Salta al contenuto
TUS

Guida · Sorveglianza sanitaria · 11 min di lettura

Sorveglianza sanitaria: la guida completa

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

La sorveglianza sanitaria è la parte “medica” del sistema di prevenzione: verifica che le condizioni di salute del singolo lavoratore siano compatibili con i rischi della sua mansione. Non è una visita generica di buona salute, ma un accertamento mirato che nasce dal DVR e si chiude con un giudizio di idoneità. Vediamo come organizzarla passo per passo.

Passo 1 — Verifica se è dovuta

La sorveglianza sanitaria non è un obbligo automatico: è dovuta solo “nei casi previsti dalla normativa vigente” e sulla base della valutazione dei rischi (art. 41). In pratica parti dal DVR e verifica, mansione per mansione, se emergono rischi che la richiedono: rumore e vibrazioni oltre i valori di azione, agenti chimici non irrilevanti per la salute, agenti biologici e cancerogeni, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali oltre le venti ore settimanali, lavoro notturno e le altre ipotesi di legge. Se una mansione non espone ad alcuno di questi rischi, la visita non va fatta: sottoporre un lavoratore ad accertamenti non giustificati è illegittimo tanto quanto ometterli dove servono.

Passo 2 — Nomina il medico competente

Dove la sorveglianza è dovuta, il datore di lavoro deve nominare il medico competente, obbligo che nasce dall’art. 18. Il medico deve possedere i titoli previsti dall’art. 38 (specializzazione in medicina del lavoro o equipollenti, iscrizione nell’elenco del Ministero della Salute). Formalizza l’incarico con una lettera che definisca reparti, mansioni e rischi da presidiare: il medico non è un fornitore di prestazioni “a visita”, ma una figura che collabora alla valutazione dei rischi e all’organizzazione della prevenzione.

Passo 3 — Costruisci il protocollo sanitario

Il medico competente, sulla base dei rischi del DVR, redige il protocollo sanitario: definisce per ogni mansione quali accertamenti sono necessari, con quali contenuti e con quale periodicità. È un documento personalizzato, non un modello scaricato. Un magazziniere addetto alla movimentazione carichi avrà un protocollo orientato all’apparato muscolo-scheletrico; un addetto alla verniciatura, accertamenti legati agli agenti chimici; un videoterminalista, la valutazione della funzione visiva. Il protocollo è anche il presupposto del sopralluogo del medico negli ambienti di lavoro, che l’art. 25 prevede almeno una volta l’anno o con la diversa periodicità motivata.

Passo 4 — Programma le visite

Le tipologie di visita, disciplinate dall’art. 41, co. 2, coprono l’intero ciclo del rapporto:

  • preventiva, prima dell’adibizione alla mansione, per accertare l’assenza di controindicazioni;
  • periodica, per controllare lo stato di salute nel tempo, di norma annuale salvo diversa cadenza fissata dal medico;
  • su richiesta del lavoratore, se correlata ai rischi professionali;
  • in occasione del cambio mansione, per verificare l’idoneità ai nuovi rischi;
  • alla cessazione del rapporto, nei casi previsti dalle norme sugli agenti specifici;
  • precedente alla ripresa del lavoro dopo un’assenza per motivi di salute superiore a sessanta giorni continuativi.

Per approfondire i singoli casi trovi la guida dedicata alle visite mediche sul lavoro. Ricorda che gli accertamenti non possono indagare stati di gravidanza né essere finalizzati a verificare condizioni estranee ai rischi lavorativi.

Passo 5 — Gestisci il giudizio di idoneità

Ogni visita si chiude con un giudizio di idoneità alla mansione specifica, che il medico esprime in una di queste forme: idoneità piena, idoneità con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea, inidoneità permanente. Il giudizio va comunicato per iscritto al lavoratore e al datore di lavoro. Attuarlo è un obbligo: in presenza di limitazioni devi adeguare la mansione o le condizioni di lavoro; in caso di inidoneità valuti l’adibizione a mansioni compatibili. Sia tu sia il lavoratore potete impugnare il giudizio con ricorso all’organo di vigilanza territorialmente competente entro trenta giorni (art. 41, co. 9).

Passo 6 — Cartelle, comunicazioni e conservazione

Per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza il medico istituisce e aggiorna la cartella sanitaria e di rischio (art. 25), custodita con salvaguardia del segreto professionale e consegnata al lavoratore alla cessazione del rapporto; ne trovi il dettaglio nella guida alla cartella sanitaria e di rischio. Il medico partecipa alla riunione periodica, fornisce informazioni collettive ai lavoratori e ai loro rappresentanti e trasmette all’INAIL, per via telematica, i dati sanitari e di rischio in forma anonima e aggregata secondo le modalità e le scadenze fissate dalle norme di attuazione (art. 40). Verifica sempre termini e contenuti sulla fonte ufficiale prima di ogni invio.

Checklist di avvio della sorveglianza sanitaria

  • Rischi che attivano la sorveglianza individuati nel DVR, mansione per mansione
  • Medico competente nominato con requisiti dell’art. 38 e incarico formalizzato
  • Protocollo sanitario redatto dal medico e coerente con i rischi valutati
  • Sopralluogo annuale del medico negli ambienti di lavoro pianificato
  • Calendario delle visite preventive, periodiche e nei casi previsti
  • Procedura per attuare i giudizi di idoneità e le eventuali limitazioni
  • Cartelle sanitarie e di rischio istituite e conservate correttamente
  • Partecipazione del medico alla riunione periodica e invio dei dati all’INAIL

Domande frequenti

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per tutti i lavoratori?

No. Scatta solo quando il DVR fa emergere rischi per cui la legge la prevede (art. 41, co. 1): esposizione a rumore, vibrazioni, agenti chimici, biologici, cancerogeni, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali oltre le venti ore settimanali, lavoro notturno e altri casi specifici. Per una mansione priva di questi rischi la visita non è dovuta, e nemmeno legittima.

Chi paga le visite mediche del lavoro?

Il datore di lavoro. La sorveglianza sanitaria è a totale carico dell'azienda, si svolge in orario di lavoro e non può comportare oneri per il lavoratore (art. 15, co. 2). Anche gli accertamenti integrativi richiesti dal protocollo sanitario sono a carico del datore di lavoro.

Cosa succede se il lavoratore è giudicato inidoneo alla mansione?

Il datore di lavoro deve attuare il giudizio: in caso di inidoneità o idoneità con limitazioni valuta l'adibizione a mansioni equivalenti o inferiori compatibili. Contro il giudizio, sia il lavoratore sia il datore di lavoro possono presentare ricorso all'organo di vigilanza territorialmente competente entro trenta giorni (art. 41, co. 9).

Approfondisci