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TUS

Titolo IX · Capo I — Protezione da agenti chimici

Art. 225 — Misure specifiche di protezione e di prevenzione

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 225 scatta quando la valutazione del rischio chimico dell’art. 223 dà un esito che supera la soglia del “rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute” fissata dall’art. 224. In sintesi:

Co. 1 — A meno che il datore di lavoro non dimostri con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e protezione, quando la sostituzione dell’agente o del processo non è possibile il rischio va ridotto al minimo mediante le seguenti misure, in ordine di priorità: a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, con uso di attrezzature e materiali adeguati; b) appropriate misure organizzative e di protezione collettiva alla fonte del rischio; c) misure di protezione individuale, compresi i DPI, solo qualora non sia possibile prevenire con altri mezzi l’esposizione; d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma dell’art. 229, ove prevista.

Commi successivi — Il datore di lavoro provvede a misurare gli agenti che possono presentare un rischio per la salute, periodicamente e a ogni mutamento delle condizioni che incidano sull’esposizione, con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale dell’Allegato XXXVIII. In caso di superamento di un valore limite, individua e rimuove immediatamente le cause, adottando subito le misure appropriate. Restano ferme le disposizioni in caso di incidenti o emergenze dell’art. 226 e la sorveglianza sanitaria dell’art. 229.

La logica è quella classica della prevenzione: eliminare o contenere alla fonte prima, proteggere il singolo lavoratore per ultimo.

Cosa significa in pratica

L’errore più diffuso, in officina come in laboratorio, è partire dai DPI. L’art. 225 dice l’esatto contrario: la maschera e i guanti sono l’ultimo anello, non il primo. Prima devi chiederti se puoi ripensare il processo — un ciclo chiuso al posto di uno aperto, un travaso automatizzato al posto di uno manuale — e se puoi captare l’agente dove nasce, con un’aspirazione localizzata sul banco di saldatura o sulla cappa di verniciatura.

Un esempio concreto. In una carrozzeria che verniciava a spruzzo in ambiente aperto, la valutazione mostrava concentrazioni di solventi non trascurabili. La risposta corretta secondo la gerarchia dell’art. 225 non è “compriamo respiratori migliori”, ma: cabina di verniciatura ventilata e in depressione (controllo tecnico e protezione collettiva), pistole a bassa pressione che riducono l’overspray (progettazione del processo) e — a valle di tutto questo — il DPI respiratorio per il rischio residuo. I respiratori restano, ma proteggono solo da ciò che le misure a monte non hanno potuto azzerare.

Il primo gradino, però, viene ancora prima della gerarchia tecnica ed è quello che le aziende dimenticano più spesso: la sostituzione. Prima di comprare cappe e maschere, la domanda è “posso usare un prodotto meno pericoloso?”. Sostituire uno sgrassante a base di diclorometano con uno a base acquosa, passare da una vernice a solvente a una all’acqua, scegliere a parità di funzione il detergente con meno frasi H di rilievo: sono decisioni da prendere leggendo la scheda di dati di sicurezza. Solo quando la natura dell’attività non consente la sostituzione si passa alle misure tecniche, organizzative e — per ultime — individuali.

Il secondo pilastro dell’articolo è il monitoraggio dell’esposizione. Per gli agenti dotati di valore limite di esposizione professionale (i valori raccolti nell’Allegato XXXVIII) non basta valutare una volta e archiviare: serve misurare le concentrazioni in aria e confrontarle con il limite, con campionamenti rappresentativi delle reali condizioni di lavoro. Un campionamento chimico eseguito nel giorno in cui l’impianto lavora a metà regime non rappresenta nulla. La norma costruisce un meccanismo flessibile — la misurazione strumentale è la regola, ma il datore di lavoro può dimostrare “con altri mezzi”, nella prassi con i modelli di stima usati nella valutazione del rischio chimico, di aver raggiunto un livello adeguato di prevenzione — ma in presenza di agenti con valore limite il confronto solido richiede quasi sempre dati misurati.

Il terzo elemento è la reazione al superamento. Se un valore limite viene sforato, la norma non consente di rimandare: bisogna capire subito perché è successo (aspirazione insufficiente? procedura disattesa? prodotto cambiato senza aggiornare la valutazione?) e correggere immediatamente, con misure ponte se serve, fino alla verifica del rientro. Un superamento gestito con un intervento tracciato è la differenza tra un’azienda che governa il rischio e una che, dopo una malattia professionale o in sede ispettiva, non ha nulla da mostrare.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro (con il dirigente, per la parte attuativa): applica la gerarchia delle misure, decide e documenta la sostituzione o la sua impossibilità, programma il monitoraggio, interviene sui superamenti e aggiorna il DVR chimico di conseguenza.
  • RSPP e consulenti: supportano la scelta del metodo (misurazione o stima), la progettazione dei controlli tecnici e la selezione delle protezioni collettive; l’igienista industriale conduce i campionamenti e interpreta i risultati rispetto ai valori limite.
  • Medico competente: attua la sorveglianza sanitaria dell’art. 229, che rientra tra le misure specifiche, integrando il monitoraggio ambientale con quello biologico.
  • Preposto: vigila che le misure adottate — aspirazioni accese, procedure di travaso, uso corretto dei DPI — siano effettivamente rispettate sul campo.
  • Lavoratori: usano correttamente impianti di aspirazione e DPI e segnalano anomalie; senza il rispetto delle procedure, le misure collettive perdono efficacia.

Errori comuni

  1. Partire dai DPI. Comprare maschere è più rapido che rifare un ciclo di lavoro, ma l’art. 225 impone l’ordine inverso: i DPI sono l’ultima misura, per il rischio che non si è riusciti a prevenire altrimenti.
  2. Non documentare la mancata sostituzione. “Non si può sostituire” è una conclusione tecnica da motivare nel DVR, non un’affermazione di principio: senza confronto tra alternative, la valutazione è attaccabile.
  3. Stimare quando bisognerebbe misurare. I modelli di calcolo vanno bene come “altri mezzi”, ma per agenti con valore limite e lavorazioni con emissioni significative il confronto con il limite richiede campionamenti reali e rappresentativi.
  4. Misurare una volta sola. Il monitoraggio va ripetuto periodicamente e a ogni modifica rilevante: nuovo prodotto, nuovo impianto, aumento dei ritmi. Un rapporto di prova di molti anni fa, con il ciclo produttivo cambiato, non dimostra nulla.
  5. Ignorare il superamento. Prendere atto del referto e rinviare l’intervento al prossimo budget viola l’obbligo di azione immediata sulle cause.
  6. Protezione collettiva “sulla carta”. Installare cappe e aspirazioni senza manutenerle: un impianto di captazione tarato male o mai verificato è, ai fini di legge, come se non ci fosse. La manutenzione va programmata e documentata.

Domande frequenti sull’art. 225

Quando si applicano le misure specifiche dell'art. 225?

Quando la valutazione del rischio chimico ex art. 223 dà un esito superiore alla soglia del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute. Sotto quella soglia, l'art. 224 esclude l'applicazione degli artt. 225, 226, 229 e 230 e bastano le misure generali di tutela. La classificazione va però motivata nel DVR, non presunta.

I DPI possono essere la prima misura contro il rischio chimico?

No. L'art. 225 impone un ordine di priorità: prima si interviene sulla progettazione dei processi e sui controlli tecnici, poi con misure organizzative e di protezione collettiva alla fonte, e solo se l'esposizione non è evitabile in altro modo si ricorre ai DPI. Consegnare una maschera senza aver prima valutato aspirazioni e cicli chiusi inverte la gerarchia della norma.

Cosa deve fare l'azienda se viene superato un valore limite di esposizione?

In caso di superamento di un valore limite di esposizione professionale il datore di lavoro deve individuare e rimuovere immediatamente le cause dell'evento, adottando subito le misure di prevenzione e protezione appropriate. Non basta programmare un intervento futuro: nel frattempo l'esposizione va abbattuta e l'intervento va tracciato, perché un nuovo controllo dovrà confermare il rientro sotto il limite.

Le misurazioni dell'esposizione sono sempre obbligatorie?

Il monitoraggio va effettuato periodicamente e a ogni modifica delle condizioni che incidono sull'esposizione, con particolare riferimento agli agenti dotati di valore limite. La norma consente però al datore di lavoro di dimostrare con altri mezzi il raggiungimento di un adeguato livello di prevenzione e protezione, ad esempio con modelli di calcolo riconosciuti: se sceglie questa via, la dimostrazione deve essere documentata nel DVR.

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