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TUS

Titolo XII

Art. 300 — Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 300 è una norma di modifica: non detta regole proprie del Testo Unico, ma sostituisce l’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, il decreto sulla responsabilità amministrativa degli enti. Il nuovo art. 25-septies, rubricato “Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”, si articola su tre ipotesi:

Co. 1 — Per il delitto di omicidio colposo (art. 589 c.p.) commesso con violazione dell’art. 55, comma 2, del decreto (le ipotesi aggravate di mancata valutazione dei rischi nelle attività a maggior pericolosità), all’ente si applica una sanzione pecuniaria pari a 1.000 quote; in caso di condanna, le sanzioni interdittive dell’art. 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001 per una durata da tre mesi a un anno. Co. 2 — Fuori dal caso precedente, per l’omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, la sanzione pecuniaria va da 250 a 500 quote, con le stesse sanzioni interdittive da tre mesi a un anno. Co. 3 — Per le lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, terzo comma, c.p.) commesse con violazione delle norme di sicurezza, la sanzione pecuniaria è fino a 250 quote, con sanzioni interdittive di durata non superiore a sei mesi.

La “quota” è l’unità di misura delle sanzioni pecuniarie del sistema 231: il suo valore in euro è fissato dal giudice, entro i limiti del decreto 231, in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente.

Cosa significa in pratica

Con l’art. 300 il legislatore ha stabilizzato un principio che aveva debuttato l’anno prima con la legge 123/2007: quando un infortunio mortale o con lesioni gravi nasce dalla violazione delle norme di prevenzione, a rispondere non è solo la persona fisica, ma anche la società — con il suo patrimonio e, nei casi più seri, con la sua stessa operatività. Rispetto alla versione originaria, che prevedeva un’unica sanzione di 1.000 quote per tutte le ipotesi, la riscrittura ha introdotto una graduazione proporzionata alla gravità: massimo rigore per l’omicidio colposo legato alle violazioni aggravate dell’art. 55, comma 2, cornici più contenute per gli altri casi.

Perché scatti la responsabilità dell’ente devono concorrere alcuni presupposti:

  • un reato presupposto: omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, tra i reati tipici della sicurezza sul lavoro, commesso con violazione delle norme prevenzionistiche;
  • l’autore deve essere un soggetto apicale (datore di lavoro, amministratore, dirigente) o un sottoposto alla loro direzione e vigilanza;
  • il fatto deve essere stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente. Per i reati colposi il requisito va riferito alla condotta, non all’evento: nessuna azienda “vuole” l’infortunio, ma può aver tratto vantaggio dal risparmio sui costi della sicurezza — formazione non fatta, manutenzioni rinviate, dispositivi non acquistati, ritmi produttivi spinti oltre le procedure. È questa la lettura consolidata della giurisprudenza.

Un esempio concreto: in un’azienda metalmeccanica un operaio subisce lesioni gravissime a una pressa priva delle protezioni previste, rimosse per accelerare la produzione. Il procedimento penale riguarderà le persone fisiche per il reato di lesioni (qui la logica del giudizio); in parallelo, la società sarà iscritta per l’illecito amministrativo ex art. 25-septies, perché la rimozione delle protezioni ha prodotto un vantaggio produttivo. Sanzione pecuniaria in quote, possibile divieto di contrattare con la pubblica amministrazione: per molte imprese quest’ultima misura pesa più della sanzione economica.

La via d’uscita che il sistema offre è organizzativa, non difensiva: l’ente non risponde se dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Per la sicurezza sul lavoro i requisiti del modello sono dettati dall’art. 30 del Testo Unico, che l’art. 300 completa idealmente: il primo dice come deve essere fatto il modello esimente, il secondo dice cosa rischia chi non ce l’ha. La costruzione pratica del sistema — politiche, procedure, flussi verso l’organismo di vigilanza, audit — è l’oggetto del modello 231 applicato alla sicurezza.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Ente (società, associazioni anche prive di personalità giuridica): destinatario della sanzione pecuniaria e delle eventuali misure interdittive; ne restano esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici non economici.
  • Vertici aziendali e sottoposti: la loro condotta colposa è il presupposto dell’illecito dell’ente; la responsabilità personale resta regolata dal codice penale e dal principio di effettività dell’art. 299.
  • Organismo di vigilanza: vigila sul funzionamento e sull’aggiornamento del modello; la sua operatività effettiva è una delle condizioni dell’efficacia esimente.
  • Giudice penale: accerta l’illecito amministrativo dell’ente nello stesso processo per il reato presupposto, applicando le regole processuali del decreto 231.

Errori comuni

  1. Pensare che la 231 riguardi solo le grandi imprese. Il decreto si applica anche a s.r.l. di piccole dimensioni, cooperative e società di persone: l’infortunio grave in officina espone alla sanzione pecuniaria tanto quanto quello nel grande stabilimento.
  2. Confondere DVR e modello organizzativo. Il documento di valutazione dei rischi è un obbligo prevenzionistico; il modello ex art. 30 è un sistema di gestione con efficacia esimente. Avere il DVR in regola non basta, da solo, a escludere la responsabilità dell’ente.
  3. Adottare un modello “di carta”. La legge chiede l’attuazione efficace: verbali dell’organismo di vigilanza mai redatti, audit inesistenti e procedure ignorate in produzione trasformano il modello in un aggravante reputazionale, non in una difesa.
  4. Sottovalutare le sanzioni interdittive. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o la sospensione dell’attività possono valere, in concreto, molto più della sanzione in quote: è il rischio d’impresa più serio nascosto dentro l’art. 25-septies.

Domande frequenti sull’art. 300

Cosa cambia rispetto alla versione originaria dell'art. 25-septies?

L'art. 25-septies era stato introdotto nel decreto 231 dalla legge 123/2007 con una sanzione pecuniaria unica, pari a 1.000 quote per tutte le ipotesi. L'art. 300 lo ha riscritto graduando la risposta sanzionatoria: la misura massima resta riservata all'omicidio colposo aggravato dalla violazione dell'art. 55, comma 2, mentre per le altre ipotesi di omicidio colposo e per le lesioni gravi o gravissime sono previste cornici più contenute.

L'ente risponde anche se il datore di lavoro viene condannato personalmente?

Sì. La responsabilità dell'ente ex D.Lgs. 231/2001 è autonoma e si aggiunge a quella penale della persona fisica: la condanna del datore di lavoro o del dirigente non la esclude, anzi ne è normalmente il presupposto. Serve però che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente, che per i reati colposi la giurisprudenza costante individua tipicamente nel risparmio di costi o nella maggiore produttività ottenuti violando le regole cautelari.

Come può l'azienda evitare la responsabilità da art. 25-septies?

Adottando ed attuando efficacemente, prima del fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire i reati in materia di sicurezza, con le caratteristiche dell'art. 30 del D.Lgs. 81/2008, e affidandone la vigilanza a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. Il modello deve essere concretamente applicato e aggiornato: un documento formale mai vissuto in azienda non produce alcun effetto esimente.

Quali sono le sanzioni interdittive richiamate dall'articolo?

Sono quelle dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001: interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca di autorizzazioni e licenze funzionali all'illecito, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, esclusione da agevolazioni e finanziamenti con eventuale revoca di quelli già concessi, divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per l'omicidio colposo durano da tre mesi a un anno, per le lesioni fino a sei mesi.

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