Titolo IV · Capo II — Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota · Sezione V — Ponteggi fissi
Art. 136 — Montaggio e smontaggio
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 136 stabilisce come vanno svolte le fasi più pericolose della vita di un ponteggio: il montaggio, la trasformazione e lo smontaggio. In sintesi:
Co. 1 — Il datore di lavoro provvede a redigere, a mezzo di persona competente, un piano di montaggio, uso e smontaggio (il Pi.M.U.S.) in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione dei rischi e le indicazioni delle misure di prevenzione e di quelle necessarie in caso di emergenza. Il piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata, integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati. Sorveglianza ed esecuzione — Il montaggio, lo smontaggio e la trasformazione del ponteggio avvengono sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d’arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste. Formazione — La formazione ha carattere teorico-pratico e riguarda, tra l’altro: la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione; la sicurezza durante le operazioni; le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti; le misure in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche; le condizioni di carico ammissibile; qualsiasi altro rischio che le operazioni possono comportare. Contenuti minimi e durata sono definiti dall’Allegato XXI.
L’articolo, insieme alle altre norme della Sezione V, chiude il ciclo dei ponteggi fissi che parte dall’autorizzazione ministeriale e dalla documentazione dell’art. 134.
Cosa significa in pratica
Le statistiche degli infortuni gravi in edilizia raccontano una cosa costante: il ponteggio uccide soprattutto mentre lo si costruisce o lo si smonta, quando le protezioni collettive non ci sono ancora o sono già state tolte. L’art. 136 nasce proprio da qui. Non regola il ponteggio “finito e in uso”, ma le fasi di transizione, ed è per questo che pretende un documento dedicato e persone formate.
Il Pi.M.U.S. non è un adempimento da fotocopiare. È il progetto operativo di come quel ponteggio, su quel cantiere, verrà tirato su e smontato: da dove si comincia, in che ordine si posano impalcati e parapetti, come si movimentano gli elementi, cosa si fa se cambia il vento. Un piano che descrive un castello “generico” senza rapporto con il cantiere reale, in sede ispettiva o dopo un infortunio, vale poco.
Un esempio concreto. Un’impresa monta un ponteggio a telai prefabbricati su una facciata di quattro piani con uno sbalzo sopra l’ingresso. Per la parte a schema tipo (le campate regolari) il Pi.M.U.S. può richiamare il piano di applicazione generalizzata previsto dall’autorizzazione ministeriale; ma per lo sbalzo — uno schema speciale — serve un progetto particolareggiato a firma di tecnico abilitato, con il calcolo, allegato al piano. Montare quella parte “a occhio”, fidandosi dell’esperienza del caposquadra, è esattamente ciò che la norma vuole impedire.
Il secondo pilastro è la formazione dell’Allegato XXI: un percorso teorico-pratico dedicato agli addetti al montaggio, con aggiornamento periodico. È diverso dalla formazione generale e specifica dell’art. 37 e non si acquisisce “sul campo” guardando i colleghi. Durante montaggio e smontaggio, inoltre, quando i parapetti definitivi non sono ancora installati, i lavoratori devono essere protetti dal rischio di caduta dall’alto con sistemi anticaduta e con la sequenza operativa descritta nel piano: è la logica dei lavori in quota applicata al ponteggio stesso.
Il terzo pilastro è la presenza del preposto. La norma non chiede un preposto “sulla carta”: chiede la sua diretta sorveglianza durante le operazioni. Il preposto verifica che si stia lavorando secondo il Pi.M.U.S., che gli addetti usino i DPI e che nessuno improvvisi scorciatoie. Se il preposto non c’è, o è impegnato altrove, la copertura formale del piano non basta.
Obblighi e soggetti coinvolti
- Datore di lavoro dell’impresa che monta il ponteggio: fa redigere il Pi.M.U.S. a persona competente, lo tiene aggiornato, lo mette a disposizione, garantisce la formazione degli addetti e la presenza del preposto. È il principale destinatario dell’obbligo.
- Persona competente: redige il piano. Deve avere conoscenza tecnica adeguata alla complessità del ponteggio; per gli schemi speciali interviene il progettista abilitato (art. 133).
- Preposto: esercita la diretta sorveglianza sulle operazioni di montaggio, trasformazione e smontaggio. È una responsabilità operativa, non formale. Vedi il profilo del preposto.
- Lavoratori addetti: eseguono le operazioni solo se in possesso della formazione dell’Allegato XXI e del relativo aggiornamento; devono attenersi al piano e usare i dispositivi previsti.
- Coordinatore per l’esecuzione, dove nominato: verifica in cantiere che montaggio e smontaggio avvengano secondo il PSC e i piani operativi, che integrano il Pi.M.U.S.
Errori comuni
- Pi.M.U.S. “da scaffale”. Un piano generico, mai calato sul cantiere e sullo schema realmente montato, non assolve l’obbligo del comma 1: serve un documento coerente con il ponteggio scelto e con le sue configurazioni speciali.
- Schema speciale senza progetto. Sbalzi, mensole, ponteggi a protezione di aperture o fuori dagli schemi autorizzati richiedono un progetto particolareggiato allegato al piano; montarli come se fossero campate ordinarie è una violazione ricorrente e pericolosa.
- Addetti senza la formazione dell’Allegato XXI. Impiegare per il montaggio lavoratori formati solo genericamente, o con l’abilitazione scaduta, equivale ad affidare l’operazione a personale non formato.
- Preposto assente. Redigere il Pi.M.U.S. e poi lasciare la squadra senza la diretta sorveglianza durante le fasi critiche vanifica la misura: la norma vuole il controllo durante le operazioni, non solo la firma sui documenti.
- Confondere il Pi.M.U.S. con il libretto o con la documentazione dell’art. 134. Autorizzazione ministeriale, disegno esecutivo e Pi.M.U.S. sono documenti distinti e complementari: la presenza dell’uno non copre l’assenza dell’altro.
Domande frequenti sull’art. 136
Che cos'è il Pi.M.U.S. e chi lo redige?
Il Pi.M.U.S. è il piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio: descrive la sequenza delle operazioni, le misure di prevenzione e quelle da adottare in emergenza. Va redatto a mezzo di persona competente in funzione della complessità del ponteggio scelto e messo a disposizione del preposto e dei lavoratori interessati prima dell'inizio dei lavori.
Che formazione serve per montare, smontare o trasformare un ponteggio?
Serve una formazione specifica teorico-pratica, adeguata e mirata alle operazioni previste, i cui contenuti e la cui durata sono definiti dall'Allegato XXI. Non basta la formazione generica del lavoratore edile: chi non ha frequentato il percorso dedicato e il relativo aggiornamento periodico non può essere adibito a queste operazioni.
Il Pi.M.U.S. serve anche per un ponteggio montato secondo lo schema tipo del libretto?
Sì. Il piano è sempre necessario; per i ponteggi montati secondo le configurazioni previste dall'autorizzazione ministeriale può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata, mentre per gli schemi speciali va integrato da istruzioni e progetti particolareggiati. In nessun caso l'esistenza del libretto sostituisce il Pi.M.U.S.
Approfondisci
- ArticoloArt. 134 — Documentazione
- ArticoloArt. 137 — Manutenzione e revisione
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- GuidaPi.M.U.S.: il piano per i ponteggi
- GuidaPonteggi: autorizzazione, montaggio e verifiche
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- AllegatoAllegato XXI — Accordo Stato, Regioni e Province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota