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Guida · Sorveglianza sanitaria · 11 min di lettura

Visite mediche sul lavoro: quando sono obbligatorie

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Le visite mediche sono l’aspetto più visibile della sorveglianza sanitaria, ma anche quello su cui si fa più confusione: non tutti i lavoratori le devono fare, e chi le deve fare non le fa “una volta l’anno” per abitudine. L’obbligo nasce dai rischi, si organizza con il medico competente e si chiude con un giudizio di idoneità. Vediamo quando scatta davvero e come gestirlo.

Passo 1 — Parti dal DVR, non dal calendario

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria nei casi previsti dalla normativa vigente (art. 41, co. 1): non è una scelta discrezionale del datore di lavoro, ma nemmeno un obbligo generalizzato. È la valutazione dei rischi a dire se una mansione espone a un rischio per cui la legge impone i controlli sanitari — rumore oltre i valori d’azione, agenti chimici pericolosi, movimentazione manuale dei carichi, videoterminale oltre le venti ore settimanali, lavoro notturno, agenti biologici, vibrazioni e così via.

In pratica: se il DVR non collega la mansione ad alcun rischio normato, non c’è obbligo di visita. Se lo collega, la sorveglianza diventa dovuta. Per questo il primo passo non è chiamare un medico, ma leggere il proprio documento di valutazione.

Passo 2 — Nomina il medico competente

Dove la sorveglianza è obbligatoria, lo è anche la nomina del medico competente: è lui il titolare tecnico dei controlli. Il datore di lavoro non decide quali esami fare né con quale frequenza — collabora alla valutazione dei rischi e mette il medico nelle condizioni di lavorare (accesso ai luoghi, al DVR, ai dati di esposizione). Il medico, in cambio, elabora il protocollo sanitario: l’elenco, mansione per mansione, delle visite e degli accertamenti mirati al rischio, con le relative periodicità.

Passo 3 — Riconosci i tipi di visita

L’art. 41 elenca le occasioni in cui la visita è dovuta. Le principali:

  • visita preventiva, prima di adibire il lavoratore alla mansione, per accertarne l’idoneità (può essere svolta anche in fase preassuntiva);
  • visita periodica, per controllare nel tempo lo stato di salute; la frequenza di norma è annuale, ma il medico competente può stabilirne una diversa in base al rischio, dandone conto nel protocollo;
  • visita su richiesta del lavoratore, quando la richiesta è correlata ai rischi professionali e ritenuta dal medico non arbitraria;
  • visita per cambio mansione, quando il lavoratore viene destinato a una lavorazione con rischi diversi;
  • visita alla cessazione del rapporto, nei casi previsti dalla normativa (ad esempio per alcuni agenti chimici o cancerogeni);
  • visita precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per motivi di salute superiore ai sessanta giorni continuativi, per verificare l’idoneità alla mansione.

Esempio concreto: assumi un magazziniere che userà il carrello elevatore e movimenterà colli. Prima di metterlo in reparto serve la visita preventiva; poi entrerà nella periodica secondo il protocollo; se un domani lo sposti in ufficio acquisti, la nuova esposizione (o la sua assenza) va rivalutata.

Passo 4 — Organizza le visite in modo tracciabile

Le visite si svolgono in orario di lavoro e sono a carico dell’azienda. Costruisci con il medico un calendario delle scadenze che parta dalle date delle visite preventive: è da lì che decorrono le periodiche. Conserva le convocazioni e le eventuali mancate presentazioni: servono a dimostrare di aver adempiuto anche quando è il lavoratore a non presentarsi. Gli esiti confluiscono nella cartella sanitaria e di rischio, istituita e custodita dal medico competente con salvaguardia del segreto professionale.

Passo 5 — Gestisci il giudizio di idoneità

Ogni visita si conclude con un giudizio di idoneità alla mansione, che il medico comunica per iscritto a lavoratore e datore di lavoro. Può essere: idoneità piena, idoneità parziale con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea o permanente. Il datore di lavoro deve dare attuazione alle prescrizioni — ad esempio adibendo a mansione compatibile chi ha una limitazione — e ricordare che avverso il giudizio è ammesso ricorso all’organo di vigilanza territoriale entro trenta giorni, sia da parte del lavoratore sia del datore. Situazioni particolari, come i lavoratori fragili o le mansioni con divieto di assunzione di alcol o sostanze, seguono regole aggiuntive che il protocollo deve intercettare.

Checklist operativa delle visite mediche

  • Verificato nel DVR quali mansioni espongono a rischi con obbligo di sorveglianza
  • Medico competente nominato dove la sorveglianza è dovuta
  • Protocollo sanitario ricevuto, per mansione, con tipologie di visita e periodicità
  • Visita preventiva effettuata prima dell’adibizione alla mansione
  • Scadenzario delle visite periodiche allineato alle date di prima visita
  • Visite in orario di lavoro e a totale carico dell’azienda
  • Giudizi di idoneità acquisiti e prescrizioni/limitazioni attuate
  • Convocazioni e mancate presentazioni conservate a prova dell’adempimento

Domande frequenti

Le visite mediche sono obbligatorie per tutti i lavoratori?

No. La sorveglianza sanitaria scatta solo quando la valutazione dei rischi individua esposizioni per cui la normativa la impone (rumore, chimico, movimentazione carichi, videoterminale oltre soglia, lavoro notturno e simili). Se una mansione non espone ad alcun rischio normato, non c'è obbligo di visita. È il DVR, non la buona volontà, a stabilirlo.

Chi paga le visite mediche del lavoro?

Il datore di lavoro. La sorveglianza sanitaria è a totale carico dell'azienda e si svolge in orario di lavoro: al lavoratore non può essere richiesto alcun contributo di spesa né l'uso di ferie o permessi per sottoporvisi.

Il lavoratore può rifiutare la visita medica?

No. Sottoporsi ai controlli sanitari previsti è un obbligo del lavoratore (art. 20). Il rifiuto impedisce l'espressione del giudizio di idoneità e, di norma, non consente l'adibizione alla mansione a rischio; è inoltre sanzionabile.

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