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TUS

Titolo IX · Capo II — Protezione da agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione

Art. 244 — Registrazione dei tumori

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 244 chiude, insieme agli articoli 242 e 243, il gruppo di norme del Capo II dedicate alla sorveglianza sanitaria: dopo le visite mediche e i registri aziendali, la norma costruisce il sistema pubblico di monitoraggio dei tumori di origine professionale. In sintesi:

Co. 1 — L’istituto nazionale competente (in origine l’ISPESL, le cui funzioni sono dal 2010 confluite nell’INAIL), tramite una rete di Centri operativi regionali (COR) e nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, realizza sistemi di monitoraggio dei rischi occupazionali da esposizione ad agenti cancerogeni e dei danni alla salute che ne conseguono, anche in collaborazione con le regioni e utilizzando i flussi informativi esistenti. Co. 2 — I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private e gli istituti previdenziali e assicurativi che identificano casi di neoplasia da loro ritenuti attribuibili a esposizioni lavorative ad agenti cancerogeni ne danno segnalazione tramite i COR, trasmettendo le informazioni previste dalla disciplina attuativa. Co. 3 — È istituito il registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale, articolato in tre sezioni: a) i casi di mesotelioma (ReNaM); b) i casi di neoplasia delle cavità nasali e dei seni paranasali (ReNaTuNS); c) i casi di neoplasie a più bassa frazione eziologica, individuate dalla disciplina attuativa. Disposizioni attuative e flussi — La norma rinvia a un apposito decreto la definizione di modelli, contenuti e modalità di tenuta e trasmissione delle informazioni, e prevede che i risultati del monitoraggio siano resi periodicamente disponibili alle amministrazioni sanitarie, così da alimentare le politiche di prevenzione.

A differenza degli articoli che la precedono, la disposizione non si rivolge al datore di lavoro: è una norma di sanità pubblica, che organizza la raccolta epidemiologica dei casi a valle del sistema di prevenzione aziendale.

Cosa significa in pratica

I tumori professionali hanno una caratteristica che li rende quasi invisibili: la latenza. Un mesotelioma da amianto può manifestarsi trenta o quarant’anni dopo l’esposizione, quando l’azienda magari non esiste più e il lavoratore è in pensione. Senza un sistema che raccolga sistematicamente i casi e ricostruisca le storie lavorative, il nesso tra malattia e lavoro andrebbe perso — e con esso sia le tutele per la persona, sia la conoscenza necessaria a proteggere chi lavora oggi.

L’articolo 244 risponde esattamente a questo problema con una filiera in tre passaggi:

  1. La segnalazione. L’oncologo che diagnostica un mesotelioma, la struttura ospedaliera che tratta un tumore naso-sinusale in un ex falegname, l’ente assicurativo che istruisce una pratica: chiunque, tra questi soggetti, ritenga il caso attribuibile a un’esposizione lavorativa deve segnalarlo al COR della propria regione. La valutazione richiesta è di sospetto ragionevole, non di certezza: sarà il sistema, con l’anamnesi lavorativa, ad approfondire.
  2. I COR. I Centri operativi regionali raccolgono le segnalazioni, intervistano i pazienti (o i familiari) per ricostruire la storia professionale, classificano l’esposizione e trasmettono i dati al registro nazionale.
  3. Il registro nazionale. Le tre sezioni fotografano altrettante realtà: il ReNaM per i mesoteliomi, sentinella per eccellenza dell’esposizione ad amianto; il ReNaTuNS per i tumori naso-sinusali, tipici delle polveri di legno duro e di cuoio; la sezione delle neoplasie a bassa frazione eziologica per i tumori — come quello del polmone o della vescica — in cui la causa professionale (si pensi alla silice cristallina o alle ammine aromatiche) si confonde con fattori extraprofessionali e può emergere solo su base statistica.

Per chi si occupa di sicurezza in azienda, il valore pratico dell’articolo è duplice. Da un lato, i rapporti periodici dei registri (in particolare del ReNaM) sono una fonte preziosa per la valutazione del rischio ex art. 236: dicono quali comparti, mansioni e lavorazioni hanno effettivamente prodotto casi, e sono un ottimo test di realtà per un DVR che tratta gli agenti cancerogeni e mutageni come rischio teorico. Dall’altro, ricordano perché la documentazione aziendale — registro degli esposti e cartelle sanitarie e di rischio previsti dall’art. 243 — va tenuta e conservata con rigore: sono spesso l’unica prova documentale con cui, a decenni di distanza, un COR o un consulente potrà ricostruire chi era esposto, a cosa e per quanto tempo.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • INAIL (subentrato all’ISPESL): gestisce i sistemi di monitoraggio e il registro nazionale con le sue tre sezioni, coordina la rete dei COR e rende disponibili i risultati alle amministrazioni sanitarie.
  • Centri operativi regionali (COR): raccolgono le segnalazioni sul territorio, ricostruiscono le esposizioni e alimentano il registro nazionale.
  • Medici, strutture sanitarie pubbliche e private, istituti previdenziali e assicurativi: segnalano tramite i COR i casi di neoplasia ritenuti attribuibili a esposizioni lavorative. Per il medico competente l’obbligo si somma a quelli generali di referto e di denuncia di malattia professionale, che restano distinti dalla segnalazione ex art. 244.
  • Datore di lavoro: non è destinatario diretto della norma, ma alimenta indirettamente il sistema con gli adempimenti degli artt. 242 e 243; in caso di richiesta, collabora alla ricostruzione delle esposizioni pregresse. Per il lavoratore, l’emersione del caso si collega alla denuncia di malattia professionale e alle prestazioni INAIL.

Errori comuni

  1. Confondere segnalazione ai COR, referto e denuncia di malattia professionale. Sono tre canali distinti, con destinatari e finalità diversi: la segnalazione ex art. 244 ha scopo epidemiologico e non sostituisce gli altri obblighi del medico, né la denuncia ai fini assicurativi.
  2. Segnalare solo i casi “certi”. La norma chiede di segnalare le neoplasie ritenute attribuibili all’esposizione lavorativa: pretendere la certezza del nesso causale prima di segnalare svuota il sistema, che è costruito proprio per approfondire i sospetti.
  3. Considerare il registro tumori una questione solo pubblica. Le aziende che trascurano registro degli esposti e cartelle sanitarie scoprono l’errore a distanza di decenni, quando un’indagine per malattia professionale trova il vuoto documentale al posto della prova delle misure adottate.
  4. Ignorare i dati dei registri nella valutazione dei rischi. Se il ReNaTuNS continua a censire casi tra i falegnami, una valutazione che nel comparto legno liquida le polveri di legno duro come rischio trascurabile parte col piede sbagliato.

Domande frequenti sull’art. 244

Chi deve segnalare i casi di tumore di sospetta origine professionale?

I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private e gli istituti previdenziali e assicurativi che identificano casi di neoplasia ritenuti attribuibili a esposizioni lavorative ad agenti cancerogeni. La segnalazione avviene tramite i Centri operativi regionali (COR), che raccolgono i casi sul territorio e li trasmettono al livello nazionale. Non è un obbligo del datore di lavoro, ma di chi diagnostica o tratta il caso.

Cosa sono il ReNaM e il ReNaTuNS?

Sono le sezioni del registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale previste dall'art. 244: il ReNaM raccoglie i casi di mesotelioma, tipicamente legati all'amianto, mentre il ReNaTuNS censisce i tumori delle cavità nasali e dei seni paranasali, associati soprattutto a polveri di legno duro e di cuoio. Una terza sezione riguarda le neoplasie a più bassa frazione eziologica, cioè quelle in cui la componente professionale è più difficile da isolare.

L'articolo 244 impone obblighi diretti alle aziende?

No: i destinatari sono l'istituto nazionale che gestisce il monitoraggio (oggi l'INAIL, dopo la soppressione dell'ISPESL), i COR, i medici e le strutture sanitarie e assicurative. L'azienda contribuisce però indirettamente al sistema attraverso il registro degli esposti e le cartelle sanitarie dell'art. 243, che permettono di ricostruire le esposizioni anche a distanza di decenni.

Perché il registro dei tumori professionali è così importante?

Perché i tumori da lavoro hanno latenze lunghissime e spesso non vengono riconosciuti come professionali: il monitoraggio sistematico permette di far emergere i casi, individuare comparti e lavorazioni a rischio e orientare prevenzione e politiche pubbliche. Per il lavoratore, l'emersione del nesso con il lavoro è anche il presupposto per la denuncia di malattia professionale e le tutele INAIL.

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