori e dovrà metterlo a disposizione in occasione di ogni intervento successivo: per un condominio o un’azienda immobiliare è, a tutti gli effetti, parte della documentazione dell’edificio.
Il comma 2-bis, introdotto dopo gravi infortuni durante scavi, affida al CSP la valutazione del rischio bellico residuo: nelle aree interessate da bombardamenti (molte città italiane, zone portuali, ferroviarie e industriali storiche) lo scavo può intercettare ordigni inesplosi. Il CSP valuta il rischio in base a storia del sito, profondità di scavo e fonti disponibili; se ritiene necessaria la bonifica preventiva, il committente incarica un’impresa specializzata abilitata. È una valutazione da documentare nel PSC anche quando l’esito è negativo.
Obblighi e soggetti coinvolti
- Coordinatore per la progettazione (CSP): destinatario diretto degli obblighi; deve possedere i requisiti professionali dell’art. 98. Il suo mancato adempimento è sanzionato penalmente dall’art. 158. Sul ruolo complessivo di CSP e CSE contano tanto i titoli quanto l’effettività dell’attività svolta.
- Committente e responsabile dei lavori: nominano il CSP nei casi previsti dall’art. 90 e ne verificano l’adempimento; la designazione del coordinatore non li esonera dalle responsabilità connesse alla verifica dei suoi obblighi.
- Coordinatore per l’esecuzione (CSE): raccoglie il testimone in cantiere ai sensi dell’art. 92, verificando l’applicazione del PSC e aggiornandolo in corso d’opera.
- Imprese esecutrici e lavoratori autonomi: ricevono il PSC prima dell’offerta e vi si conformano, declinandolo nei rispettivi POS.
Errori comuni
- PSC generico “copia-incolla”: piani identici per cantieri diversi, senza analisi del contesto né delle interferenze reali. Per la giurisprudenza costante un PSC non specifico equivale a un piano mancante, con responsabilità del coordinatore.
- PSC consegnato dopo la gara: le imprese quotano al buio e i costi della sicurezza diventano terreno di scontro contrattuale. Il termine “prima della richiesta di presentazione delle offerte” è un obbligo, non un’indicazione.
- Fascicolo dimenticato o mai aggiornato: viene redatto per formalità e non consegnato al committente, oppure non recepisce le varianti in corso d’opera. Anni dopo, il manutentore salirà su una copertura di cui nessuno conosce i punti di ancoraggio.
- Rischio bellico liquidato in una riga: nelle aree storicamente bombardate la valutazione del comma 2-bis va motivata; ometterla o affidare la bonifica a un’impresa non specializzata espone CSP e committente a responsabilità pesanti.
- Confondere PSC e POS: il PSC è del coordinatore e governa l’intero cantiere; il POS è del datore di lavoro di ciascuna impresa. Il secondo non sostituisce il primo, e viceversa.
Domande frequenti sull’art. 91
Il CSP deve sempre redigere il fascicolo dell'opera?
No. Il fascicolo, con i contenuti dell'Allegato XVI, non è predisposto per i lavori di manutenzione ordinaria come definiti dal Testo Unico dell'edilizia (D.P.R. 380/2001). In tutti gli altri casi in cui è nominato il CSP, il fascicolo va redatto e poi aggiornato: servirà a chi interverrà sull'opera negli anni successivi.
Quando devono essere pronti PSC e fascicolo?
Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte. Un PSC consegnato dopo la scelta delle imprese è tardivo per definizione: le imprese devono poter valutare oneri e misure di sicurezza già in fase di offerta, e su quel piano costruiranno i propri POS.
Chi valuta il rischio da ordigni bellici inesplosi?
La valutazione spetta al coordinatore per la progettazione, per le attività di scavo in cantiere. Se il CSP ritiene necessaria la bonifica preventiva del sito, il committente incarica un'impresa specializzata in possesso dei requisiti previsti dal decreto: la bonifica non può essere improvvisata dall'impresa edile.
CSP e CSE possono essere la stessa persona?
Sì, ed è la situazione più frequente: la stessa figura, con i requisiti dell'art. 98, assume prima gli obblighi dell'art. 91 in progettazione e poi quelli dell'art. 92 in esecuzione. Restano però due incarichi distinti, con responsabilità e momenti di intervento diversi, entrambi conferiti dal committente o dal responsabile dei lavori.
Approfondisci
- ArticoloArt. 90 — Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
- ArticoloArt. 92 — Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
- ArticoloArt. 100 — Piano di sicurezza e di coordinamento
- AllegatoAllegato XV — Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili (PSC, PSS, POS)
- AllegatoAllegato XVI — Fascicolo con le caratteristiche dell'opera
- GuidaPSC: quando serve e cosa deve contenere
- RuoloCoordinatore per la sicurezza (CSP e CSE)