Guida · Casi particolari · 10 min di lettura
Smart working e sicurezza: informativa e obblighi
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Lo smart working — o lavoro agile secondo la definizione della L. 81/2017 — non sospende la sicurezza sul lavoro: la sposta di contesto. Il datore di lavoro resta responsabile della salute e sicurezza del dipendente, ma con obblighi calibrati su una prestazione che avviene fuori dai locali aziendali e, in buona parte, fuori dal suo controllo materiale. Vediamo cosa devi fare concretamente, e cosa invece non ti compete.
Passo 1 — Inquadra la modalità: agile, non telelavoro
Il primo errore è confondere lavoro agile e telelavoro. Il lavoro agile è disciplinato dagli artt. 18-23 della L. 81/2017: prestazione senza vincoli precisi di orario e luogo, eseguita in parte all’interno e in parte all’esterno dell’azienda, sulla base di un accordo individuale scritto. Il D.Lgs. 81/2008 continua ad applicarsi in quanto compatibile, ma gli obblighi passano attraverso la lente della L. 81/2017. Non devi quindi replicare la postazione d’ufficio a casa del dipendente, né entrare nella sua abitazione per un sopralluogo.
Passo 2 — Prepara e consegna l’informativa scritta
È l’adempimento cardine e quello più spesso dimenticato. L’art. 22 della L. 81/2017 obbliga il datore di lavoro a consegnare al lavoratore e al RLS, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta che individua i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto. L’INAIL mette a disposizione un modello tipo: usalo come base, ma adattalo alla tua realtà (mansione, attrezzature fornite, luoghi tipici di lavoro).
Esempio concreto: per un impiegato amministrativo che lavora due giorni a settimana da casa, l’informativa richiama il corretto uso del videoterminale, l’illuminazione e la postura, le pause visive, la gestione dei cavi elettrici e i comportamenti in caso di emergenza. Conserva la ricevuta di consegna: in caso di controllo è ciò che dimostra l’adempimento.
Passo 3 — Aggiorna il DVR, senza duplicarlo
Non serve un documento nuovo: il lavoro agile va integrato nel DVR esistente. Le due voci da rivedere sono quasi sempre le stesse:
- il lavoro al videoterminale fuori sede, disciplinato dal Titolo VII del Testo Unico, con le indicazioni su postazione, pause e sorveglianza sanitaria dei videoterminalisti;
- lo stress lavoro-correlato, che il lavoro agile può ridurre (autonomia, meno pendolarismo) ma anche accentuare (isolamento, iperconnessione, confini sfumati tra vita e lavoro).
La valutazione deve dare atto della modalità agile e delle misure adottate: è questo che collega il DVR all’informativa dell’art. 22.
Passo 4 — Garantisci informazione, formazione e diritto alla disconnessione
Gli obblighi di informazione e formazione (artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008) restano pieni. Chi lavora in modalità agile deve ricevere la stessa formazione degli altri lavoratori, con un focus aggiuntivo sui rischi tipici del lavoro fuori sede. L’accordo individuale, inoltre, deve disciplinare i tempi di riposo e le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione dalle strumentazioni: è una misura di prevenzione a tutti gli effetti, non una clausola di stile, perché presidia il rischio da sovraccarico e da stress.
Passo 5 — Ricorda i limiti dei tuoi obblighi (e le responsabilità del lavoratore)
Il datore di lavoro non risponde dei rischi legati alla scelta del luogo di lavoro operata liberamente dal dipendente né delle condizioni strutturali dell’abitazione: non puoi ispezionarla e non sei tenuto a metterla a norma. In cambio, il lavoratore coopera all’attuazione delle misure di prevenzione (art. 22, co. 2, L. 81/2017): deve usare correttamente gli strumenti forniti, rispettare le istruzioni ricevute e scegliere luoghi idonei alla prestazione. È un principio di responsabilità condivisa che va scritto nero su bianco nell’informativa.
Passo 6 — Sappi come funziona la tutela INAIL
L’art. 23 della L. 81/2017 estende ai lavoratori agili la tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, comprese le prestazioni rese all’esterno dei locali aziendali. È coperto anche l’infortunio in itinere, quando lo spostamento verso un luogo diverso dall’abitazione è reso necessario dalla prestazione ed è compiuto con criteri di ragionevolezza. La copertura opera se l’evento è connesso all’attività lavorativa: per questo l’informativa e la tracciabilità delle giornate agili aiutano anche in fase di eventuale denuncia. In caso di infortunio si segue la procedura ordinaria di denuncia all’INAIL.
Checklist degli adempimenti per il lavoro agile
- Accordo individuale scritto sul lavoro agile (durata, luoghi, riposi, disconnessione)
- Informativa scritta sui rischi ex art. 22 L. 81/2017, consegnata a lavoratore e RLS
- Rinnovo dell’informativa con cadenza almeno annuale, con ricevuta conservata
- DVR integrato per videoterminale fuori sede e stress lavoro-correlato
- Informazione e formazione erogate anche sui rischi del lavoro fuori sede
- Strumenti di lavoro forniti e istruzioni per l’uso corretto documentate
- Procedura nota per la denuncia dell’infortunio occorso in modalità agile
Domande frequenti
Con lo smart working serve un DVR dedicato?
No, non serve un DVR separato: il lavoro agile rientra nella valutazione dei rischi già esistente. Va però integrata la parte relativa al lavoro a videoterminale fuori sede e allo stress lavoro-correlato, e va predisposta l'informativa scritta prevista dall'art. 22 della L. 81/2017. Non esiste un obbligo di sopralluogo nell'abitazione del lavoratore.
Un infortunio a casa in smart working è coperto dall'INAIL?
Sì, se avviene durante la prestazione lavorativa e connesso all'attività, la tutela INAIL opera come per il lavoro in sede (art. 23 L. 81/2017). È coperto anche l'infortunio in itinere quando il tragitto verso un luogo di lavoro diverso dall'abitazione è reso necessario dalla prestazione ed è compiuto con criteri di ragionevolezza.
L'informativa sui rischi va rinnovata ogni anno?
Sì. L'art. 22 della L. 81/2017 impone al datore di lavoro di consegnare al lavoratore e al RLS un'informativa scritta con i rischi generali e specifici del lavoro agile, con cadenza almeno annuale. È disponibile un modello tipo predisposto dall'INAIL da adattare alla propria realtà.