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TUS

D.Lgs. 81/2008 · Allegato V

Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

A cosa serve l’Allegato V

Non tutte le attrezzature presenti nelle aziende italiane sono nate con la marcatura CE. Torni, presse, seghe a nastro e trapani a colonna acquistati prima del recepimento della Direttiva Macchine (in pratica, le macchine immesse sul mercato prima del 21 settembre 1996) sono ancora perfettamente utilizzabili, ma devono rispettare un pacchetto di requisiti di sicurezza “sostitutivo” della conformità CE: è l’Allegato V.

Il riferimento normativo è l’art. 70, co. 2: le attrezzature costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori prima della loro emanazione, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza dell’Allegato V. L’allegato è inoltre richiamato dall’art. 71 sul mantenimento in efficienza e, per il regime sanzionatorio, dall’art. 87. Il quadro complessivo dell’uso delle attrezzature è nel Titolo III del decreto.

In sintesi: macchina marcata CE → conformità alla direttiva di prodotto (oggi D.Lgs. 17/2019 e in prospettiva il nuovo Regolamento Macchine); macchina ante CE → conformità all’Allegato V.

Come è strutturato

ParteContenutoEsempi di prescrizioni
Parte IRequisiti generali applicabili a tutte le attrezzatureSistemi di comando sicuri e visibili, avviamento solo volontario, arresto (anche di emergenza), stabilità, protezione da proiezioni di oggetti, ripari sugli elementi mobili, illuminazione, temperature estreme, energia elettrica, incendio ed esplosione
Parte IIPrescrizioni supplementari per attrezzature specificheAttrezzature mobili e semoventi, apparecchi di sollevamento di carichi e di persone, mole abrasive, presse, macchine per la lavorazione del legno e altre lavorazioni tipiche

La Parte I è il cuore operativo: gran parte delle prescrizioni deriva dalla storica normativa antinfortunistica previgente (il vecchio DPR 547/1955), riordinata nel Testo Unico. La Parte II aggiunge regole dedicate alle famiglie di macchine più pericolose. Per i requisiti puntuali di ogni voce — distanze, dispositivi specifici, condizioni particolari — il riferimento è il testo ufficiale dell’allegato su Normattiva.

I requisiti generali in pratica

Tradotti in una checklist da officina, i temi ricorrenti della Parte I sono questi:

  • Organi di comando: chiaramente visibili e identificabili, collocati fuori dalle zone pericolose, protetti da azionamenti accidentali. L’avviamento deve avvenire solo per azione volontaria.
  • Arresto: ogni attrezzatura deve potersi arrestare in condizioni di sicurezza; dove il rischio lo richiede, serve un dispositivo di arresto di emergenza accessibile.
  • Elementi mobili: ripari fissi o dispositivi di protezione che impediscano l’accesso alle zone pericolose o arrestino il movimento prima del contatto. È l’area dove si concentra la maggior parte degli infortuni gravi da macchina.
  • Stabilità e proiezioni: fissaggio o stabilizzazione dell’attrezzatura, protezione da cadute e proiezioni di pezzi, schegge e fluidi.
  • Energia e agenti fisici: sicurezza elettrica, protezione da temperature estreme, contenimento di fumi, gas e polveri, prevenzione di incendio ed esplosione.

Esempio concreto: un tornio parallelo del 1988 in una carpenteria è pienamente legittimo se ha protezione sul mandrino, schermo paraschegge, pulsante di emergenza funzionante e impianto elettrico in ordine. Lo stesso tornio con il riparo smontato “per lavorare meglio” è una violazione dell’art. 70 e, in caso di controllo, può essere sottoposto a prescrizione o sequestro.

Il legame con gli altri obblighi sulle attrezzature

L’Allegato V non vive da solo. Sulla stessa macchina convivono:

  1. Requisiti costruttivi (Allegato V o marcatura CE): la macchina deve “essere sicura”.
  2. Controlli e manutenzione ex art. 71: la sicurezza va mantenuta nel tempo, con esiti tracciati nel registro dei controlli.
  3. Verifiche periodiche dell’Allegato VII per le famiglie che vi rientrano (sollevamento, pressione), approfondite nella guida alle verifiche periodiche.
  4. Formazione e abilitazioni degli operatori, dove previste.

All’acquisto di usato conviene sempre chiarire il regime: la guida alla marcatura CE delle macchine spiega cosa controllare prima di firmare.

Errori comuni

  1. “È vecchia, quindi è fuorilegge”: falso. Una macchina ante CE conforme all’Allegato V è utilizzabile senza limiti di tempo; il problema non è l’età, ma lo stato di conformità.
  2. Modifiche sostanziali improvvisate: aggiungere automatismi, cambiare la logica di comando o ampliare le prestazioni può trasformare l’azienda in “fabbricante”, con obbligo di marcatura CE dell’insieme modificato.
  3. Ripari rimossi o manomessi: la conformità documentata su carta non vale nulla se in reparto le protezioni sono neutralizzate; il preposto ha il dovere di intervenire.
  4. Usato acquistato senza verifiche: chi vende, noleggia o concede in uso attrezzature ante CE deve attestarne la conformità all’Allegato V; chi compra senza farsi consegnare nulla eredita il problema.
  5. Confondere Allegato V e Allegato VII: il primo riguarda i requisiti di sicurezza, il secondo le verifiche periodiche; per molte attrezzature valgono entrambi.

Domande frequenti

A quali attrezzature si applica l'Allegato V?

Alle attrezzature costruite prima che entrassero in vigore le direttive di prodotto (tipicamente le macchine ante 21 settembre 1996, prive di marcatura CE) o comunque messe a disposizione dei lavoratori in assenza di tali disposizioni. Per le attrezzature marcate CE vale invece la conformità alla direttiva di prodotto applicabile, come previsto dall'art. 70, co. 1.

Una macchina senza marcatura CE può ancora essere usata legalmente?

Sì, purché il datore di lavoro verifichi e mantenga la conformità ai requisiti dell'Allegato V. Non esiste un obbligo generalizzato di rottamazione: l'obbligo è di adeguamento e mantenimento in efficienza. Se la macchina viene però modificata in modo sostanziale, può configurarsi una nuova immissione sul mercato con obbligo di marcatura CE.

Cosa rischia chi mette a disposizione attrezzature non conformi all'Allegato V?

La violazione dell'art. 70 è sanzionata penalmente a carico di datore di lavoro e dirigente secondo quanto previsto dall'art. 87, con importi e pene indicati nel testo ufficiale. In caso di infortunio dovuto a un riparo mancante o a un comando non sicuro, la non conformità all'Allegato V è tra gli elementi più contestati dagli organi di vigilanza.

L'Allegato V sostituisce le verifiche periodiche dell'Allegato VII?

No, sono obblighi distinti e cumulativi. L'Allegato V riguarda i requisiti costruttivi e di sicurezza che l'attrezzatura deve possedere; l'Allegato VII riguarda le verifiche periodiche di alcune famiglie di attrezzature. Una gru ante CE, ad esempio, deve rispettare l'Allegato V ed essere anche sottoposta alle verifiche dell'Allegato VII.

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