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Guida · Valutazioni · 11 min di lettura

Valutare il rischio amianto dopo il D.Lgs. 213/2025

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

L’amianto resta uno dei rischi più insidiosi negli edifici e negli impianti costruiti prima del bando del 1992: non è visibile finché qualcuno non fora, taglia o rimuove un materiale che lo contiene. Il D.Lgs. 213/2025, in vigore dal 24 gennaio 2026, ha riformato il Capo III del Titolo IX del D.Lgs. 81/2008, abbassando il valore limite di esposizione e introducendo l’Allegato XLIII-ter. Vediamo come costruire una valutazione che regga davvero.

Passo 1 — Censisci i materiali contenenti amianto

La valutazione parte da un censimento dei materiali contenenti amianto (MCA) potenzialmente presenti: coperture in cemento-amianto, coibentazioni, guarnizioni, pavimentazioni in vinil-amianto, canne fumarie, freni e frizioni su vecchi mezzi. Per un edificio si usano documentazione di progetto, epoca di costruzione e ispezione visiva; in caso di dubbio serve il campionamento e l’analisi di laboratorio. Non basta sapere se c’è amianto: va registrato dove si trova, in quale quantità e in quale stato di conservazione.

Passo 2 — Stima lo stato e il rischio di rilascio

Un materiale contenente amianto in buono stato e non disturbato rilascia poche fibre; lo stesso materiale friabile, degradato o sottoposto a lavorazione diventa pericoloso. Nella valutazione richiesta dall’art. 249 distingui quindi:

  • materiali compatti integri, gestibili con un programma di controllo e manutenzione;
  • materiali friabili o degradati, che richiedono confinamento, incapsulamento o rimozione;
  • attività che comportano lavorazione diretta (taglio, foratura, demolizione), sempre a rischio elevato.

Per il rischio amianto la valutazione confluisce nel DVR come valutazione specifica, con la stessa logica di ogni altro rischio: identificazione, stima, misure.

Passo 3 — Misura l’esposizione e confronta con il valore limite

Dove i lavoratori possono essere esposti, l’esposizione va stimata e, quando necessario, misurata come concentrazione di fibre nell’aria. Il valore limite di esposizione professionale è fissato dall’art. 254: il D.Lgs. 213/2025 lo ha abbassato in modo significativo e ha introdotto, con il nuovo Allegato XLIII-ter, i criteri tecnici aggiornati per il campionamento e il conteggio delle fibre. Per il valore numerico esatto e le metodiche ammesse fai sempre riferimento al testo vigente dell’articolo e dell’allegato: sono i parametri che l’organo di vigilanza verifica.

Valuta anche l’eventuale ricorrenza dell’esposizione sporadica e di debole intensità (ESEDI) prevista dall’art. 249, che a determinate condizioni esonera da notifica, sorveglianza sanitaria e registro degli esposti; l’esonero però va motivato, non presunto.

Passo 4 — Definisci le misure di prevenzione e protezione

Le misure discendono dall’esito della stima (art. 251) e seguono l’ordine gerarchico: prima di tutto ridurre al minimo il numero degli esposti e la concentrazione di fibre. In pratica: metodi di lavoro che evitano la produzione di polvere o la trattengono all’origine, aspirazione localizzata, segregazione dell’area, procedure di decontaminazione e gestione controllata dei rifiuti. I DPI delle vie respiratorie (facciali filtranti ad alta efficienza o respiratori) e gli indumenti monouso sono l’ultima barriera, non la prima: rientrano tra i DPI di terza categoria con addestramento obbligatorio, e la loro scelta va motivata sul livello di esposizione atteso.

Passo 5 — Piano di lavoro, notifica e sorveglianza sanitaria

Quando la valutazione porta a lavori di demolizione o rimozione, scattano obblighi ulteriori: l’art. 256 impone il piano di lavoro da presentare all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori, con i termini e i contenuti indicati dalla norma (vedi la guida dedicata al piano di lavoro amianto). Per i lavoratori esposti oltre le soglie previste scattano la sorveglianza sanitaria (art. 259) e l’iscrizione nel registro di esposizione (art. 260), da coordinare con il medico competente nell’ambito della sorveglianza sanitaria aziendale.

Passo 6 — Documenta e tieni viva la valutazione

La valutazione del rischio amianto non è un allegato da archiviare: va integrata nel DVR e aggiornata a ogni modifica rilevante — nuovi materiali individuati, degrado dei MCA presenti, cambio di lavorazioni, oltre che a fronte dell’evoluzione normativa introdotta dal D.Lgs. 213/2025. Se in azienda ci sono materiali contenenti amianto lasciati in opera, il programma di controllo e manutenzione va rivisto periodicamente e i relativi esiti annotati, con la stessa disciplina di aggiornamento del DVR.

Checklist della valutazione del rischio amianto

  • Censimento dei materiali contenenti amianto: ubicazione, quantità, stato di conservazione
  • Classificazione dei materiali (compatti / friabili) e stima del rischio di rilascio
  • Stima e, ove necessario, misura dell’esposizione secondo l’Allegato XLIII-ter
  • Confronto con il valore limite dell’art. 254 aggiornato dal D.Lgs. 213/2025
  • Verifica delle condizioni ESEDI, se invocate, con motivazione documentata
  • Misure di prevenzione e protezione secondo la gerarchia dell’art. 251
  • Piano di lavoro (art. 256) per demolizione o rimozione, se pertinente
  • Sorveglianza sanitaria (art. 259) e registro di esposizione (art. 260) per gli esposti
  • Integrazione nel DVR e programma di controllo dei materiali lasciati in opera

Domande frequenti

  • Devo valutare l'amianto anche se non svolgo lavori di bonifica?

    Sì. L'obbligo di valutazione riguarda qualunque attività che possa comportare, per i lavoratori, un rischio di esposizione a fibre di amianto (art. 246). Anche la semplice presenza di materiali contenenti amianto ancora installati in un edificio o in un impianto va censita e valutata: se i materiali sono in buono stato e non vengono manomessi, la valutazione può concludersi con la gestione del rischio in sicurezza e un programma di controllo, senza bonifica immediata.

  • Cosa cambia in concreto con il D.Lgs. 213/2025?

    Il decreto ha riformato il Capo III del Titolo IX recependo la nuova disciplina europea: abbassa il valore limite di esposizione professionale (art. 254), introduce l'Allegato XLIII-ter con i criteri tecnici aggiornati per la misura delle fibre e rafforza le misure di prevenzione e la gestione della polvere. Per gli importi e i valori esatti, e per la decorrenza dei singoli obblighi, occorre fare riferimento al testo dell'articolo e dell'allegato aggiornati.

  • L'esposizione sporadica e di debole intensità (ESEDI) esiste ancora?

    Sì, la nozione di esposizione sporadica e di debole intensità è prevista dall'art. 249 e, quando ricorrono le condizioni indicate, esonera da alcuni obblighi come la notifica, la sorveglianza sanitaria e il registro degli esposti. Va però motivata nel documento di valutazione: non è un'auto-dichiarazione, ma il risultato di una stima documentata dell'esposizione.