D.Lgs. 81/2008 · Allegato XXI
Accordo Stato, Regioni e Province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
A cosa serve l’Allegato XXI
Montare un ponteggio o calarsi su una facciata con le funi sono tra le attività a più alto rischio di caduta dall’alto: per questo il legislatore non si è accontentato della formazione generale dei lavoratori, ma ha preteso corsi abilitanti dedicati. L’Allegato XXI recepisce l’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 e definisce, per due categorie di addetti ai lavori in quota, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi dei corsi:
- addetti e preposti al montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi, richiamati dall’art. 136;
- lavoratori e preposti addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, richiamati dall’art. 116.
Entrambi gli obblighi si collocano nel Titolo IV, Capo II, del decreto. Senza l’attestato conforme all’Allegato XXI, il lavoratore non può essere adibito a queste attività, a prescindere dall’esperienza maturata sul campo.
Il corso per addetti ai ponteggi
Il percorso per i ponteggiatori è teorico-pratico e si articola in tre moduli, per una durata complessiva di 28 ore:
| Modulo | Contenuti principali | Durata |
|---|---|---|
| Giuridico-normativo | Legislazione su lavori in quota e ponteggi, responsabilità | 4 ore |
| Tecnico | Pi.M.U.S., autorizzazione ministeriale, disegno e verifiche, ancoraggi, DPI anticaduta | 10 ore |
| Pratico | Montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi (a tubi e giunti, a telai prefabbricati, multidirezionali) | 14 ore |
Il modulo pratico è vincolato a un rapporto massimo docenti/allievi definito dall’allegato e si chiude con una prova pratica di verifica. L’aggiornamento è quadriennale, con un modulo prevalentemente pratico di 4 ore.
Esempio concreto: l’impresa edile che monta il proprio ponteggio a telai deve poter esibire, per ogni operatore in squadra, attestato del corso da 28 ore in corso di validità, oltre al Pi.M.U.S. firmato e alla formazione sui DPI anticaduta.
Il corso per i lavori su funi
Per chi accede e si posiziona mediante funi (edifici, pareti rocciose, piloni, potature in tree climbing) l’allegato prevede:
- un modulo base teorico-pratico comune, propedeutico;
- un modulo specifico pratico di tipo A, per l’accesso e il lavoro in sospensione in siti naturali o artificiali (facciate, dighe, ponti, ciminiere);
- un modulo specifico pratico di tipo B, per l’accesso e l’attività su alberi;
- un modulo per preposti con funzione di sorveglianza dei lavori su funi.
La durata complessiva del percorso base più modulo specifico è nell’ordine delle 32 ore, con verifica finale teorico-pratica; l’aggiornamento è quinquennale. I corsi devono svolgersi in siti che riproducano le condizioni operative reali e con istruttori di provata esperienza nel settore.
Le durate puntuali di ogni singolo modulo, i rapporti istruttori/allievi e i programmi analitici sono elencati nel testo ufficiale dell’Allegato XXI consultabile su Normattiva: in caso di dubbio su un valore specifico, fa fede quella tabella.
Regole comuni ai corsi
- Soggetti formatori tassativi: Regioni e Province autonome, Ministero del lavoro, INAIL, organismi paritetici, scuole edili, associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, ordini e collegi professionali.
- Frequenza minima obbligatoria (l’allegato fissa la percentuale di presenza richiesta per l’ammissione alla verifica).
- Verifica finale teorica e pratica: l’attestato si consegue solo superandola, non per sola presenza.
- Idoneità alla mansione: la partecipazione presuppone lavoratori idonei, e per i lavori su funi la sorveglianza sanitaria è particolarmente rilevante.
- Registrazione: gli attestati vanno conservati e tenuti disponibili in caso di ispezione, soprattutto in cantiere dove la verifica documentale è la prima cosa che l’organo di vigilanza richiede.
Errori comuni
- Considerare “ponteggiatore” chi ha solo esperienza: dal regime transitorio ormai esaurito in poi, conta l’attestato conforme all’Allegato XXI, non l’anzianità.
- Far scadere l’aggiornamento: quadriennale per i ponteggi, quinquennale per le funi; senza aggiornamento l’abilitazione non è più spendibile e il lavoratore va riqualificato secondo le modalità previste. Uno scadenzario aziendale evita il problema.
- Confondere corso funi e addestramento DPI: chi usa imbracature per semplice trattenuta o posizionamento non fa “lavori su funi”, ma deve comunque ricevere l’addestramento sui DPI di terza categoria; viceversa, l’addestramento DPI non sostituisce il corso dell’Allegato XXI per chi lavora in sospensione su funi.
- Squadra mista con un solo formato: tutti gli addetti al montaggio devono essere formati, non solo il capo squadra; il preposto che sorveglia deve esserlo a sua volta.
- Attestati fotocopiati dal subappaltatore senza verifica: nella verifica di idoneità tecnico professionale va controllato ente emittente, data e modulo frequentato, non solo l’esistenza del foglio.
Domande frequenti
Il corso ponteggi serve anche a chi monta solo trabattelli?
No: il corso dell'Allegato XXI riguarda il montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi fissi. Per i ponti su ruote a torre (trabattelli) restano gli obblighi generali di formazione, informazione e addestramento all'uso dell'attrezzatura, oltre al rispetto del manuale del fabbricante.
Ogni quanto va aggiornata la formazione dell'Allegato XXI?
L'aggiornamento per gli addetti ai ponteggi è quadriennale, quello per gli addetti ai lavori su funi è quinquennale, con durate minime fissate dall'allegato. La scadenza decorre dalla data di superamento della verifica finale del corso, non dall'assunzione.
Chi può erogare i corsi dell'Allegato XXI?
Solo i soggetti formatori individuati dall'allegato: Regioni e Province autonome, Ministero del lavoro, INAIL, organismi paritetici e scuole edili, associazioni datoriali e sindacali e ordini professionali, anche tramite strutture accreditate. Un attestato rilasciato da un ente estraneo a questo elenco non è valido.
Il preposto che sorveglia il montaggio del ponteggio deve fare un corso diverso?
Il preposto addetto alla sorveglianza dei lavori su funi segue uno specifico modulo aggiuntivo previsto dall'allegato. Per i ponteggi, il preposto che sovrintende al montaggio deve avere la stessa formazione teorico-pratica degli addetti, oltre alla formazione da preposto ex art. 37.
Approfondisci
- ArticoloArt. 116 — Impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi
- ArticoloArt. 136 — Montaggio e smontaggio
- GuidaLavori in quota: obblighi, DPI e formazione
- GuidaPonteggi: autorizzazione, montaggio e verifiche
- GuidaPi.M.U.S.: il piano per i ponteggi
- GuidaImbracature e anticaduta: scelta e ispezione
- GuidaDPI di terza categoria: l’addestramento obbligatorio