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TUS

D.Lgs. 81/2008 · Allegato XXXVIII

Valori limite di esposizione professionale (VLEP) per gli agenti chimici

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

A cosa serve l’Allegato XXXVIII

Il Titolo IX, Capo I del D.Lgs. 81/2008 protegge i lavoratori dagli agenti chimici pericolosi. Per capire se un’esposizione per inalazione è accettabile serve un metro di misura: l’Allegato XXXVIII è quel metro. Contiene la tabella dei valori limite di esposizione professionale (VLEP), cioè le concentrazioni in aria di singoli agenti chimici che non devono essere superate nella zona di respirazione del lavoratore, riferite a periodi di tempo determinati.

È l’allegato che l’igienista industriale apre quando confronta i risultati dei campionamenti ambientali e personali con la norma, e che il datore di lavoro deve conoscere quando in azienda si usano solventi, vernici, gas di saldatura o prodotti di pulizia industriale.

Gli articoli che lo richiamano

  • Art. 222: definisce il valore limite di esposizione professionale e il valore limite biologico, rinviando agli allegati XXXVIII e XXXIX.
  • Art. 223: impone di considerare i VLEP nella valutazione del rischio chimico, insieme a proprietà pericolose, quantità, modalità d’uso e livello di esposizione.
  • Art. 225: quando il rischio non è irrilevante, richiede misurazioni periodiche degli agenti che possono presentare un rischio, con riferimento ai VLEP; in caso di superamento, il datore di lavoro deve intervenire immediatamente con misure di prevenzione e protezione.
  • Art. 229: collega l’esposizione agli agenti chimici pericolosi alla sorveglianza sanitaria.
  • Art. 232: prevede il meccanismo di adeguamento degli allegati al progresso tecnico e alle direttive europee sui valori limite indicativi, motivo per cui l’elenco viene periodicamente aggiornato.

Come è strutturata la tabella

Per ogni agente chimico l’allegato riporta le stesse informazioni, organizzate per colonne:

ColonnaCosa indicaUso pratico
Identificatori (EINECS, CAS)Codici univoci della sostanzaVerifica incrociata con la scheda di sicurezza
Nome dell’agenteDenominazione chimicaIndividuazione della voce corretta
VLEP 8 ore (mg/m³ e ppm)Media ponderata su un turno di 8 ore (TWA)Confronto con i campionamenti di lunga durata
VLEP breve termine (mg/m³ e ppm)Media su un periodo breve di riferimento (15 minuti)Controllo dei picchi di esposizione
NotazioniAd esempio “pelle”Segnala l’assorbimento cutaneo rilevante

L’elenco copre gli agenti chimici più diffusi negli ambienti di lavoro: solventi organici come acetone, toluene e xileni, gas come ammoniaca e monossido di carbonio, acidi e basi inorganiche, metalli e loro composti. I valori numerici puntuali per ciascuna sostanza vanno letti nel testo ufficiale aggiornato dell’allegato su Normattiva, perché l’elenco è stato più volte integrato con il recepimento delle direttive europee.

Come si usa nella pratica

  1. Censimento: si elencano gli agenti chimici presenti (schede di sicurezza alla mano, con i codici CAS) e si verifica quali compaiono nell’Allegato XXXVIII.
  2. Stima o misura dell’esposizione: nella valutazione del rischio chimico si stima l’esposizione con modelli o algoritmi e, quando necessario, si misurano le concentrazioni in aria con campionamenti personali.
  3. Confronto con il VLEP: il risultato si confronta sia con il valore sulle 8 ore sia con quello a breve termine. In pratica ci si tiene ampiamente sotto il limite, adottando margini cautelativi rispetto all’incertezza di misura.
  4. Decisioni conseguenti: dall’esito discendono la classificazione del rischio (irrilevante o meno per la salute), le misure specifiche dell’art. 225, la sorveglianza sanitaria e la periodicità dei controlli successivi.

Un esempio concreto: in una carrozzeria che usa diluenti a base di solventi, il confronto tra i campionamenti personali durante la verniciatura e i VLEP dei singoli solventi (con le regole di cumulo per le miscele) è ciò che sostiene, nel DVR, la scelta tra cabina aspirata, riformulazione dei prodotti e protezione respiratoria.

Il rapporto con gli altri allegati del rischio chimico

L’Allegato XXXVIII lavora in coppia con l’Allegato XXXIX (valori limite biologici, misurati su sangue o urine anziché in aria) e con gli altri allegati del Capo I sul divieto di produzione e uso di alcuni agenti. Per i cancerogeni e mutageni si applica invece il Capo II del Titolo IX, con valori limite dedicati e una logica più severa: per approfondire, la pagina sugli agenti cancerogeni e mutageni. Le informazioni di partenza arrivano quasi sempre dalle schede di sicurezza previste dal regolamento REACH e dalla classificazione CLP.

Errori comuni

  1. Trattare il VLEP come una soglia di sicurezza assoluta: sotto il limite non significa rischio zero; l’obiettivo di legge resta la riduzione al minimo dell’esposizione.
  2. Ignorare il valore a breve termine: lavorazioni discontinue (travasi, pulizie con solvente, aperture di reattori) possono generare picchi che superano il limite di breve periodo pur con medie di turno tranquille.
  3. Usare versioni non aggiornate della tabella: l’elenco è stato modificato più volte; confrontarsi con un PDF datato può portare a usare limiti superati.
  4. Dimenticare la notazione “pelle”: concentrarsi solo sull’aria quando l’agente penetra attraverso la cute rende la valutazione incompleta e i DPI inadeguati.
  5. Applicare i VLEP alle miscele come se fossero sostanze singole: quando più agenti agiscono sullo stesso organo bersaglio, l’esposizione combinata va valutata con i criteri di cumulo, non voce per voce.

Domande frequenti

Rispettare i VLEP dell'Allegato XXXVIII basta per considerare il rischio chimico sotto controllo?

No. Il VLEP è un riferimento di legge, non una soglia di totale sicurezza: la valutazione deve comunque puntare a ridurre l'esposizione al minimo tecnicamente possibile, applicando la gerarchia delle misure dell'art. 225. Un valore misurato vicino al limite impone di rafforzare le misure di prevenzione, non autorizza a fermarsi.

Cosa significa la notazione 'pelle' accanto a un valore limite?

Indica che l'agente può essere assorbito in quantità significativa anche attraverso la cute. In questi casi il solo controllo dell'aria non basta: servono guanti e indumenti adeguati, procedure che evitino il contatto cutaneo e, dove previsto, il monitoraggio biologico. È una delle notazioni più trascurate nei DVR.

E se un agente chimico usato in azienda non compare nell'Allegato XXXVIII?

L'assenza dall'elenco non significa assenza di rischio: la valutazione ex art. 223 resta obbligatoria per tutti gli agenti pericolosi. In pratica si ricorre a valori di riferimento riconosciuti (ad esempio i limiti ACGIH o i DNEL delle schede di sicurezza REACH), documentando nel DVR la fonte scelta.

Chi decide se servono le misurazioni dell'esposizione?

Il datore di lavoro, nell'ambito della valutazione dei rischi e con il supporto di figure competenti (igienista industriale, medico competente). Le misurazioni sono necessarie quando non si può dimostrare con altri mezzi il raggiungimento di un adeguato livello di prevenzione, e vanno ripetute a intervalli idonei e a ogni cambiamento che può modificare l'esposizione.

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