D.Lgs. 81/2008 · Allegato XXXV
Agenti fisici: vibrazioni meccaniche (valori e riferimenti)
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
A cosa serve l’Allegato XXXV
Il Capo III del Titolo VIII protegge i lavoratori dai rischi da vibrazioni meccaniche: quelle trasmesse al sistema mano-braccio da utensili e attrezzature impugnate (flessibili, martelli demolitori, avvitatori, decespugliatori) e quelle trasmesse al corpo intero dalla guida di mezzi e macchine operatrici (carrelli elevatori, trattori, escavatori, camion). L’art. 202 impone di valutare — e, quando necessario, misurare — il livello di esposizione, e rinvia proprio all’Allegato XXXV per il come: il parametro da calcolare, le norme tecniche da seguire, gli effetti da considerare.
L’allegato è diviso in due parti speculari:
- Parte A — vibrazioni mano-braccio
- Parte B — vibrazioni corpo intero
Il parametro chiave: l’esposizione giornaliera A(8)
Per entrambe le famiglie di vibrazioni tutto ruota attorno all’A(8), l’esposizione giornaliera normalizzata a un periodo di riferimento di 8 ore. In pratica: non conta solo quanto “vibra” l’attrezzatura, ma per quanto tempo effettivo il lavoratore la usa nella giornata. Un martello demolitore molto aggressivo usato 20 minuti può pesare meno di un avvitatore usato 6 ore.
- Per il mano-braccio (parte A), l’A(8) si calcola come somma vettoriale delle accelerazioni ponderate in frequenza sui tre assi ortogonali, secondo la norma ISO 5349-1; la misurazione strumentale segue la ISO 5349-2.
- Per il corpo intero (parte B), l’A(8) si determina come il più alto dei valori di accelerazione ponderata sui tre assi, con i coefficienti moltiplicativi previsti dalla ISO 2631-1 per il lavoratore seduto o in piedi.
L’allegato richiama anche gli effetti sanitari che la valutazione deve considerare: disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici e muscolari per il mano-braccio; lombalgie e traumi del rachide per il corpo intero (definizioni dell’art. 200).
Il raccordo con i valori dell’art. 201
L’A(8) calcolato secondo l’Allegato XXXV va confrontato con i valori fissati dall’art. 201:
| Esposizione | Valore d’azione giornaliero | Valore limite giornaliero A(8) |
|---|---|---|
| Mano-braccio | 2,5 m/s² | 5 m/s² |
| Corpo intero | 0,5 m/s² | 1,0 m/s² |
Lo stesso articolo prevede anche valori limite riferiti a periodi brevi, introdotti per intercettare i picchi di esposizione concentrati in poco tempo; per i valori puntuali e le condizioni di applicazione si rimanda al testo ufficiale dell’art. 201.
Le conseguenze operative:
- Sotto il valore d’azione: la valutazione va comunque fatta e documentata nel DVR, con riesame periodico.
- Sopra il valore d’azione: scattano il programma di misure tecniche e organizzative dell’art. 203, l’informazione e formazione mirata e la sorveglianza sanitaria prevista per gli agenti fisici dall’art. 185.
- Sopra il valore limite: l’esposizione va riportata immediatamente sotto soglia, individuando le cause del superamento e adeguando le misure di prevenzione.
Misurare o stimare: come si lavora in pratica
L’art. 202 non obbliga sempre alla misurazione strumentale: l’esposizione può essere stimata a partire dai dati di emissione dichiarati dai fabbricanti e dalle banche dati riconosciute (in Italia, la banca dati vibrazioni INAIL), purché i dati siano rappresentativi delle condizioni reali. Il percorso tipico in azienda:
- Censire attrezzature e mezzi che espongono a vibrazioni, per mansione.
- Ricostruire i tempi di esposizione effettivi (non l’orario di lavoro: il tempo di trigger dell’utensile o di guida del mezzo).
- Recuperare i valori di accelerazione da banca dati o libretto, oppure misurare secondo le norme ISO richiamate dall’allegato.
- Calcolare l’A(8) per mansione, confrontarlo con i valori dell’art. 201 e riportare il tutto nel DVR, come dettagliato nella guida alla valutazione delle vibrazioni.
Esempio concreto: in un’impresa edile, l’operaio che usa il demolitore 45 minuti al giorno e il flessibile per un’ora avrà un A(8) mano-braccio dato dalla combinazione delle due attività; il capocantiere che guida il dumper su piste sterrate va invece valutato per il corpo intero.
Errori comuni
- Usare l’orario di lavoro come tempo di esposizione: sovrastima (o talvolta nasconde) il rischio reale; contano i minuti effettivi di utilizzo dell’attrezzatura.
- Copiare i dati del fabbricante senza correttivi: i valori dichiarati sono ottenuti in condizioni normalizzate e spesso sottostimano l’uso reale, specie con utensili usurati o consumabili inadeguati.
- Dimenticare la manutenzione: sedili ammortizzati fuori uso, gomme sbagliate, utensili sbilanciati alzano l’esposizione; la manutenzione è una misura di prevenzione a tutti gli effetti (art. 203).
- Ignorare le esposizioni “spot”: anche usi brevi ma intensi vanno considerati, perché il decreto prevede valori riferiti ai periodi brevi oltre all’A(8).
- Valutare solo il mano-braccio: chi guida mezzi operativi (magazzini, agricoltura, cantieri) è spesso il caso più critico per il corpo intero e per la colonna vertebrale.
Domande frequenti
Devo sempre misurare le vibrazioni con uno strumento?
No. L'art. 202 consente di stimare l'esposizione anche a partire dalle informazioni del fabbricante e dalle banche dati riconosciute (come quella INAIL), applicando la metodologia dell'Allegato XXXV. La misurazione diretta diventa necessaria quando i dati disponibili non rappresentano le condizioni reali di utilizzo.
Che differenza c'è tra valore d'azione e valore limite?
Il valore d'azione è la soglia oltre la quale scattano le misure di tutela: programma di riduzione, formazione, sorveglianza sanitaria. Il valore limite di esposizione non deve invece mai essere superato: se accade, il datore di lavoro deve riportare subito l'esposizione sotto il limite e correggere la valutazione. I valori numerici per mano-braccio e corpo intero sono fissati dall'art. 201.
Il muletto in magazzino comporta un rischio vibrazioni?
Sì, il carrello elevatore è una fonte tipica di vibrazioni al corpo intero, soprattutto su pavimentazioni sconnesse o piazzali esterni. L'esposizione va valutata con il parametro A(8) della parte B dell'Allegato XXXV, considerando il tempo effettivo di guida nella giornata e lo stato di sedile e gomme.