D.Lgs. 81/2008 · Allegato XXXIV
Videoterminali: requisiti minimi della postazione di lavoro
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
A cosa serve l’Allegato XXXIV
Il Titolo VII del decreto (artt. 172-179) disciplina il lavoro al videoterminale; l’art. 174 obbliga il datore di lavoro ad adeguare le postazioni ai requisiti minimi dell’Allegato XXXIV. L’Allegato è, in pratica, la checklist tecnica con cui progettare o verificare ogni scrivania dotata di computer: dallo schermo al sedile, dall’illuminazione al software. Si affianca alla valutazione dei rischi dell’art. 28, che per gli uffici deve considerare vista, postura e affaticamento mentale.
I tre blocchi di requisiti
L’Allegato è organizzato in tre parti: attrezzature, ambiente e interfaccia elaboratore/uomo.
Attrezzature della postazione
| Elemento | Requisiti in sintesi |
|---|---|
| Schermo | Caratteri ben definiti e leggibili, immagine stabile senza sfarfallio, luminosità e contrasto regolabili, orientabile e inclinabile, esente da riflessi fastidiosi. Il bordo superiore va posto circa all’altezza degli occhi. |
| Tastiera e mouse | Tastiera separata dallo schermo, inclinabile, con superficie opaca e spazio davanti per appoggiare mani e avambracci; il mouse va posizionato sullo stesso piano, a portata di mano. |
| Piano di lavoro | Superficie poco riflettente, di dimensioni sufficienti a disporre in modo flessibile schermo, tastiera e documenti; altezza tale da consentire una posizione comoda e spazio libero per le gambe. |
| Sedile | Stabile, girevole, con altezza regolabile e schienale regolabile in altezza e inclinazione; un poggiapiedi va fornito a chi lo richiede. |
Ambiente di lavoro
- Spazio: la postazione deve consentire cambi di posizione e movimenti operativi.
- Illuminazione: illuminazione generale (ed eventualmente localizzata) che garantisca un contrasto appropriato tra schermo e ambiente; le fonti luminose, comprese le finestre, non devono produrre riflessi o abbagliamenti sullo schermo — da qui l’importanza di disporre le scrivanie perpendicolari alle finestre e di dotarle di tende regolabili.
- Rumore, calore, umidità: le attrezzature non devono produrre rumore o calore tali da disturbare l’attenzione e il comfort; va mantenuta un’umidità accettabile.
- Radiazioni: le emissioni delle apparecchiature devono essere ridotte a livelli trascurabili, requisito che gli schermi attuali soddisfano senza misure aggiuntive.
Interfaccia elaboratore/uomo
È la parte più spesso dimenticata: il software deve essere adeguato alla mansione, facile da usare, fornire indicazioni comprensibili sul proprio svolgimento e non può essere utilizzato per il controllo quantitativo o qualitativo dei lavoratori a loro insaputa. In un call center, ad esempio, i sistemi di monitoraggio delle chiamate vanno gestiti nel rispetto di questo principio, oltre che della disciplina sui controlli a distanza.
Per la formulazione integrale dei singoli requisiti conviene sempre consultare il testo ufficiale dell’Allegato XXXIV su Normattiva: le voci sopra sintetizzano i contenuti nella forma in cui si usano durante un sopralluogo.
Gli obblighi collegati del Titolo VII
- Pause: quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa, salvo diversa previsione contrattuale (art. 175).
- Sorveglianza sanitaria per i videoterminalisti, con controllo di vista e apparato muscolo-scheletrico e periodicità differenziata per età e prescrizioni (art. 176); il medico può prescrivere occhiali specifici per l’attività al VDT, a carico del datore di lavoro.
- Informazione e formazione su postura, uso corretto della postazione e protezione della vista (art. 177).
Il quadro completo degli obblighi è nel Titolo VII e nella scheda sul lavoro al videoterminale.
Errori comuni
- Notebook usato come postazione fissa: senza tastiera esterna e innalzamento dello schermo la postura è inevitabilmente incongrua; è l’irregolarità più diffusa negli uffici e nello smart working.
- Riflessi ignorati: schermi davanti o di spalle alle finestre senza tende adeguate; il problema emerge solo chiedendo ai lavoratori o osservando la postazione nelle ore di sole.
- Sedie non regolabili o rotte: la sedia “di rappresentanza” senza regolazioni non soddisfa l’Allegato; le regolazioni devono anche funzionare ed essere note a chi la usa.
- Pause accorpate: sommare le interruzioni a fine giornata o farle coincidere con la mensa vanifica la funzione di recupero visivo e posturale prevista dalla norma.
- Valutazione fotocopia: il DVR che liquida il rischio VDT con una frase standard, senza censimento delle postazioni né verifica dei requisiti, non regge a un’ispezione; meglio una checklist per postazione allegata alla valutazione dei rischi.
Domande frequenti
L'Allegato XXXIV si applica anche allo smart working?
Sì, come criterio di riferimento: il datore di lavoro deve fornire al lavoratore agile un'informativa sui rischi e indicazioni per allestire correttamente la postazione domestica. Se fornisce le attrezzature (notebook, schermo, sedia), queste devono essere conformi ai requisiti dell'Allegato. La verifica puntuale della postazione resta però in gran parte affidata al comportamento del lavoratore.
Il solo notebook è una postazione conforme?
Per un uso prolungato, no: schermo e tastiera del portatile non sono separabili, quindi non permettono di regolare distanza visiva e postura in modo indipendente. Per il lavoro continuativo servono tastiera esterna, mouse e uno schermo (o supporto) che porti il bordo superiore all'altezza corretta. Per usi brevi e saltuari il notebook da solo è accettabile.
Chi è il 'videoterminalista' a cui si applicano gli obblighi del Titolo VII?
È il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale, per almeno venti ore settimanali, dedotte le pause. Per lui scattano sorveglianza sanitaria, pause o cambi di attività e formazione specifica; i requisiti tecnici dell'Allegato XXXIV valgono comunque per ogni postazione messa a disposizione.
Ogni quanto vanno fatte le pause al videoterminale?
In assenza di una diversa disciplina contrattuale, il lavoratore ha diritto a un'interruzione di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale, tramite pausa o cambio di attività. La pausa non è cumulabile a inizio o fine giornata e non coincide con il normale intervallo mensa.