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TUS

Titolo VIII · Capo II — Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro

Art. 189 — Valori limite di esposizione e valori di azione

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 189 fissa le soglie numeriche attorno a cui ruota l’intero Capo II sul rumore. Non impone obblighi diretti: stabilisce i valori con cui si misurano i risultati della valutazione del rischio rumore e da cui discendono, a cascata, gli adempimenti successivi.

Co. 1 — I valori sono definiti in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX, 8 ore) e alla pressione acustica di picco (ppeak): a) valori limite di esposizione: LEX = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C)); b) valori superiori di azione: LEX = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C)); c) valori inferiori di azione: LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C)).

Co. 2 — Quando l’esposizione varia in modo significativo da una giornata all’altra per le caratteristiche dell’attività, si può usare il livello di esposizione settimanale al posto di quello giornaliero, purché: a) il livello settimanale non superi il valore limite di 87 dB(A), verificato con un controllo idoneo; b) siano adottate misure adeguate a ridurre al minimo i rischi.

Co. 3 — Nel verificare il rispetto del valore limite di esposizione si tiene conto dell’attenuazione prodotta dai DPI uditivi indossati. I valori di azione, invece, non considerano l’effetto di tali dispositivi.

Cosa significa in pratica

Il punto da capire prima di tutto è la logica delle tre soglie: non sono un semplice elenco di numeri, ma tre gradini che innescano obblighi diversi. Il tecnico che redige la valutazione del rumore misura il LEX di ogni gruppo omogeneo di lavoratori e lo confronta con questi valori. A seconda del gradino superato, cambia ciò che sei tenuto a fare.

  • Sotto 80 dB(A) (valore inferiore di azione): il rischio è basso. La valutazione va comunque fatta e documentata, ma non scattano obblighi specifici di protezione uditiva.
  • Tra 80 e 85 dB(A) (superato il valore inferiore): scattano informazione e formazione mirate, la sorveglianza sanitaria a richiesta del lavoratore o su indicazione del medico, e i DPI uditivi devono essere messi a disposizione.
  • Oltre 85 dB(A) (superato il valore superiore): l’uso dei DPI uditivi diventa obbligatorio, la sorveglianza sanitaria è dovuta, vanno individuate le aree a rischio e va predisposto un programma di misure tecniche e organizzative per abbattere l’esposizione.
  • Oltre 87 dB(A) (valore limite): è la linea che non si può superare. Se l’esposizione effettiva la oltrepassa, occorre intervenire immediatamente per riportarla sotto soglia, individuare le cause e correggere le misure di protezione.

La distinzione più insidiosa è quella del comma 3, ed è dove molte valutazioni sbagliano. I valori di azione si leggono sul rumore dell’ambiente, come se il lavoratore non indossasse alcuna protezione: servono a fotografare quanto è rumoroso davvero il reparto. Il valore limite di esposizione, invece, si verifica sull’orecchio del lavoratore, cioè tenendo conto dell’attenuazione di tappi o cuffie. In pratica: non puoi dichiarare di rientrare sotto gli 85 dB(A) perché i lavoratori indossano le cuffie; l’obbligo di far indossare i DPI nasce proprio dal fatto che l’ambiente supera quella soglia. I DPI abbattono l’esposizione effettiva ai fini del limite di 87 dB(A), non cancellano il rischio ambientale.

Un esempio concreto. In un’officina meccanica il fonometro rileva su un carpentiere un LEX di 88 dB(A). È oltre il valore superiore di azione (85) e oltre il valore limite (87). Rispetto ai valori di azione, il datore deve rendere obbligatori i DPI, attivare la sorveglianza sanitaria e programmare interventi tecnici (cabinatura delle macchine, manutenzione, schermature). Rispetto al valore limite, deve verificare che con le cuffie indossate — poniamo con attenuazione di 20 dB — l’esposizione effettiva scenda ben sotto gli 87 dB(A); se anche con i DPI restasse sopra, la situazione sarebbe fuori legge e andrebbe corretta senza attendere.

Il comma 2 governa i lavori “a intermittenza”: manutentori, addetti che alternano giornate in reparto rumoroso e giornate in ufficio, cantieri con fasi molto diverse. Per non fotografare male il rischio su una singola giornata anomala, la norma consente di ragionare sulla media settimanale — ma con due paletti: il livello settimanale non deve sforare gli 87 dB(A) e vanno comunque adottate misure per contenere i picchi delle giornate peggiori. La scelta di usare il dato settimanale va motivata e messa nero su bianco nel rapporto di valutazione.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro: sulla base dei valori dell’art. 189 decide gli adempimenti concreti previsti dagli articoli seguenti, in particolare le misure di prevenzione e protezione e la disciplina sull’uso dei DPI uditivi.
  • RSPP e tecnico competente in acustica: eseguono o coordinano la valutazione del rumore, confrontano i LEX misurati con le tre soglie e individuano i gruppi omogenei di esposizione.
  • Medico competente: attiva la sorveglianza sanitaria secondo le soglie superate, sorvegliando gli effetti sull’udito.
  • Lavoratori: una volta superato il valore superiore di azione, hanno l’obbligo di indossare i DPI uditivi messi a disposizione.

Errori comuni

  1. Confondere valori di azione e valore limite. Applicare l’attenuazione dei DPI per “rientrare” sotto gli 85 dB(A) è l’errore classico: i valori di azione si leggono sul rumore ambientale, senza protezioni.
  2. Fermarsi al LEX medio. Il comma 1 richiede di valutare anche la pressione acustica di picco (ppeak): un ambiente con LEX modesto ma con colpi impulsivi — martellature, spari da chiodatrice, presse — può superare le soglie di picco e imporre comunque protezione.
  3. Abusare del dato settimanale. Il calcolo settimanale è ammesso solo per attività a esposizione realmente variabile; usarlo per “spalmare” e diluire un’esposizione costantemente alta è una forzatura che l’organo di vigilanza contesta.
  4. Non aggiornare i valori dopo un cambiamento. Nuove macchine, nuovi cicli o nuove postazioni modificano i LEX: quando cambia il rumore cambia la fascia di rischio, e con essa gli obblighi. La valutazione del rumore va rivista, non archiviata una volta per tutte.

Domande frequenti sull’art. 189

Qual è la differenza tra valore di azione e valore limite di esposizione?

I valori di azione (inferiore 80 dB(A), superiore 85 dB(A)) sono soglie che, una volta superate, obbligano il datore di lavoro ad adottare determinate misure: informazione, DPI a disposizione o a uso obbligatorio, sorveglianza sanitaria. Il valore limite di esposizione (87 dB(A)) è il tetto che l'esposizione effettiva del lavoratore non deve mai superare: oltre quella soglia occorre intervenire subito per riportarla al di sotto.

Nel calcolo dei livelli si tiene conto dei tappi o delle cuffie?

Dipende dalla soglia. I valori di azione si confrontano con l'esposizione senza considerare l'attenuazione dei DPI uditivi: servono a fotografare il rischio dell'ambiente. Il valore limite di esposizione, invece, si verifica sull'esposizione effettiva, tenendo conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi indossati dal lavoratore.

Posso usare l'esposizione settimanale invece di quella giornaliera?

Sì, ma solo quando l'esposizione varia sensibilmente da un giorno all'altro per la natura dell'attività. In quel caso si può usare il livello di esposizione settimanale, a condizione che non superi il valore limite di 87 dB(A) e che siano adottate misure adeguate a minimizzare i rischi. La scelta va documentata nella valutazione del rumore.

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