Glossario
Stress lavoro-correlato
Stress lavoro-correlato: definizione, obbligo di valutazione ex art. 28 D.Lgs. 81/2008, differenze con burnout e mobbing e un esempio pratico.
Lo stress lavoro-correlato è la condizione, accompagnata da disturbi o disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali, che si verifica quando il lavoratore non si sente in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative del lavoro. La definizione viene dall’Accordo europeo dell’8 ottobre 2004, richiamato dall’art. 28 del D.Lgs. 81/2008, che ne impone la valutazione.
Lo stress non è una malattia, e una reazione breve a un carico di lavoro eccezionale non è di per sé un rischio. Diventa un problema di sicurezza quando l’esposizione è prolungata e dipende da come il lavoro è organizzato.
Cosa chiede la norma
L’art. 28, comma 1, inserisce lo stress lavoro-correlato tra i rischi che il datore di lavoro deve valutare. Il comma 1-bis precisa che la valutazione segue le indicazioni della Commissione consultiva permanente, diffuse dal Ministero del Lavoro con la lettera circolare del 18 novembre 2010. Da queste indicazioni derivano quattro regole operative:
- La valutazione riguarda tutte le aziende e si svolge per gruppi omogenei di lavoratori, non per singole persone.
- Si parte da una valutazione preliminare basata su indicatori oggettivi e verificabili, divisi in tre famiglie: eventi sentinella, contenuto del lavoro, contesto del lavoro.
- Se emergono elementi di rischio, si pianificano misure correttive; la valutazione approfondita, con il coinvolgimento diretto dei lavoratori, scatta se queste misure si rivelano inefficaci.
- RLS e medico competente, dove nominato, partecipano al processo, e l’esito confluisce nel DVR.
Il riferimento tecnico più usato è la metodologia INAIL, aggiornata nel manuale del 2017. Il percorso completo, con la checklist degli indicatori, è nella guida alla valutazione dello stress lavoro-correlato.
Stress, burnout e mobbing: le differenze
| Stress lavoro-correlato | Burnout | Mobbing | |
|---|---|---|---|
| Natura | Rischio legato all’organizzazione del lavoro | Esito di uno stress cronico non gestito | Condotta vessatoria ripetuta verso una persona |
| Chi colpisce | Gruppi di lavoratori esposti alle stesse condizioni | Il singolo, spesso in professioni d’aiuto | Una persona individuata |
| Come si affronta | Valutazione del rischio e misure organizzative | Prevenzione dello stress, supporto sanitario | Tutela disciplinare e legale, oltre che preventiva |
| Riferimento | Art. 28 D.Lgs. 81/2008 | Rientra nella valutazione dei rischi psicosociali | Giurisprudenza e disciplina antidiscriminatoria |
La distinzione ha effetti pratici: il questionario sullo stress non serve a scoprire un caso di mobbing, e una denuncia di vessazioni non si gestisce rifacendo la valutazione dei rischi.
Esempio pratico
Esempio: un’azienda di distribuzione con 40 dipendenti divide il personale in due gruppi omogenei, uffici e magazzino. Per gli uffici la valutazione preliminare dà rischio non rilevante. Per il magazzino emergono turni comunicati con pochi giorni di preavviso, straordinari ricorrenti nei picchi stagionali e un aumento delle assenze brevi.
Le misure scelte sono organizzative: calendario dei turni pubblicato con anticipo, pianificazione dei picchi con personale aggiuntivo, incontri periodici con il capoturno. Alla verifica successiva gli indicatori migliorano e l’approfondimento non serve. Se fossero rimasti invariati, il passo seguente sarebbe stato coinvolgere direttamente i lavoratori del magazzino con questionari o focus group.
Omettere lo stress dalla valutazione rende incompleto il documento di valutazione dei rischi, con le conseguenze sanzionatorie dell’art. 55. Strumenti e manuali aggiornati sono disponibili sul sito dell’INAIL.
Domande frequenti
Un'azienda con 3 dipendenti deve valutare lo stress lavoro-correlato?
Sì. L'art. 28 non prevede esoneri per dimensione: ogni datore di lavoro con lavoratori deve valutare tutti i rischi, compreso lo stress lavoro-correlato. Nelle realtà molto piccole la valutazione preliminare si semplifica, perché gli indicatori statistici hanno poco significato e conta di più il confronto diretto con i lavoratori, ma deve comunque essere svolta e risultare nel documento di valutazione dei rischi.
Il lavoratore stressato può chiedere una visita al medico competente?
Il lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria può chiedere la visita al medico competente quando la richiesta è correlata ai rischi professionali. Lo stress di per sé non obbliga ad attivare la sorveglianza sanitaria, ma il medico competente partecipa alla valutazione e può segnalare segnali di disagio emersi nelle visite. Le informazioni cliniche restano coperte dal segreto e non vengono comunicate al datore di lavoro.
Ogni quanto si ripete la valutazione dello stress?
La norma non fissa una scadenza fissa. La valutazione va aggiornata quando cambiano in modo significativo organizzazione, processi o mansioni, dopo eventi rilevanti e quando i risultati della sorveglianza sanitaria lo rendono necessario. Le indicazioni della Commissione consultiva chiedono inoltre un monitoraggio periodico anche quando l'esito è di rischio non rilevante, così da accorgersi in tempo di un peggioramento.