Titolo I · Capo III — Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro · Sezione I — Misure di tutela e obblighi
Art. 23 — Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 23 è brevissimo: due commi che chiudono il mercato alle attrezzature pericolose.
Co. 1 — Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuale e impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Co. 2 — In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione della conformità, i beni devono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.
La logica è la stessa dell’art. 22 sui progettisti e dell’art. 24 sugli installatori: la sicurezza non comincia in fabbrica dall’utilizzatore, ma a monte, lungo tutta la filiera che porta una macchina, un DPI o un impianto dentro un luogo di lavoro.
Cosa significa in pratica
Il Testo Unico costruisce qui una responsabilità di filiera. Prima che un’attrezzatura arrivi in reparto, passano di mano in mano almeno tre soggetti — chi la progetta, chi la costruisce e la vende, chi la installa — e l’art. 23 presidia il passaggio centrale: nessuno può immettere sul mercato o mettere a disposizione un bene di lavoro non conforme, a nessun titolo.
Il divieto è volutamente ampio:
- fabbricazione: il costruttore deve rispettare la normativa di prodotto applicabile — per le macchine la disciplina di recepimento della direttiva macchine (D.Lgs. 17/2019), per i DPI il Regolamento (UE) 2016/425 — con marcatura CE, dichiarazione di conformità e istruzioni;
- vendita: anche il rivenditore, pur non avendo costruito nulla, non può commercializzare un bene non conforme. Vale per il concessionario di macchine nuove come per il commerciante di usato;
- noleggio e concessione in uso: chi mette a disposizione l’attrezzatura, anche gratuitamente o tra aziende dello stesso gruppo, risponde della sua rispondenza alle norme. È il caso tipico delle piattaforme aeree e degli escavatori a nolo in cantiere;
- locazione finanziaria: la società di leasing non è un semplice intermediario finanziario; se il bene richiede attestazioni di conformità, deve consegnarle insieme al bene.
L’esempio classico è l’usato. Un tornio degli anni ‘90, privo di marcatura CE perché antecedente alla direttiva macchine, può essere legittimamente venduto solo se conforme ai requisiti dell’Allegato V richiamati dal Titolo III: protezioni sugli organi in movimento, comandi sicuri, dispositivi di arresto. Venderlo “com’è”, magari con i ripari smontati, significa violare direttamente l’art. 23 — e in caso di infortunio il venditore entra nel processo accanto al datore di lavoro utilizzatore.
Attenzione però a non leggere la norma come uno scudo per chi compra: l’art. 23 non esonera l’acquirente. Il datore di lavoro resta obbligato, ai sensi dell’art. 71, a mettere a disposizione attrezzature conformi e idonee al lavoro da svolgere. La giurisprudenza costante afferma che la marcatura CE non copre le non conformità palesi: se la fresa arriva con la protezione mobile che si esclude con un giro di cacciavite, l’utilizzatore non può trincerarsi dietro il certificato del costruttore. Una guida pratica su cosa controllare al momento dell’acquisto è nella pagina sulla marcatura CE delle macchine.
Obblighi e soggetti coinvolti
- Fabbricante: costruisce nel rispetto della normativa di prodotto applicabile (macchine, DPI, impianti) e fornisce marcature, dichiarazioni e istruzioni per l’uso.
- Venditore e rivenditore: verifica di non commercializzare beni non conformi, compreso l’usato; la buona fede si costruisce documentando i controlli, non presumendola.
- Noleggiatore e concedente in uso: mette a disposizione solo attrezzature rispondenti alle disposizioni vigenti; per il noleggio senza operatore si aggiungono gli obblighi dell’art. 72, tra cui l’attestazione del buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza.
- Società di leasing (concedente): consegna la documentazione di conformità prevista insieme al bene (co. 2).
- Datore di lavoro acquirente/utilizzatore: non è destinatario dell’art. 23, ma degli obblighi degli artt. 70 e 71: scegliere attrezzature conformi, idonee e mantenute tali nel tempo, con le verifiche periodiche dove previste.
Errori comuni
- “L’usato si vende com’è”. Falso: il divieto dell’art. 23 non distingue tra nuovo e usato. Chi vende una macchina ante-CE deve assicurarne la conformità ai requisiti dell’Allegato V; le clausole contrattuali “visto e piaciuto” non hanno alcun effetto sul piano penale.
- Considerare il noleggio un trasferimento di responsabilità. Il noleggiatore risponde della conformità del mezzo, ma l’utilizzatore risponde dell’uso: verifiche giornaliere, formazione degli operatori, manutenzione durante il nolo restano in capo a chi impiega l’attrezzatura.
- Leasing trattato come pura operazione finanziaria. Il concedente che consegna la macchina senza la documentazione di attestazione della conformità viola il comma 2, anche se il fornitore materiale è un terzo.
- Fidarsi della sola targhetta CE. Marcatura presente ma dichiarazione di conformità mancante, manuale in lingua straniera, protezioni evidentemente manomesse: sono tutti segnali che l’acquirente ha l’onere di cogliere prima di mettere la macchina a disposizione dei lavoratori.
- Prestare attrezzature tra aziende “in amicizia”. Anche la concessione in uso gratuita rientra nel divieto: prestare al vicino di capannone il muletto con le forche piegate e i freni consumati espone chi lo presta, non solo chi lo usa.
Domande frequenti sull’art. 23
L'art. 23 riguarda anche chi noleggia attrezzature usate?
Sì. Il divieto copre espressamente anche il noleggio e la concessione in uso: chi mette a disposizione un'attrezzatura, nuova o usata, risponde della sua conformità alle disposizioni vigenti. Per il noleggio senza operatore l'art. 72 aggiunge ulteriori obblighi specifici, come l'attestazione del buono stato di conservazione e manutenzione.
Se compro una macchina marcata CE sono a posto?
La marcatura CE è una presunzione di conformità, non una garanzia assoluta. Il datore di lavoro che acquista deve comunque verificare che la macchina sia idonea al lavoro da svolgere e priva di difetti palesi, come protezioni mancanti o facilmente eludibili. La giurisprudenza costante esclude che la marcatura CE esoneri l'utilizzatore quando la non conformità è riconoscibile.
Cosa cambia con il leasing rispetto alla vendita?
Il comma 2 dell'art. 23 prevede che, in caso di locazione finanziaria di beni soggetti a procedure di attestazione della conformità, sia il concedente a dover consegnare la relativa documentazione insieme al bene. In pratica la società di leasing deve accompagnare la macchina con dichiarazioni di conformità e attestazioni previste, non limitarsi al contratto finanziario.
Il datore di lavoro che usa un'attrezzatura non conforme viola l'art. 23?
No, l'art. 23 si rivolge a fabbricanti, venditori, noleggiatori e concedenti in uso. L'utilizzatore risponde però degli obblighi dell'art. 71, che gli impone di mettere a disposizione attrezzature conformi e idonee. Lo stesso fatto — una macchina pericolosa in reparto — può quindi coinvolgere sia chi l'ha fornita sia chi la fa usare.
Approfondisci
- ArticoloArt. 22 — Obblighi dei progettisti
- ArticoloArt. 24 — Obblighi degli installatori
- ArticoloArt. 70 — Requisiti di sicurezza
- ArticoloArt. 71 — Obblighi del datore di lavoro
- ArticoloArt. 72 — Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
- GuidaMarcatura CE delle macchine: cosa controllare all’acquisto
- NormaD.Lgs. 17/2010 e Direttiva 2006/42/CE — La disciplina macchine vigente
- NormaRegolamento (UE) 2016/425 — I DPI immessi sul mercato