Guida · Valutazioni · 11 min di lettura
Valutare il rischio amianto dopo il D.Lgs. 213/2025
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
L’amianto resta uno dei rischi più insidiosi negli edifici e negli impianti costruiti prima del bando del 1992: non è visibile finché qualcuno non fora, taglia o rimuove un materiale che lo contiene. Il D.Lgs. 213/2025, in vigore dal 24 gennaio 2026, ha riformato il Capo III del Titolo IX del D.Lgs. 81/2008, abbassando il valore limite di esposizione e introducendo l’Allegato XLIII-ter. Vediamo come costruire una valutazione che regga davvero.
Passo 1 — Censisci i materiali contenenti amianto
La valutazione parte da un censimento dei materiali contenenti amianto (MCA) potenzialmente presenti: coperture in cemento-amianto, coibentazioni, guarnizioni, pavimentazioni in vinil-amianto, canne fumarie, freni e frizioni su vecchi mezzi. Per un edificio si usano documentazione di progetto, epoca di costruzione e ispezione visiva; in caso di dubbio serve il campionamento e l’analisi di laboratorio. Non basta sapere se c’è amianto: va registrato dove si trova, in quale quantità e in quale stato di conservazione.
Passo 2 — Stima lo stato e il rischio di rilascio
Un materiale contenente amianto in buono stato e non disturbato rilascia poche fibre; lo stesso materiale friabile, degradato o sottoposto a lavorazione diventa pericoloso. Nella valutazione richiesta dall’art. 249 distingui quindi:
- materiali compatti integri, gestibili con un programma di controllo e manutenzione;
- materiali friabili o degradati, che richiedono confinamento, incapsulamento o rimozione;
- attività che comportano lavorazione diretta (taglio, foratura, demolizione), sempre a rischio elevato.
Per il rischio amianto la valutazione confluisce nel DVR come valutazione specifica, con la stessa logica di ogni altro rischio: identificazione, stima, misure.
Passo 3 — Misura l’esposizione e confronta con il valore limite
Dove i lavoratori possono essere esposti, l’esposizione va stimata e, quando necessario, misurata come concentrazione di fibre nell’aria. Il valore limite di esposizione professionale è fissato dall’art. 254: il D.Lgs. 213/2025 lo ha abbassato in modo significativo e ha introdotto, con il nuovo Allegato XLIII-ter, i criteri tecnici aggiornati per il campionamento e il conteggio delle fibre. Per il valore numerico esatto e le metodiche ammesse fai sempre riferimento al testo vigente dell’articolo e dell’allegato: sono i parametri che l’organo di vigilanza verifica.
Valuta anche l’eventuale ricorrenza dell’esposizione sporadica e di debole intensità (ESEDI) prevista dall’art. 249, che a determinate condizioni esonera da notifica, sorveglianza sanitaria e registro degli esposti; l’esonero però va motivato, non presunto.
Passo 4 — Definisci le misure di prevenzione e protezione
Le misure discendono dall’esito della stima (art. 251) e seguono l’ordine gerarchico: prima di tutto ridurre al minimo il numero degli esposti e la concentrazione di fibre. In pratica: metodi di lavoro che evitano la produzione di polvere o la trattengono all’origine, aspirazione localizzata, segregazione dell’area, procedure di decontaminazione e gestione controllata dei rifiuti. I DPI delle vie respiratorie (facciali filtranti ad alta efficienza o respiratori) e gli indumenti monouso sono l’ultima barriera, non la prima: rientrano tra i DPI di terza categoria con addestramento obbligatorio, e la loro scelta va motivata sul livello di esposizione atteso.
Passo 5 — Piano di lavoro, notifica e sorveglianza sanitaria
Quando la valutazione porta a lavori di demolizione o rimozione, scattano obblighi ulteriori: l’art. 256 impone il piano di lavoro da presentare all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori, con i termini e i contenuti indicati dalla norma (vedi la guida dedicata al piano di lavoro amianto). Per i lavoratori esposti oltre le soglie previste scattano la sorveglianza sanitaria (art. 259) e l’iscrizione nel registro di esposizione (art. 260), da coordinare con il medico competente nell’ambito della sorveglianza sanitaria aziendale.
Passo 6 — Documenta e tieni viva la valutazione
La valutazione del rischio amianto non è un allegato da archiviare: va integrata nel DVR e aggiornata a ogni modifica rilevante — nuovi materiali individuati, degrado dei MCA presenti, cambio di lavorazioni, oltre che a fronte dell’evoluzione normativa introdotta dal D.Lgs. 213/2025. Se in azienda ci sono materiali contenenti amianto lasciati in opera, il programma di controllo e manutenzione va rivisto periodicamente e i relativi esiti annotati, con la stessa disciplina di aggiornamento del DVR.
Checklist della valutazione del rischio amianto
- Censimento dei materiali contenenti amianto: ubicazione, quantità, stato di conservazione
- Classificazione dei materiali (compatti / friabili) e stima del rischio di rilascio
- Stima e, ove necessario, misura dell’esposizione secondo l’Allegato XLIII-ter
- Confronto con il valore limite dell’art. 254 aggiornato dal D.Lgs. 213/2025
- Verifica delle condizioni ESEDI, se invocate, con motivazione documentata
- Misure di prevenzione e protezione secondo la gerarchia dell’art. 251
- Piano di lavoro (art. 256) per demolizione o rimozione, se pertinente
- Sorveglianza sanitaria (art. 259) e registro di esposizione (art. 260) per gli esposti
- Integrazione nel DVR e programma di controllo dei materiali lasciati in opera
Domande frequenti
Devo valutare l'amianto anche se non svolgo lavori di bonifica?
Sì. L'obbligo di valutazione riguarda qualunque attività che possa comportare, per i lavoratori, un rischio di esposizione a fibre di amianto (art. 246). Anche la semplice presenza di materiali contenenti amianto ancora installati in un edificio o in un impianto va censita e valutata: se i materiali sono in buono stato e non vengono manomessi, la valutazione può concludersi con la gestione del rischio in sicurezza e un programma di controllo, senza bonifica immediata.
Cosa cambia in concreto con il D.Lgs. 213/2025?
Il decreto ha riformato il Capo III del Titolo IX recependo la nuova disciplina europea: abbassa il valore limite di esposizione professionale (art. 254), introduce l'Allegato XLIII-ter con i criteri tecnici aggiornati per la misura delle fibre e rafforza le misure di prevenzione e la gestione della polvere. Per gli importi e i valori esatti, e per la decorrenza dei singoli obblighi, occorre fare riferimento al testo dell'articolo e dell'allegato aggiornati.
L'esposizione sporadica e di debole intensità (ESEDI) esiste ancora?
Sì, la nozione di esposizione sporadica e di debole intensità è prevista dall'art. 249 e, quando ricorrono le condizioni indicate, esonera da alcuni obblighi come la notifica, la sorveglianza sanitaria e il registro degli esposti. Va però motivata nel documento di valutazione: non è un'auto-dichiarazione, ma il risultato di una stima documentata dell'esposizione.