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TUS

Titolo VII

Art. 173 — Definizioni

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 173 è la porta d’ingresso del Titolo VII: prima di imporre obblighi, il legislatore fissa il significato dei tre termini su cui ruota l’intera disciplina del lavoro al videoterminale.

Co. 1 — Ai fini del Titolo si intende per: a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico, a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato; b) posto di lavoro: l’insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale (eventualmente con tastiera o altro sistema di immissione dati, incluso il mouse), il software per l’interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse — unità a dischi, telefono, modem, stampante, supporto per documenti — la sedia, il piano di lavoro, nonché l’ambiente di lavoro immediatamente circostante; c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all’art. 175.

Tre definizioni, un unico comma: ma è da qui che discende chi è tutelato e chi no.

Cosa significa in pratica

La definizione che fa la differenza è la lettera c). L’intero Titolo VII non si applica a chiunque tocchi un computer, ma solo a chi rientra nella figura del lavoratore videoterminalista. E per esserlo servono tre requisiti contemporanei:

  1. l’uso deve essere sistematico o abituale, non occasionale;
  2. deve raggiungere le venti ore settimanali;
  3. il conteggio si fa al netto delle interruzioni dell’art. 175.

È una soglia quantitativa precisa, non un giudizio discrezionale. Nella pratica aziendale questo significa che devi mappare chi, tra i tuoi collaboratori, supera davvero le venti ore effettive: l’impiegato amministrativo a tempo pieno quasi sempre le supera; il magazziniere che compila bolle al terminale per un paio d’ore al giorno, quasi mai. Da questa distinzione dipendono la sorveglianza sanitaria con visita degli occhi e della vista, il diritto alle pause e la formazione specifica dell’art. 177.

La definizione di videoterminale è volutamente tecnologicamente neutra: “uno schermo alfanumerico o grafico, a prescindere dal procedimento di visualizzazione”. Nata pensando ai monitor a tubo catodico, la formula copre senza problemi i monitor LCD, i portatili collegati a una postazione fissa e ogni schermo successivo. Va però letta insieme all’art. 172, che delimita il campo di applicazione ed esclude alcune attrezzature.

La lettera b) — posto di lavoro — è spesso sottovalutata, ma è quella che estende la tutela oltre lo schermo. Il legislatore non guarda solo al monitor: comprende la tastiera, il mouse, la sedia, il piano di lavoro e “l’ambiente immediatamente circostante”. È il fondamento dei requisiti minimi ergonomici dell’Allegato XXXIV: illuminazione, riflessi, spazio per le gambe, regolabilità di sedile e schienale. Quando valuti una postazione, quindi, non valuti un computer ma un sistema.

Cosa cambia una volta superata la soglia

Individuare correttamente il videoterminalista non è un esercizio formale: è ciò che attiva gli obblighi concreti del datore di lavoro. Superata la soglia delle venti ore nette, scattano:

  • l’analisi della postazione secondo i requisiti dell’art. 174 e dell’Allegato XXXIV;
  • la pausa o il cambiamento di attività disciplinati dall’art. 175 (di regola quindici minuti ogni centoventi di applicazione continuativa, salvo diversa previsione contrattuale);
  • la sorveglianza sanitaria mirata ad occhi, vista e rischi per l’apparato muscolo-scheletrico (art. 176);
  • l’informazione e la formazione specifiche sull’uso corretto della postazione (art. 177).

Chi resta sotto soglia non ricade in questi obblighi puntuali, ma non è “fuori dal decreto”: continuano ad applicarsi la valutazione generale del rischio da videoterminale e le misure ergonomiche di base, particolarmente rilevanti negli uffici dove il lavoro allo schermo è la norma.

Errori comuni

  1. Contare le ore al lordo delle pause. Le venti ore vanno depurate delle interruzioni dell’art. 175: chi confonde presenza alla scrivania e tempo effettivo di applicazione rischia di classificare come videoterminalisti persone che non lo sono, o viceversa.
  2. Considerare solo il monitor. La definizione di posto di lavoro include sedia, piano, mouse e ambiente circostante: una valutazione limitata allo schermo ignora proprio i fattori — postura, illuminazione, riflessi — da cui nascono i disturbi più frequenti.
  3. Dare per scontato che tutti gli impiegati siano videoterminalisti. La qualifica va verificata caso per caso sulla base dell’uso reale, non attribuita in blocco: è una determinazione che deve emergere dalla valutazione dei rischi, non da una presunzione.
  4. Dimenticare i lavoratori in smart working. Chi supera le venti ore da remoto resta videoterminalista a tutti gli effetti: la soglia dell’art. 173 non dipende dal luogo in cui si trova la postazione.

Domande frequenti sull’art. 173

Chi è il lavoratore videoterminalista secondo l'art. 173?

È il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico o abituale, per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni previste dall'art. 175. Solo al superamento di questa soglia scattano gli obblighi rafforzati del Titolo VII, a partire dalla sorveglianza sanitaria e dalle pause.

Le venti ore vanno calcolate al lordo o al netto delle pause?

Al netto. La norma precisa che le venti ore settimanali si computano dedotte le interruzioni di cui all'art. 175, cioè le pause o i cambi di attività a cui il videoterminalista ha diritto. È quindi il tempo di effettiva applicazione allo schermo a contare, non la mera presenza alla postazione.

Un tablet o uno smartphone rientrano nella definizione di videoterminale?

La definizione di videoterminale è ampia: qualsiasi schermo alfanumerico o grafico, a prescindere dal procedimento di visualizzazione. Occorre però leggere l'art. 173 insieme all'art. 172, che esclude dal campo di applicazione alcune attrezzature (ad esempio i sistemi portatili non usati in modo prolungato in una postazione fissa).

Chi lavora al PC meno di venti ore a settimana è tutelato?

Non è videoterminalista ai fini del Titolo VII, quindi non gli si applicano sorveglianza sanitaria e pause obbligatorie di questo Titolo. Restano però pienamente valide le tutele generali del decreto: valutazione dei rischi, requisiti ergonomici della postazione e misure contro l'affaticamento visivo e le posture incongrue.

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