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TUS

D.Lgs. 81/2008

Titolo IX — Sostanze pericolose

Il rischio da sostanze pericolose: agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, amianto. Valutazione, misure di prevenzione, valori limite di esposizione professionale, sorveglianza sanitaria e registri di esposizione.

Il Titolo IX riguarda molte più aziende di quanto si pensi. Non serve essere un’industria chimica: basta un magazzino con detergenti e sgrassanti, una carrozzeria che usa vernici e solventi, una falegnameria che produce polveri di legno duro, un’officina con fumi di saldatura o un’impresa edile che incontra materiali contenenti amianto durante una ristrutturazione. Ovunque si usino, si manipolino o semplicemente si generino sostanze pericolose come sottoprodotto di una lavorazione, questo Titolo si applica.

Come è strutturato

Il Titolo IX segue una logica a cerchi concentrici: parte dalla disciplina generale del rischio chimico e la restringe progressivamente sulle sostanze più insidiose.

  • Capo I (artt. 221-232) — la protezione da agenti chimici pericolosi: campo di applicazione, definizioni, valutazione del rischio, misure generali e specifiche di prevenzione, gestione di incidenti ed emergenze, sorveglianza sanitaria. È la disciplina “di base” che vale per qualsiasi sostanza pericolosa presente in azienda.
  • Capo II (artt. 233-245) — la protezione da agenti cancerogeni e mutageni, estesa dai più recenti aggiornamenti di derivazione europea anche alle sostanze tossiche per la riproduzione: qui le regole si irrigidiscono, con l’obbligo prioritario di sostituzione, il ciclo chiuso, il registro degli esposti e una sorveglianza sanitaria rafforzata.
  • Capo III (artt. 246-261) — la protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto: individuazione dei materiali, notifica all’organo di vigilanza, piano di lavoro per demolizioni e rimozioni, formazione specifica e sorveglianza sanitaria dedicata.
  • Capo IV (artt. 262-265) — l’apparato sanzionatorio del Titolo, articolato per figura: datore di lavoro e dirigente, preposto, medico competente e lavoratori. Per gli importi aggiornati vale sempre il rinvio al testo ufficiale in vigore.

Completano il quadro gli allegati tecnici, tra cui i valori limite di esposizione professionale dell’Allegato XXXVIII e l’elenco di sostanze, processi e valori limite per i cancerogeni degli allegati XLII e XLIII.

Gli articoli da cui iniziare

Tre articoli aprono i tre Capi sostanziali e sono il punto di ingresso naturale:

  • art. 221 e art. 222 — campo di applicazione e definizioni del rischio chimico: chiariscono cosa è un “agente chimico pericoloso” e quando scatta la disciplina;
  • art. 223 — la valutazione del rischio chimico, il documento operativo da cui discende tutto il resto, incluso l’esito di rischio basso o irrilevante che alleggerisce gli obblighi successivi;
  • art. 235 — il principio di sostituzione dei cancerogeni: prima si elimina, poi si lavora a ciclo chiuso, solo in ultima istanza si riduce l’esposizione al minimo;
  • art. 246 e art. 256 — l’ambito di applicazione della disciplina amianto e i lavori di demolizione e rimozione, con il relativo piano di lavoro.

Per la parte sanitaria, i riferimenti sono l’art. 229 per gli agenti chimici e l’art. 242 per i cancerogeni.

Il percorso di lettura consigliato

Se parti da zero, comincia dal Capo I: censisci le sostanze presenti in azienda partendo dalle schede di sicurezza (la guida alla lettura delle SDS aiuta), poi affronta la valutazione del rischio chimico secondo l’art. 223. Solo dopo verifica se qualche sostanza o lavorazione ricade nel Capo II — la classificazione europea di CLP e REACH è la bussola — e, se operi in edilizia, impiantistica o manutenzioni, studia il Capo III prima di toccare qualsiasi materiale sospetto. Le pagine su rischio chimico e agenti cancerogeni e mutageni offrono l’inquadramento pratico dei due Capi principali.

Gli articoli del Titolo IX

Art. 221 · Capo I — Protezione da agenti chimici

Campo di applicazione

L'art. 221 del D.Lgs. 81/2008 apre il Capo I del Titolo IX e delimita il campo di applicazione della tutela dal rischio chimico: quando si applica, cosa copre e cosa resta escluso (radiazioni, trasporto merci pericolose, amianto).

Art. 222 · Capo I — Protezione da agenti chimici

Definizioni

L'art. 222 del D.Lgs. 81/2008 definisce agenti chimici, agenti chimici pericolosi, valori limite di esposizione professionale e biologici, pericolo e rischio: le nozioni che delimitano l'applicazione del Capo I del Titolo IX.

Art. 223 · Capo I — Protezione da agenti chimici

Valutazione dei rischi

L'art. 223 del D.Lgs. 81/2008 disciplina la valutazione del rischio chimico: cosa deve considerare il datore di lavoro, dal contenuto delle schede di sicurezza ai valori limite di esposizione, fino all'aggiornamento periodico. Spiegazione pratica con esempi.

Art. 224 · Capo I — Protezione da agenti chimici

Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi

L'art. 224 D.Lgs. 81/2008 elenca le misure generali per eliminare o ridurre al minimo i rischi da agenti chimici pericolosi e fissa la soglia del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute, sotto la quale non scattano le misure specifiche.

Art. 225 · Capo I — Protezione da agenti chimici

Misure specifiche di protezione e di prevenzione

L'art. 225 D.Lgs. 81/2008 detta le misure specifiche contro il rischio chimico non basso e non irrilevante: gerarchia delle misure (controlli tecnici, protezione collettiva, DPI), monitoraggio dell'esposizione e azione immediata al superamento dei valori limite.

Art. 226 · Capo I — Protezione da agenti chimici

Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze

L'art. 226 D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro procedure di intervento, esercitazioni, sistemi di allarme e mezzi di pronto soccorso per gestire incidenti ed emergenze da agenti chimici pericolosi. Spiegazione pratica, obblighi e sanzioni.

Art. 227 · Capo I — Protezione da agenti chimici

Informazione e formazione per i lavoratori

L'art. 227 del D.Lgs. 81/2008 obbliga il datore di lavoro a informare e formare i lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi: dati della valutazione, schede di sicurezza, valori limite e identificazione di contenitori e condutture.

Art. 228 · Capo I — Protezione da agenti chimici

Divieti

L'art. 228 del D.Lgs. 81/2008 vieta produzione, lavorazione e impiego degli agenti chimici dell'Allegato XL e disciplina le deroghe autorizzate per ricerca, bonifica e produzione di intermedi. Spiegazione pratica, sanzioni e FAQ.

Art. 229 · Capo I — Protezione da agenti chimici

Sorveglianza sanitaria

L'art. 229 D.Lgs. 81/2008 disciplina la sorveglianza sanitaria per il rischio chimico: visita preventiva, periodica e alla cessazione, monitoraggio biologico e misure da adottare quando emergono effetti sulla salute dei lavoratori esposti.

Art. 230 · Capo I — Protezione da agenti chimici

Cartelle sanitarie e di rischio

L'art. 230 D.Lgs. 81/2008 impone al medico competente di istituire e aggiornare la cartella sanitaria e di rischio per i lavoratori esposti ad agenti chimici, annotando i livelli di esposizione individuali. Spiegazione pratica, obblighi e FAQ.

Art. 231 · Capo I — Protezione da agenti chimici

Consultazione e partecipazione dei lavoratori

L'art. 231 del D.Lgs. 81/2008 chiude le disposizioni operative sul rischio chimico rinviando all'art. 50: la consultazione e la partecipazione del RLS sulle materie del Capo I seguono le regole generali del Testo Unico. Cosa comporta in pratica.

Art. 232 · Capo I — Protezione da agenti chimici

Adeguamenti normativi

L'art. 232 D.Lgs. 81/2008 chiude il Capo sul rischio chimico: istituisce il comitato per i valori limite di esposizione professionale, regola il recepimento dei valori UE e l'aggiornamento degli allegati, e rinvia a un decreto la definizione del rischio basso e irrilevante.

Art. 233 · Capo II — Protezione da agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione

Campo di applicazione

L'art. 233 D.Lgs. 81/2008 apre il Capo II del Titolo IX e delimita il campo di applicazione della tutela rafforzata da agenti cancerogeni, mutageni e sostanze tossiche per la riproduzione: quando scattano gli obblighi speciali e chi resta escluso.

Art. 234 · Capo II — Protezione da agenti cancerogeni, mutageni o da sostanze tossiche per la riproduzione

Definizioni

L'art. 234 del D.Lgs. 81/2008 definisce agente cancerogeno, agente mutageno, sostanza tossica per la riproduzione e valore limite ai fini del Capo II del Titolo IX, rinviando alla classificazione CLP e agli allegati XLII e XLIII.

Art. 235 · Capo II — Protezione da agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione

Sostituzione e riduzione

L'art. 235 D.Lgs. 81/2008 fissa la gerarchia delle misure contro cancerogeni, mutageni e sostanze reprotossiche: prima la sostituzione, poi il ciclo chiuso, infine la riduzione dell'esposizione al minimo tecnicamente possibile entro i valori limite dell'Allegato XLIII.

Art. 236 · Capo II — Protezione da agenti cancerogeni, mutageni e sostanze tossiche per la riproduzione

Valutazione del rischio

L'art. 236 D.Lgs. 81/2008 impone la valutazione dell'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni e sostanze reprotossiche: criteri da considerare, dati da integrare nel DVR e rinnovo almeno triennale. Spiegazione pratica, sanzioni e FAQ.

Art. 237 · Capo II — Protezione da agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione

Misure tecniche, organizzative, procedurali

L'art. 237 D.Lgs. 81/2008 elenca le misure tecniche, organizzative e procedurali contro cancerogeni, mutageni e reprotossici: quantitativi minimi, aree isolate, aspirazione alla fonte, misurazioni, pulizia, emergenze e smaltimento sicuro.

Art. 238 · Capo II — Protezione da agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione

Misure tecniche

L'art. 238 D.Lgs. 81/2008 detta le misure igieniche nelle lavorazioni con agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici: servizi igienici adeguati, indumenti protettivi separati dagli abiti civili, custodia e pulizia dei DPI, misure particolari per i lavoratori più a rischio.

Art. 239 · Capo II — Protezione da agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione

Informazione e formazione

L'art. 239 D.Lgs. 81/2008 obbliga il datore di lavoro a informare e formare i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o reprotossici: contenuti minimi, ripetizione almeno quinquennale ed etichettatura di impianti e contenitori.

Art. 240 · Capo II — Protezione da agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione

Esposizione non prevedibile

L'art. 240 del D.Lgs. 81/2008 disciplina la gestione delle esposizioni anomale ad agenti cancerogeni e mutageni: cosa fare in caso di eventi non prevedibili o incidenti, evacuazione dell'area, DPI e informazione dei lavoratori.

Art. 241 · Capo II — Protezione da agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione

Operazioni lavorative particolari

L'art. 241 D.Lgs. 81/2008 disciplina le operazioni particolari, come le manutenzioni, in cui è prevedibile un'esposizione rilevante a cancerogeni, mutageni o reprotossici: accesso riservato agli addetti, aree isolate e segnalate, indumenti speciali e DPI.

Art. 242 · Capo II — Protezione da agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione

Sorveglianza sanitaria

L'art. 242 D.Lgs. 81/2008 impone la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici: misure individuali, allontanamento, nuova valutazione in caso di anomalie e controlli anche dopo la cessazione.

Art. 243 · Capo II — Protezione da agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione

Registro di esposizione e cartelle sanitarie

L'art. 243 D.Lgs. 81/2008 istituisce il registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e disciplina le cartelle sanitarie e di rischio: chi va iscritto, chi tiene il registro, invii all'INAIL, accesso ai dati e conservazione quarantennale.

Art. 244 · Capo II — Protezione da agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione

Registrazione dei tumori

L'art. 244 D.Lgs. 81/2008 istituisce il sistema di monitoraggio dei tumori professionali: segnalazione dei casi da parte dei medici tramite i COR e registro nazionale con sezioni per mesoteliomi, tumori naso-sinusali e neoplasie a bassa frazione eziologica.

Art. 245 · Capo II — Protezione da agenti cancerogeni, mutageni e sostanze tossiche per la riproduzione

Adeguamenti normativi

L'art. 245 del D.Lgs. 81/2008 chiude il Capo II del Titolo IX: affida alla Commissione consultiva tossicologica l'individuazione delle sostanze pericolose non ancora classificate e prevede l'aggiornamento ministeriale degli allegati XLII e XLIII.

Art. 246 · Capo III — Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

Campo di applicazione

L'art. 246 D.Lgs. 81/2008 apre il Capo III sull'amianto e ne delimita il campo di applicazione: manutenzione, rimozione, smaltimento e trattamento dei rifiuti, bonifica delle aree con materiali contenenti amianto. Cosa significa per le imprese.

Art. 247 · Capo III — Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

Definizioni

L'art. 247 D.Lgs. 81/2008 definisce cosa si intende per amianto ai fini del Capo III: i sei silicati fibrosi (crisotilo, crocidolite, amosite, actinolite, antofillite e tremolite d'amianto) con i rispettivi numeri CAS. Perché la definizione conta in pratica.

Art. 248 · Capo III — Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

Individuazione della presenza di amianto

L'art. 248 D.Lgs. 81/2008 obbliga il datore di lavoro a individuare i materiali a potenziale contenuto di amianto prima di lavori di demolizione o manutenzione: nel dubbio si applica l'intero Capo III. Spiegazione pratica ed errori da evitare.

Art. 249 · Capo III — Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

Valutazione del rischio

L'art. 249 D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di valutare il rischio amianto nell'ambito del DVR e definisce le ESEDI, le esposizioni sporadiche e di debole intensità che esonerano da notifica, sorveglianza sanitaria e registro degli esposti.

Art. 250 · Capo III — Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

Notifica

L'art. 250 D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di notificare all'organo di vigilanza, prima dell'inizio, i lavori che possono esporre all'amianto: contenuti minimi della notifica, accesso dei lavoratori alla documentazione e obbligo di rinnovo.

Art. 251 · Capo III — Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

Misure di prevenzione e protezione

L'art. 251 D.Lgs. 81/2008 elenca le misure di prevenzione e protezione contro l'amianto: esposizione al più basso valore tecnicamente possibile, meno esposti possibile, DPI respiratori, decontaminazione, imballaggi chiusi e gestione dei rifiuti.

Art. 252 · Capo III — Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

Misure igieniche

L'art. 252 D.Lgs. 81/2008 elenca le misure igieniche nei lavori con amianto: aree delimitate e vietate al fumo, zone pulite per mangiare, indumenti di lavoro che restano in azienda, docce e cura dell'equipaggiamento, senza costi per i lavoratori.

Art. 253 · Capo III — Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

Controllo dell'esposizione

L'art. 253 del D.Lgs. 81/2008 impone la misurazione periodica delle fibre di amianto nell'aria: campionamenti rappresentativi dell'esposizione personale, analisi di laboratorio e metodo di conteggio delle fibre. Spiegazione pratica e FAQ.

Art. 254 · Capo III — Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

Valore limite

L'art. 254 D.Lgs. 81/2008 fissa il valore limite di esposizione all'amianto in 0,1 fibre per centimetro cubo su 8 ore, gli obblighi in caso di superamento e i vincoli sull'uso dei respiratori. Spiegazione pratica, sanzioni e FAQ.

Art. 255 · Capo III — Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

Operazioni lavorative particolari

L'art. 255 del D.Lgs. 81/2008 disciplina le operazioni su amianto in cui è prevedibile il superamento del valore limite: respiratori adeguati, cartelli di segnalazione, confinamento delle polveri e consultazione preventiva dei lavoratori.

Art. 256 · Capo III — Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto

L'art. 256 del D.Lgs. 81/2008 riserva i lavori di demolizione o rimozione dell'amianto alle imprese qualificate e impone il piano di lavoro da inviare all'organo di vigilanza 30 giorni prima. Guida pratica con contenuti del piano, sanzioni e FAQ.

Art. 257 · Capo III — Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

Informazione dei lavoratori

L'art. 257 del D.Lgs. 81/2008 obbliga il datore di lavoro a informare i lavoratori esposti ad amianto, prima dell'adibizione, su rischi per la salute, norme igieniche, uso dei DPI e valore limite, e a comunicare subito eventuali superamenti.

Art. 258 · Capo III — Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

Formazione dei lavoratori

L'art. 258 del D.Lgs. 81/2008 disciplina la formazione dei lavoratori esposti all'amianto: contenuti obbligatori, ripetizione a intervalli regolari e corsi abilitanti ex L. 257/1992 per gli addetti a rimozione e bonifica. Guida pratica con sanzioni e FAQ.

Art. 259 · Capo III — Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

Sorveglianza sanitaria

L'art. 259 D.Lgs. 81/2008 disciplina la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti all'amianto: visita preventiva, controlli periodici almeno triennali, visita alla cessazione del rapporto e contenuti minimi degli accertamenti medici.

Art. 260 · Capo III — Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio

L'art. 260 D.Lgs. 81/2008 impone di iscrivere i lavoratori esposti ad amianto nel registro di esposizione e di trasmettere le cartelle sanitarie e di rischio all'INAIL, che le conserva per quarant'anni. Obblighi, flusso documentale e domande frequenti.

Art. 261 · Capo III — Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

Patologie da amianto

L'art. 261 D.Lgs. 81/2008 (Patologie da amianto), riscritto dal D.Lgs. 213/2025, estende alle malattie asbesto-correlate dell'Allegato XLIII-ter il sistema di registrazione dei tumori professionali dell'art. 244, comma 3.

Art. 262 · Capo IV — Sanzioni

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

L'art. 262 D.Lgs. 81/2008 apre il Capo IV del Titolo IX: punisce con arresto o ammenda il datore di lavoro e il dirigente che violano gli obblighi su agenti chimici, cancerogeni e mutageni e amianto, riservando al solo datore le sanzioni sulla valutazione dei rischi.

Art. 263 · Capo IV — Sanzioni

Sanzioni a carico del preposto

L'art. 263 D.Lgs. 81/2008 punisce il preposto che viola gli obblighi del Titolo IX su agenti chimici, cancerogeni e amianto: arresto o ammenda, ma solo nei limiti dei doveri di vigilanza dell'art. 19. Spiegazione pratica, esempi e FAQ.

Art. 264 · Capo IV — Sanzioni

Sanzioni a carico del medico competente

L'art. 264 D.Lgs. 81/2008 chiude il Titolo IX con le sanzioni penali a carico del medico competente: arresto o ammenda per la violazione degli obblighi di sorveglianza sanitaria su agenti chimici, cancerogeni e amianto. Analisi pratica e FAQ.

Art. 265 · Capo IV — Sanzioni

Sanzioni per i lavoratori

L'art. 265 D.Lgs. 81/2008 puniva i lavoratori che violavano l'obbligo di abbandonare l'area in caso di esposizione anomala ad agenti cancerogeni. È stato abrogato dal D.Lgs. 106/2009: oggi valgono le sanzioni generali degli artt. 20 e 59.

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