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TUS

Titolo IV · Capo I — Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Art. 92 — Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 92 è lo speculare “in fase di esecuzione” dell’art. 91: definisce cosa deve fare il coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE) durante la realizzazione dell’opera. Il comma 1 elenca sei obblighi:

Co. 1, lett. a) — Verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, che imprese esecutrici e lavoratori autonomi applichino le disposizioni del PSC che li riguardano e le relative procedure di lavoro. Co. 1, lett. b) — Verifica l’idoneità del POS, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC, assicurandone la coerenza con quest’ultimo; adegua il PSC e il fascicolo dell’opera in relazione all’evoluzione dei lavori e alle modifiche intervenute, valutando le proposte migliorative delle imprese; verifica che le imprese adeguino, se necessario, i rispettivi POS. Co. 1, lett. c) — Organizza tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione, il coordinamento delle attività e la reciproca informazione. Co. 1, lett. d) — Verifica l’attuazione degli accordi tra le parti sociali per realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza, finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere. Co. 1, lett. e)Segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta agli interessati, le inosservanze agli articoli 94, 95, 96 e 97, co. 1, e alle prescrizioni del PSC, proponendo la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Se il committente non adotta alcun provvedimento senza idonea motivazione, il CSE comunica l’inadempienza alla ASL e all’organo di vigilanza in materia di lavoro territorialmente competenti. Co. 1, lett. f)Sospende, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate.

Il comma 2 aggiunge un caso particolare: quando la designazione del coordinatore per la progettazione non era inizialmente dovuta (ipotesi dell’art. 90), il CSE nominato in corso d’opera svolge anche i compiti del CSP, redigendo il PSC e predisponendo il fascicolo dell’opera.

Cosa significa in pratica

L’art. 92 disegna il CSE come una figura di alta vigilanza: non sostituisce i datori di lavoro delle imprese esecutrici nel controllo quotidiano dei propri lavoratori, ma governa il rischio tipico del cantiere, cioè l’interferenza tra più imprese che lavorano nello stesso spazio e nello stesso tempo.

In concreto, il lavoro del CSE si sviluppa su tre binari:

  1. Verifica documentale dinamica. Prima dell’ingresso di ogni impresa, il CSE esamina il POS e ne verifica idoneità e coerenza con il PSC. Non è un timbro: se il POS descrive lavorazioni diverse da quelle reali o ignora le interferenze previste dal piano, va richiesta l’integrazione prima che l’impresa entri in cantiere. E quando i lavori cambiano — una variante, una lavorazione imprevista, una nuova impresa in subappalto — il CSE deve adeguare il PSC e pretendere l’aggiornamento dei POS.
  2. Coordinamento attivo. Riunioni di coordinamento verbalizzate, sopralluoghi programmati sulle fasi critiche del cronoprogramma, scambio di informazioni tra le imprese: la lettera c) chiede un’organizzazione effettiva, non una casella e-mail. Esempio tipico: in un cantiere di ristrutturazione, l’impresa di demolizioni e quella degli impianti non possono trovarsi sullo stesso solaio senza che qualcuno abbia deciso chi lavora, quando e con quali protezioni. Quel “qualcuno” è il CSE.
  3. Potere-dovere di reazione. Di fronte alle violazioni degli obblighi delle imprese (articoli 94-96 e 97, co. 1) o del PSC, il CSE segue la procedura della lettera e): contestazione scritta, segnalazione al committente, proposta di sospensione o allontanamento e, se il committente resta inerte senza motivazione, comunicazione agli organi di vigilanza. Di fronte invece a un pericolo grave e imminente che riscontra di persona — un ponteggio senza parapetti con operai al lavoro, uno scavo non armato con persone dentro — la lettera f) gli impone di fermare subito la lavorazione, senza passare dal committente.

Un punto che la prassi conferma di continuo: questi non sono poteri facoltativi. Il CSE che vede (o dovrebbe vedere, in base a una frequenza di sopralluoghi adeguata) una situazione pericolosa e non attiva la lettera e) o la lettera f) risponde della propria omissione. Per il quadro completo della figura, vedi la pagina dedicata al coordinatore per la sicurezza.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Coordinatore per l’esecuzione (CSE): destinatario diretto di tutti gli obblighi del comma 1; deve possedere i requisiti professionali dell’art. 98 ed è designato dal committente o dal responsabile dei lavori ai sensi dell’art. 90.
  • Committente e responsabile dei lavori: ricevono le segnalazioni del CSE e devono adottare i provvedimenti proposti o motivare il rifiuto; rispondono inoltre della vigilanza sull’adempimento degli obblighi del coordinatore (art. 93).
  • Imprese esecutrici e lavoratori autonomi: destinatari delle azioni di verifica e coordinamento; devono redigere e adeguare i POS, rispettare il PSC e attuare le indicazioni del CSE (art. 100).
  • ASL e organo di vigilanza in materia di lavoro: destinatari della comunicazione di inadempienza quando il committente non reagisce alla segnalazione.

Errori comuni

  1. CSE “fantasma”. Nomina formale, qualche visita a inizio cantiere e nulla più: in caso di infortunio, la mancanza di verbali di sopralluogo e di riunioni di coordinamento nelle fasi critiche è la prima contestazione che il coordinatore riceve.
  2. Validare i POS senza leggerli. Accettare piani operativi fotocopia, incoerenti con il PSC o riferiti a lavorazioni diverse, equivale a non aver svolto la verifica di idoneità della lettera b).
  3. Saltare la contestazione scritta. Segnalazioni solo verbali alle imprese inadempienti lasciano il CSE senza prova di aver attivato la procedura della lettera e); la forma scritta è parte dell’obbligo, non una formalità.
  4. Confondere alta vigilanza e vigilanza operativa. Il CSE non deve controllare ogni lavoratore in ogni momento (compito di datori di lavoro e preposti delle imprese), ma non può nemmeno trincerarsi dietro questa distinzione quando il rischio è interferenziale o la violazione è visibile e ripetuta.
  5. PSC mai aggiornato. Varianti in corso d’opera, nuove imprese, modifiche del cronoprogramma: se il piano resta quello del primo giorno, l’obbligo di adeguamento della lettera b) è violato anche senza infortuni.

Domande frequenti sull’art. 92

Il CSE deve essere presente in cantiere tutti i giorni?

No, la legge non impone una presenza quotidiana: il CSE non è un custode del cantiere né un preposto. Deve però svolgere un'azione di verifica e coordinamento effettiva, con sopralluoghi a frequenza adeguata alle fasi di lavoro e ai rischi in corso. La giurisprudenza costante gli contesta l'assenza proprio nelle fasi critiche previste dal cronoprogramma, non la mancata presenza continuativa.

Cosa deve fare il CSE se un'impresa non rispetta il PSC?

Deve prima contestare per iscritto l'inosservanza all'impresa o al lavoratore autonomo, poi segnalarla al committente o al responsabile dei lavori proponendo la sospensione dei lavori, l'allontanamento dell'impresa o la risoluzione del contratto. Se il committente non adotta alcun provvedimento senza motivarlo, il CSE deve informare la ASL e l'Ispettorato del lavoro territorialmente competenti.

Il CSE può fermare direttamente i lavori?

Sì, ma solo nel caso previsto dalla lettera f) del comma 1: pericolo grave e imminente direttamente riscontrato. In quel caso sospende le singole lavorazioni interessate fino alla verifica degli adeguamenti da parte delle imprese. Per le inosservanze ordinarie, invece, non ferma i lavori da sé: propone la sospensione al committente tramite la procedura di segnalazione.

Chi verifica l'idoneità del POS delle imprese esecutrici?

Il coordinatore per l'esecuzione, ai sensi della lettera b) del comma 1: il POS è il piano complementare di dettaglio del PSC e il CSE deve verificarne l'idoneità e la coerenza con il piano di coordinamento prima che l'impresa inizi le lavorazioni. Deve inoltre verificare che le imprese adeguino i propri POS quando l'evoluzione dei lavori lo richiede.

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