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Normativa collegata · D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 213

D.Lgs. 213/2025 — La nuova disciplina dell’amianto

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Perché esiste questo decreto

L’amianto è bandito in Italia dalla legge 257/1992, ma la sua eredità pesa ancora: coperture, coibentazioni e manufatti in matrice compatta o friabile restano in migliaia di edifici e impianti, e le attività di bonifica, manutenzione e rimozione continuano a esporre i lavoratori a fibre cancerogene. Il D.Lgs. 213/2025 nasce per recepire la Direttiva (UE) 2023/2668, che ha rivisto al ribasso la soglia di esposizione professionale ritenuta accettabile alla luce delle evidenze scientifiche più recenti. In vigore dal 24 gennaio 2026, il decreto non introduce una disciplina autonoma ma interviene direttamente sul Titolo IX, Capo III del D.Lgs. 81/2008, cioè sulle norme che già regolano la protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto.

Cosa cambia nel Testo Unico

Il cuore della riforma è l’abbassamento del valore limite di esposizione fissato dall’art. 254: la media ponderata sul turno viene ridotta rispetto alla soglia storica, con l’obiettivo di proteggere meglio chi opera in bonifica e manutenzione. Per l’importo esatto della nuova soglia e per le eventuali fasi transitorie il riferimento resta il testo vigente dell’articolo e la fonte ufficiale.

Alla nuova soglia si accompagna un cambio di metodo nella misura. Il controllo dell’esposizione non può più basarsi soltanto sulla microscopia ottica in contrasto di fase: il decreto impone, nei casi previsti, la microscopia elettronica, tecnica più sensibile che consente di contare anche le fibre sottili che la microscopia ottica non rileva. Cambia dunque il modo stesso di dimostrare il rispetto del limite.

Il terzo pilastro è l’introduzione dell’Allegato XLIII-ter, che raccoglie l’elenco aggiornato delle malattie da amianto collegato alle patologie da amianto. L’allegato orienta il medico competente e rafforza il legame tra esposizione, sorveglianza sanitaria e riconoscimento delle patologie.

Perché rileva per la sicurezza

Per il datore di lavoro che gestisce attività su materiali contenenti amianto, le novità ricadono su tutta la catena degli adempimenti del Capo III:

Cosa controllare in azienda

  • Le campionature ambientali sono eseguite con tecnica adeguata: verificare che il laboratorio impieghi la microscopia elettronica dove richiesto.
  • Il DVR amianto è aggiornato al nuovo valore limite e il protocollo del medico competente ne tiene conto.
  • Il piano di lavoro per bonifiche e rimozione di coperture è coerente con le misure riviste e con la formazione degli addetti.
  • Il registro di esposizione è tenuto e trasmesso all’INAIL secondo le regole vigenti, con i nominativi correttamente aggiornati.

Errori comuni

  1. Dare per scontato il vecchio limite: continuare a progettare bonifiche sulla soglia precedente espone a non conformità e, soprattutto, a una tutela insufficiente dei lavoratori.
  2. Affidarsi alla sola microscopia ottica: dove il decreto richiede la microscopia elettronica, l’analisi in contrasto di fase non basta più a dimostrare il rispetto del valore limite.
  3. Trattare l’amianto come un rischio “storico”: finché i manufatti restano in opera l’esposizione è attuale e gli obblighi del Testo Unico sono pienamente operativi.

Per il valore numerico della nuova soglia, per i termini di prima applicazione e per il testo vigente dei singoli articoli del Capo III, il riferimento è sempre la versione aggiornata del D.Lgs. 81/2008 e il testo del D.Lgs. 213/2025 pubblicati sulle fonti ufficiali.

Domande frequenti

  • Da quando si applica il D.Lgs. 213/2025?

    Il decreto è in vigore dal 24 gennaio 2026 e recepisce la Direttiva (UE) 2023/2668. Le sue disposizioni non creano una normativa separata ma modificano direttamente il Capo III del Titolo IX del D.Lgs. 81/2008; per gli eventuali termini di prima applicazione delle singole misure il riferimento resta il testo vigente degli articoli.

  • Cosa cambia per il valore limite di esposizione all'amianto?

    Il valore limite fissato dall'art. 254 viene abbassato rispetto alla soglia storica, in linea con la direttiva europea. L'importo esatto va verificato sul testo aggiornato dell'articolo, perché è il parametro su cui ritarare la valutazione del rischio, le misure di protezione e la scelta dei DPI delle vie respiratorie.

  • Perché viene imposta la microscopia elettronica?

    Perché è più sensibile della microscopia ottica in contrasto di fase e consente di contare anche le fibre più sottili. Il decreto la richiede, nei casi previsti in attuazione dell'art. 253, come tecnica per misurare l'esposizione e dimostrare il rispetto del valore limite.

  • Che cos'è l'Allegato XLIII-ter?

    È il nuovo allegato del Testo Unico che riporta l'elenco aggiornato delle malattie da amianto, collegato all'art. 261. Serve a orientare il medico competente nella sorveglianza sanitaria e a rafforzare il legame tra esposizione professionale e riconoscimento delle patologie correlate.