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TUS

Titolo VIII · Capo III — Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni

Art. 201 — Valori limite di esposizione e valori d'azione

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 201 non impone comportamenti: fissa i numeri. Sono le soglie di riferimento su cui poggia l’intero Capo III sulle vibrazioni meccaniche. In sintesi:

Co. 1, lett. a) — Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio

  • valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a 8 ore: 5 m/s²; su periodi brevi: 20 m/s²;
  • valore d’azione giornaliero, normalizzato a 8 ore: 2,5 m/s².

Co. 1, lett. b) — Vibrazioni trasmesse al corpo intero

  • valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a 8 ore: 1,0 m/s²; su periodi brevi: 1,5 m/s²;
  • valore d’azione giornaliero, normalizzato a 8 ore: 0,5 m/s².

Co. 2 — L’esposizione del lavoratore alle vibrazioni è valutata o misurata secondo le disposizioni dell’Allegato XXXV, parte A per le vibrazioni mano-braccio e parte B per le vibrazioni trasmesse al corpo intero.

Due grandezze, due parti del corpo, e per ciascuna un valore d’azione (la soglia che accende gli obblighi) e un valore limite (il tetto invalicabile). Il resto del Capo III — valutazione, misure di prevenzione, sorveglianza sanitaria — si aggancia a questi numeri.

Cosa significa in pratica

I valori dell’art. 201 vanno letti insieme all’indicatore che li rende confrontabili: l’A(8), cioè l’accelerazione normalizzata su una giornata lavorativa di otto ore. Un martello demolitore può generare picchi ben oltre i 20 m/s², ma ciò che conta ai fini di legge è quanto tempo il lavoratore lo impugna in una giornata. È la combinazione fra intensità della vibrazione e durata dell’uso a determinare se si sfora la soglia, non il dato di targa dell’attrezzo.

Il meccanismo funziona a due livelli:

  • Superamento del valore d’azione (2,5 m/s² per il mano-braccio; 0,5 m/s² per il corpo intero): scattano gli obblighi rinforzati dell’art. 203 — programma di misure tecniche e organizzative per ridurre l’esposizione — e la sorveglianza sanitaria con visite periodiche a carico del medico competente. Sopra il valore d’azione il lavoratore è “esposto” nel senso tecnico della norma.
  • Superamento del valore limite di esposizione (5 m/s² per il mano-braccio; 1,0 m/s² per il corpo intero): è la linea rossa. Il datore di lavoro deve adottare misure immediate per riportare l’esposizione sotto il limite, individuare le ragioni del superamento e correggere le misure di protezione. Un A(8) sopra il valore limite non è mai una condizione “da monitorare”: è una condizione da rimuovere.

Qualche esempio concreto. In un cantiere edile, l’uso prolungato di martelli demolitori, perforatori e frese porta rapidamente il mano-braccio sopra il valore d’azione: il rischio bersaglio è la sindrome da vibrazioni (fenomeno di Raynaud, disturbi neurologici e osteoarticolari). In agricoltura o nell’autotrasporto, invece, è il corpo intero a pesare: il trattorista o il conducente di mezzi pesanti su fondi sconnessi, seduto per l’intera giornata, accumula esposizione lombare che si misura sui valori della lettera b).

Un punto che genera equivoci: per il corpo intero l’Italia ha scelto di esprimere il valore limite in m/s² (1,0 m/s²) e non tramite l’indicatore alternativo VDV. Il confronto va quindi fatto sull’accelerazione normalizzata, con la metodologia della parte B dell’Allegato XXXV. Chi trova in una banca dati un valore VDV deve ricondurlo all’indicatore corretto prima di dichiarare un superamento.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro: è il destinatario finale. I valori dell’art. 201 sono il parametro rispetto al quale la valutazione dell’art. 202 accerta se e di quanto l’esposizione va ridotta. È lui che risponde del superamento del valore limite.
  • RSPP e consulenti tecnici: elaborano la stima o la misura dell’A(8) secondo l’Allegato XXXV, spesso combinando banche dati validate (per esempio quella INAIL/CPT) e misure fonometriche o accelerometriche sul campo.
  • Medico competente: attiva la sorveglianza sanitaria per gli esposti sopra il valore d’azione e ne tiene conto nel giudizio di idoneità.
  • RLS: va coinvolto nel percorso di valutazione e informato degli esiti, comprese le fasce di esposizione riscontrate.

Errori comuni

  1. Confondere il valore di targa con l’esposizione. Il dato dichiarato dal costruttore dell’attrezzatura è un punto di partenza, non l’A(8): senza normalizzazione sul tempo d’uso reale la valutazione è priva di base.
  2. Trattare il valore d’azione come un limite. Restare sotto 5 m/s² (mano-braccio) o 1,0 m/s² (corpo intero) non basta: già oltre il valore d’azione nascono obblighi di riduzione, sorveglianza e formazione.
  3. Ignorare i limiti su periodi brevi. I 20 m/s² (mano-braccio) e 1,5 m/s² (corpo intero) servono a intercettare esposizioni intense e concentrate che l’A(8) medio può nascondere.
  4. Mescolare gli indicatori del corpo intero. Usare un valore VDV dove la norma italiana chiede l’accelerazione in m/s² porta a conclusioni sbagliate sul superamento delle soglie.
  5. Fermarsi alla misura. I valori dell’art. 201 non sono il fine: il loro superamento apre gli obblighi degli artt. 202-204, ed è lì che si gioca la conformità.

Domande frequenti sull’art. 201

Qual è la differenza tra valore d'azione e valore limite di esposizione?

Il valore d'azione è la soglia che, se superata, fa scattare gli obblighi rinforzati: misure tecniche e organizzative di riduzione, sorveglianza sanitaria, formazione specifica. Il valore limite di esposizione è il tetto che non può mai essere superato: se lo si supera, il datore di lavoro deve intervenire immediatamente per riportare l'esposizione sotto il limite e individuarne le cause.

Quali sono i valori per le vibrazioni mano-braccio e corpo intero?

Per il sistema mano-braccio il valore d'azione giornaliero su 8 ore è 2,5 m/s² e il valore limite è 5 m/s². Per il corpo intero il valore d'azione è 0,5 m/s² e il valore limite è 1,0 m/s². Per entrambi esistono anche limiti riferiti a esposizioni di breve durata, indicati nell'articolo.

Come si calcola l'esposizione da confrontare con questi valori?

L'esposizione va valutata o misurata secondo l'Allegato XXXV, parte A per il mano-braccio e parte B per il corpo intero, normalizzando il dato a un periodo di riferimento di 8 ore, il cosiddetto A(8). Il confronto con i valori dell'art. 201 avviene sempre su questo indicatore, non sul valore istantaneo dell'attrezzatura.

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