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TUS

Titolo VII · Capo III — Sanzioni

Art. 179 — Sanzioni a carico del preposto

Articolo abrogato — mantenuto per riferimento storico

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 179 apparteneva al Capo III — Sanzioni del Titolo VII e completava, insieme all’art. 178, l’apparato punitivo dedicato al lavoro ai videoterminali. Nella formulazione originaria del 2008 individuava le pene per il preposto che non vigilava sul corretto svolgimento del lavoro al VDT.

Co. 1 — Il preposto era punito, nei limiti dell’attività alla quale è tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all’articolo 19, con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda per la violazione degli obblighi di svolgimento quotidiano del lavoro e di alcuni obblighi organizzativi del datore (art. 174, commi 2 e 3, e art. 175), e con una pena inferiore per la violazione dell’art. 174, comma 1.

Il tratto essenziale è la clausola “nei limiti dell’attività alla quale è tenuto”: la responsabilità del preposto non era mai automatica, ma agganciata al suo effettivo dovere di sorveglianza.

L’articolo è stato abrogato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106. Da quella data non è più applicabile.

Cosa significa in pratica

L’abrogazione non ha creato un vuoto di tutela: ha semplicemente eliminato una duplicazione. Nel testo del 2008 ogni titolo tendeva a riprodurre al proprio interno una batteria di sanzioni per ciascuna figura, preposto compreso. Il decreto correttivo del 2009 ha razionalizzato il sistema, concentrando le sanzioni al preposto in un’unica sede generale: l’art. 56, che vale per tutti i titoli del decreto e quindi anche per il lavoro ai videoterminali.

Cosa cambia, in concreto, per chi si occupa di sicurezza in un ufficio?

  • Il preposto continua a rispondere. Se un capoufficio o un responsabile di reparto — individuato come preposto ai sensi dell’art. 19 — non segnala che una postazione è priva del sedile regolabile o che un videoterminalista viene tenuto per ore senza le pause previste, la sua condotta è sanzionabile. Il riferimento, però, oggi è l’art. 56, non più l’art. 179.
  • Il datore di lavoro e il dirigente restano soggetti all’art. 178, che è rimasto in vigore nello stesso Capo III e continua a punire la violazione degli obblighi di adeguamento delle postazioni, di organizzazione del lavoro e di sorveglianza sanitaria.
  • Nessun importo va cercato nell’art. 179. Chi consulta una vecchia edizione del decreto o una tabella non aggiornata rischia di citare pene ormai prive di base legale: l’unico riferimento corretto per il preposto è l’art. 56.

Per il lavoro pratico questo significa che, quando si costruisce l’organigramma della sicurezza di un ambiente d’ufficio, il preposto ai videoterminali non ha un regime sanzionatorio “speciale” da conoscere: si applica la disciplina generale del suo ruolo, la stessa che varrebbe in un magazzino o in un cantiere. È un buon esempio di come la riforma del 2009 abbia semplificato la lettura del Testo Unico, spostando la logica da “una sanzione per ogni rischio” a “una sanzione per ogni figura”.

Vale infine una cautela documentale: molte checklist e alcuni software gestionali datati riportano ancora l’art. 179 tra le norme applicabili al VDT. È una svista da correggere, perché richiamare un articolo abrogato in un verbale, in una procedura interna o in un DVR indebolisce la credibilità dell’intero documento davanti a un organo di vigilanza.

Domande frequenti sull’art. 179

L'articolo 179 è ancora in vigore?

No. L'art. 179 è stato abrogato dall'art. 2 del D.Lgs. 106/2009, il decreto correttivo che ha riordinato l'intero impianto sanzionatorio del Testo Unico. Dal 2009 la norma non produce più effetti e non è più applicabile.

Il preposto può comunque essere sanzionato per il lavoro al videoterminale?

Sì, ma non in base a questo articolo. Se il preposto viene meno agli obblighi generali di sorveglianza dell'art. 19 — ad esempio non segnalando una postazione non conforme — risponde secondo la disciplina sanzionatoria generale dell'art. 56, comune a tutti i titoli del decreto.

Da cosa è stato sostituito l'art. 179?

Non da una norma speciale, ma dall'accentramento delle sanzioni al preposto nell'art. 56, valido per l'intero D.Lgs. 81/2008. Nel Titolo VII resta invece l'art. 178, che disciplina le sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente per gli obblighi sui videoterminali.

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