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TUS

Titolo IV · Capo I — Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Art. 103 — Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 103 è composto da un unico comma, con una regola semplice:

L’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase di programmazione facendo riferimento ai livelli di potenza sonora standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, riportando la fonte documentale a cui si è fatto riferimento.

Tre elementi da fissare: la stima è una facoltà (non un obbligo), vale nella fase di programmazione dei lavori (quindi prima e a prescindere dalle misurazioni sul campo), e richiede sempre la citazione della fonte da cui i valori sono stati presi.

Cosa significa in pratica

Il problema che l’articolo risolve è tipico dei cantieri: quando si redige il PSC o il POS, il cantiere non esiste ancora. Non c’è nulla da misurare con il fonometro, ma il rischio rumore va comunque considerato per pianificare le lavorazioni, prevedere i DPI, gestire le interferenze tra squadre e stimare l’impatto delle attrezzature più rumorose.

La soluzione è la valutazione previsionale: invece di misurare, si stima. Il tecnico prende i livelli di potenza sonora “standard” di escavatori, martelli demolitori, seghe circolari, gru, compressori — valori raccolti in studi e banche dati la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente — e li associa alle fasi del cronoprogramma. Nella prassi del settore edile sono ampiamente utilizzate le banche dati sul rumore delle attrezzature elaborate dagli organismi paritetici delle costruzioni, che riportano i livelli tipici per macchina e per lavorazione.

Un esempio concreto: un’impresa deve programmare una demolizione in un centro abitato. In fase di offerta e di redazione dei piani, il tecnico usa i valori standard del martello demolitore e del miniescavatore per stimare l’esposizione delle squadre, classificare in via preventiva le fasce di rischio dei lavoratori e decidere da subito otoprotettori, turnazioni e distanze tra le lavorazioni. Quando il cantiere parte, se le condizioni reali lo richiedono, la valutazione viene affinata con misurazioni fonometriche vere e proprie.

La condizione posta dalla norma è una sola, ma non è un dettaglio: riportare la fonte documentale. Una stima previsionale con valori “a sentimento”, senza indicare da quale studio o banca dati provengono, non rispetta l’articolo 103 e vale poco anche in sede di verifica ispettiva. Fonte citata significa dato tracciabile, confrontabile e difendibile.

Attenzione infine a collocare bene la norma nel sistema. L’articolo 103 non deroga alla disciplina generale del rischio rumore del Titolo VIII: la valutazione dell’esposizione dei lavoratori, i valori limite e le misure di prevenzione restano quelli degli articoli 187 e seguenti, e lo stesso art. 190 ammette in via generale la stima previsionale con livelli standard in fase di programmazione. L’articolo 103 ribadisce e adatta questo strumento al contesto dei cantieri, dove la programmazione anticipata è la regola: chi opera in edilizia lo usa tipicamente nei documenti redatti prima dell’apertura del cantiere, dal coordinatore per la progettazione e dai datori di lavoro delle imprese esecutrici nell’ambito degli obblighi dell’art. 96.

Errori comuni

  1. Fermarsi alla stima per tutta la durata del cantiere. La previsione serve a programmare; se le lavorazioni reali sono diverse da quelle ipotizzate o l’esposizione appare più alta del previsto, la valutazione va aggiornata, se necessario con misure dirette.
  2. Non citare la fonte dei valori. È l’unico requisito formale della norma: una tabella di livelli sonori senza riferimento allo studio o alla banca dati di provenienza è una stima non conforme.
  3. Usare dati non pertinenti. I livelli standard vanno scelti per macchina e lavorazione effettivamente previste: applicare il valore di un miniescavatore a un escavatore da 30 tonnellate falsa tutta la programmazione.
  4. Confondere emissione ed esposizione. Il dato di potenza sonora della macchina è il punto di partenza; l’esposizione del lavoratore dipende da distanza, tempi di utilizzo e sovrapposizione delle fonti, che la stima previsionale deve combinare correttamente.

Domande frequenti sull’art. 103

  • L'art. 103 sostituisce la valutazione del rischio rumore con fonometria?

    No. L'articolo riguarda la stima previsionale in fase di programmazione dei lavori, utile per pianificare lavorazioni e coordinamento. La valutazione dell'esposizione dei lavoratori resta disciplinata dal Titolo VIII, Capo II: quando le condizioni reali di lavoro lo richiedono, le misurazioni sul campo rimangono lo strumento di riferimento.

  • Quali dati si possono usare per la stima previsionale?

    Si possono usare i livelli di potenza sonora standard di attrezzature, macchine e impianti individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente. Nella pratica di cantiere sono molto diffuse le banche dati elaborate dagli organismi paritetici del settore edile, purché si citi sempre la fonte documentale utilizzata.

  • È obbligatorio ricorrere ai livelli standard?

    No, è una facoltà: la norma dice che l'emissione sonora 'può' essere stimata con questo metodo. Chi preferisce può basarsi su dati del costruttore, su misurazioni proprie o su rilievi effettuati in cantieri analoghi. Il metodo standardizzato serve soprattutto quando il cantiere non è ancora avviato e le misure dirette non sono possibili.