Glossario
Cantiere temporaneo o mobile
Il cantiere temporaneo o mobile è, secondo l'art. 89 del D.Lgs. 81/2008, qualunque luogo in cui si eseguono lavori edili o di ingegneria civile elencati nell'Allegato X: è il perimetro di applicazione del Titolo IV.
Il cantiere temporaneo o mobile è, secondo l’art. 89, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008, qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, il cui elenco è riportato nell’Allegato X. È la nozione che apre e delimita il campo di applicazione del Titolo IV del Testo Unico, dedicato ai cantieri.
Che cosa rientra nella definizione
Sono lavori edili o di ingegneria civile, tra gli altri, le costruzioni, la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento, la demolizione, gli scavi e il montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati. Il termine “temporaneo o mobile” sottolinea che il luogo di lavoro non è stabile come una fabbrica o un ufficio: nasce per una determinata opera e si sposta o si chiude una volta terminata. Rientra nella nozione tanto il grande cantiere stradale quanto il rifacimento di un tetto o la posa di una recinzione, purché l’attività sia riconducibile all’elenco dell’Allegato X. Restano invece fuori le lavorazioni di puro montaggio impiantistico non associate a opere edili.
Perché la qualifica è decisiva
Quando un luogo è cantiere ai sensi dell’art. 89, si attivano gli obblighi propri del Titolo IV: la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione quando in cantiere è prevista la presenza di più imprese, la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza, e l’invio della notifica preliminare all’organo di vigilanza nei casi previsti. Prima ancora, individuato il cantiere, il committente deve verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi che intende coinvolgere.
Un esempio pratico
Un condominio affida il rifacimento della facciata con un ponteggio: si tratta di un’opera edile elencata nell’Allegato X, quindi di un cantiere temporaneo o mobile. Se operano due imprese distinte (una per l’intonaco e una per i serramenti), scatta l’obbligo di coordinamento e di PSC; se lavora una sola impresa, restano comunque dovuti il POS e le verifiche a carico del committente. Per il quadro completo dei soggetti e degli adempimenti si può partire dalle definizioni dell’art. 89. Gli importi delle sanzioni e i termini precisi sono quelli fissati dal Titolo IV: per il dettaglio si rinvia sempre alla norma e agli articoli richiamati.