Guida · Cantieri · 9 min di lettura
Il cartello di cantiere: cosa deve indicare
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il cartello di cantiere è la prima cosa che si vede arrivando davanti a un’opera, ed è anche la prima che un ispettore o un cittadino controlla per capire chi sta lavorando e con quale titolo. Dietro a quel pannello, però, si nascondono due obblighi diversi che spesso vengono confusi: il cartello identificativo dell’opera, di matrice edilizia, e l’insieme dei documenti di sicurezza che vanno esposti in cantiere. Vediamo cosa deve indicare davvero, punto per punto.
Passo 1 — Distingui i due cartelli
In cantiere convivono due esigenze che non vanno confuse:
- il cartello identificativo dell’opera, richiesto dalla normativa edilizia (Testo Unico dell’edilizia, DPR 380/2001) e dal regolamento edilizio comunale, che ne stabilisce contenuti ed esposizione;
- la cartellonistica di sicurezza, che discende dal D.Lgs. 81/2008: affissione della notifica preliminare e segnaletica di salute e sicurezza del Titolo V.
Il primo dice chi fa l’opera e con quale titolo; la seconda dice come ci si comporta entrando. Entrambi servono, e nessuno dei due sostituisce l’altro.
Passo 2 — Compila il cartello identificativo dell’opera
Il contenuto puntuale è fissato dal titolo abilitativo e dal regolamento edilizio del Comune, che può prevedere voci ulteriori. In via generale il cartello riporta:
- oggetto e natura dei lavori (nuova costruzione, ristrutturazione, manutenzione…);
- estremi del titolo abilitativo: permesso di costruire, SCIA o CILA, con numero e data di protocollo;
- committente dell’opera;
- progettista e, dove previsti, progettista delle strutture e altri tecnici;
- direttore dei lavori;
- impresa o imprese esecutrici e relativo direttore tecnico/responsabile di cantiere;
- date presunte di inizio e fine dei lavori.
Molti regolamenti comunali richiedono anche l’importo dei lavori e gli estremi della pratica. Non inventare dati: se una figura non è ancora nominata, il cartello va aggiornato quando lo sarà, non compilato con segnaposto.
Passo 3 — Indica i coordinatori quando il cantiere lo richiede
Se il cantiere rientra fra quelli con più imprese, entrano in gioco le figure del Titolo IV. Il cartello, e ancor prima la notifica preliminare, deve dare conto del coordinatore per la progettazione (CSP) e del coordinatore per l’esecuzione (CSE). La presenza di questi nominativi non è un dettaglio grafico: segnala che esiste un PSC redatto ai sensi dell’art. 100 e che il coordinatore per la sicurezza è stato effettivamente designato. Un cartello che nomina un CSE inesistente è peggio di un cartello incompleto.
Passo 4 — Affiggi la notifica preliminare
Qui si passa dagli obblighi edilizi a quelli di sicurezza. Dove è dovuta ai sensi dell’art. 99, copia della notifica preliminare deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza (art. 90, co. 5). In pratica va esposta nella baracca di cantiere o su un pannello all’ingresso, insieme al cartello identificativo. Sono due obblighi distinti: l’affissione non sostituisce l’invio della notifica ad ASL e Ispettorato del Lavoro, che resta in capo al committente o al responsabile dei lavori.
Passo 5 — Completa con la segnaletica di sicurezza e il controllo degli accessi
Oltre ai cartelli informativi, all’ingresso e all’interno dell’area vanno collocati i segnali di sicurezza previsti dal Titolo V del D.Lgs. 81/2008 e dai relativi allegati: divieto di accesso ai non addetti ai lavori, avvertimento dei pericoli presenti (caduta materiali, carichi sospesi, mezzi in manovra), prescrizione dei DPI obbligatori. La regola pratica: la segnaletica racconta i rischi reali del cantiere, non un catalogo generico. Per criteri, colori e forme dei cartelli, vedi la guida alla segnaletica di sicurezza. La recinzione e la delimitazione dell’area completano il quadro, impedendo l’accesso a terzi.
Passo 6 — Casi particolari: bonifica amianto e cantieri stradali
Alcuni lavori impongono cartellonistica aggiuntiva.
- Bonifica amianto. L’area va delimitata e segnalata con cartelli specifici che avvertono della presenza di fibre e vietano l’accesso ai non autorizzati. La disciplina è stata rafforzata dal D.Lgs. 213/2025 (in vigore dal 24 gennaio 2026), che ha riformato il Titolo IX, Capo III, abbassando i valori limite di esposizione e introducendo il nuovo Allegato XLIII-ter. Prima di iniziare va predisposto il piano di lavoro amianto.
- Cantieri stradali. Alla cartellonistica di cantiere si aggiunge la segnaletica temporanea di deviazione e preavviso prevista dal Codice della strada, con i requisiti di alta visibilità trattati nella guida ai cantieri stradali.
Checklist di ciò che va esposto in cantiere
- Cartello identificativo con oggetto dei lavori ed estremi del titolo abilitativo (permesso di costruire, SCIA o CILA)
- Committente, progettista, direttore dei lavori e imprese esecutrici indicati e aggiornati
- CSP e CSE riportati, quando il cantiere rientra fra quelli con più imprese
- Contenuti conformi al regolamento edilizio del Comune
- Copia della notifica preliminare affissa in modo visibile (art. 90) e custodita per la vigilanza
- Segnaletica di sicurezza del Titolo V coerente con i rischi reali (divieti, avvertimenti, DPI)
- Delimitazione dell’area e divieto di accesso ai non addetti
- Segnaletica aggiuntiva per lavori speciali (bonifica amianto, cantieri stradali)
Domande frequenti
Il cartello di cantiere è previsto dal Testo Unico sicurezza?
Solo in parte. Il cartello identificativo dell'opera nasce dalla normativa edilizia (Testo Unico dell'edilizia, DPR 380/2001) e dal regolamento edilizio comunale, che ne fissano contenuti ed esposizione. Il D.Lgs. 81/2008 aggiunge invece obblighi di affissione propri della sicurezza: la copia della notifica preliminare presso il cantiere (art. 90) e la segnaletica di salute e sicurezza del Titolo V. In cantiere convivono quindi due esigenze distinte, quella urbanistico-edilizia e quella prevenzionistica.
Chi è responsabile del cartello di cantiere?
Per il cartello identificativo dell'opera la responsabilità è tipicamente del committente e dell'impresa esecutrice, secondo quanto prescrive il titolo abilitativo e il regolamento edilizio del Comune. Per l'affissione della notifica preliminare l'obbligo resta in capo al committente o al responsabile dei lavori (art. 90); la segnaletica di sicurezza e la delimitazione dell'area competono ai datori di lavoro delle imprese in cantiere.
Cosa si rischia se il cartello manca o è incompleto?
L'assenza o l'incompletezza del cartello identificativo è trattata come irregolarità edilizia dal Comune, con le conseguenze previste dalla normativa urbanistica. La mancata affissione della notifica preliminare o della segnaletica di sicurezza è invece una violazione prevenzionistica, sanzionata secondo il D.Lgs. 81/2008: per gli importi aggiornati rinvia sempre al testo dell'articolo violato e alle tabelle sanzionatorie vigenti.