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TUS

Titolo III · Capo III — Impianti e apparecchiature elettriche

Art. 85 — Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 85 chiude idealmente la coppia aperta dall’articolo 84: dopo i fulmini, l’innesco elettrico “interno”. Due commi:

Co. 1 — Il datore di lavoro provvede affinché edifici, impianti, strutture e attrezzature siano protetti dai pericoli determinati dall’innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive, dovute alla presenza o allo sviluppo di gas, vapori, nebbie infiammabili o polveri combustibili infiammabili, oppure in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi. Co. 2 — Le protezioni si realizzano utilizzando le specifiche disposizioni del decreto e le pertinenti norme tecniche.

In sostanza: dove può formarsi un’atmosfera esplosiva, nulla di elettrico deve poterla accendere, e la conformità si dimostra applicando la regola d’arte.

Cosa significa in pratica

Perché avvenga un’esplosione servono tre ingredienti: una sostanza infiammabile dispersa in aria nelle giuste proporzioni, il comburente (l’ossigeno) e una sorgente di innesco. L’art. 85 lavora sul terzo ingrediente, quello elettrico: una scintilla di un interruttore, un motore surriscaldato, un contatto lasco che genera un arco, una scarica elettrostatica da un tubo di aspirazione non collegato a terra.

Gli scenari aziendali sono più comuni di quanto si pensi. Non parliamo solo di raffinerie o depositi di esplosivi:

  • la falegnameria con silos e impianti di aspirazione delle polveri di legno;
  • il mulino o il mangimificio, dove le polveri di farina e cereali sono esplosive;
  • la carrozzeria con cabina di verniciatura e solventi;
  • l’azienda con carica batterie dei carrelli elevatori in locale chiuso (sviluppo di idrogeno);
  • lo stabilimento che movimenta GPL, metano o solventi in serbatoi e tubazioni.

In tutti questi casi il percorso corretto parte dalla valutazione ATEX prevista dal Titolo XI: si classificano le zone a rischio di esplosione (zone 0, 1, 2 per i gas; 20, 21, 22 per le polveri) e da lì discende la scelta degli impianti e delle apparecchiature. In una zona classificata potranno essere installati solo componenti con modo di protezione e categoria adeguati, correttamente installati e mantenuti secondo le norme tecniche di settore.

Il comma 2 merita attenzione: il decreto non elenca soluzioni tecniche, ma rinvia alle norme tecniche pertinenti. È lo stesso meccanismo dell’art. 81: chi realizza l’impianto secondo la regola d’arte (per l’elettrico, tipicamente le norme CEI) ha una presunzione concreta di aver adempiuto. Al contrario, un impianto “fatto in casa” in una zona con atmosfere esplosive è una violazione anche se non è ancora successo nulla.

Infine, la protezione non si esaurisce all’installazione. Gli ambienti a rischio di esplosione sono soggetti alle verifiche dell’art. 86 e, per gli impianti nei luoghi con pericolo di esplosione, alle verifiche periodiche del DPR 462/2001: un impianto nato conforme e mai più controllato smette presto di essere una protezione.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro: destinatario diretto dell’obbligo di protezione, insieme al dirigente per quanto di competenza. Deve integrare l’esito della valutazione ATEX nel DVR e nel documento sulla protezione contro le esplosioni (art. 294).
  • Progettisti e installatori: realizzano impianti e apparecchiature conformi alle zone classificate; la conformità impiantistica documentata è la base della difesa del datore di lavoro.
  • Manutentori e imprese esterne: gli interventi in zone classificate richiedono procedure dedicate (permessi di lavoro, controllo delle sorgenti di innesco) e coordinamento tramite DUVRI quando intervengono appaltatori.
  • Lavoratori e preposti: rispettano le procedure (divieti di fiamme libere, apparecchi non idonei, telefoni non certificati in zona) e segnalano anomalie; il preposto vigila sul rispetto delle regole in campo.

Errori comuni

  1. Fermarsi al documento ATEX. La classificazione delle zone senza il successivo adeguamento di impianti e attrezzature lascia inadempiuto proprio l’art. 85: la carta non protegge dall’innesco.
  2. Ignorare le polveri. Molte aziende associano l’esplosione solo a gas e vapori; polveri di legno, farine, zuccheri, metalli e plastiche sono tra le cause più frequenti di esplosioni industriali.
  3. Introdurre sorgenti di innesco “mobili”. Impianto conforme, ma poi si usano in zona classificata prolunghe, aspirapolvere ordinari, muletti non idonei o smartphone non certificati.
  4. Trascurare l’elettricità statica. Travasi di liquidi infiammabili e trasporto pneumatico di polveri generano cariche elettrostatiche: senza collegamenti equipotenziali e messa a terra, l’innesco arriva anche con l’impianto elettrico perfetto.
  5. Non mantenere nel tempo. Pressacavi allentati, custodie danneggiate, depositi di polvere sulle apparecchiature: la protezione contro l’innesco degrada e va conservata con controlli e manutenzione programmata, oltre che con le verifiche periodiche.

Domande frequenti sull’art. 85

Qual è la differenza tra l'art. 84 e l'art. 85?

L'art. 84 riguarda la protezione dagli effetti dei fulmini, cioè da una sorgente di innesco esterna e naturale. L'art. 85 riguarda invece l'innesco elettrico interno: scintille, archi, sovratemperature di impianti e apparecchiature che possono accendere un'atmosfera esplosiva presente nel luogo di lavoro. I due obblighi sono complementari e spesso si affrontano insieme nella stessa valutazione.

Se ho già il documento sulla protezione contro le esplosioni del Titolo XI, l'art. 85 è automaticamente rispettato?

Non automaticamente, ma le due cose si intrecciano: la valutazione ATEX del Titolo XI individua le zone a rischio, mentre l'art. 85 richiede che gli impianti e le apparecchiature installati in quelle zone siano effettivamente idonei e mantenuti tali. Un documento ATEX corretto con impianti elettrici non conformi alle zone classificate lascia scoperto proprio l'obbligo dell'art. 85.

Quali norme tecniche si applicano per gli impianti elettrici nelle zone a rischio di esplosione?

Il riferimento principale è il corpo normativo CEI, in particolare la serie dedicata alle atmosfere esplosive (CEI EN 60079), che copre classificazione delle zone, scelta e installazione dei componenti, verifiche e manutenzione. Realizzare l'impianto secondo le pertinenti norme tecniche è il modo che il decreto stesso indica per adempiere all'obbligo di protezione.

L'obbligo riguarda solo gli impianti elettrici veri e propri?

No. La norma parla di edifici, impianti, strutture e attrezzature: rientrano quindi anche le attrezzature di lavoro elettriche portatili, i carrelli, i sistemi di aspirazione e in generale ogni elemento che possa costituire sorgente di innesco elettrico, incluse le cariche elettrostatiche generate da processi e materiali.

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