Salta al contenuto
TUS

Normativa collegata · D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

D.Lgs. 231/2001 — Responsabilità amministrativa e reati di sicurezza

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Perché esiste questo decreto

Prima del 2001 un reato commesso nell’interesse di un’azienda ricadeva solo sulle persone fisiche: l’ente, che spesso era il vero beneficiario della violazione, restava intoccabile. Il D.Lgs. 231/2001 ribalta questo schema e introduce la responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato: società e associazioni, anche prive di personalità giuridica, rispondono direttamente — con sanzioni pecuniarie calcolate per quote e, nei casi più gravi, con misure interdittive come la sospensione dell’attività o l’esclusione da contributi e appalti — quando determinati reati sono commessi nel loro interesse o vantaggio da soggetti apicali o da persone sottoposte alla loro direzione.

La sicurezza sul lavoro entra nel sistema con l’art. 25-septies, che richiama l’omicidio colposo e le lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche: i reati degli artt. 589 e 590 c.p.. Nella pratica giudiziaria l’interesse o vantaggio dell’ente viene tipicamente individuato nel risparmio di costi (formazione non fatta, manutenzioni rinviate, DPI non acquistati) o nell’accelerazione dei tempi di produzione.

Il collegamento con il Testo Unico

Il ponte tra i due decreti è duplice. Da un lato l’art. 300 del D.Lgs. 81/2008 ha riscritto l’art. 25-septies, graduando le sanzioni secondo la gravità della violazione. Dall’altro l’art. 30 definisce i requisiti del modello di organizzazione e gestione (MOG) idoneo ad avere efficacia esimente: il modello deve assicurare l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici in materia di sicurezza — valutazione dei rischi, formazione, sorveglianza sanitaria, manutenzioni, emergenze, appalti — con idonei sistemi di registrazione, un’articolazione di funzioni con poteri adeguati, un sistema disciplinare e un sistema di controllo sull’attuazione.

Lo stesso art. 30 stabilisce che i modelli definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL o allo standard BS OHSAS 18001 (oggi confluito nella ISO 45001) si presumono conformi per le parti corrispondenti: un sistema di gestione certificato è quindi la base naturale del MOG, anche se da solo non lo esaurisce.

Il sistema in quattro passaggi

  1. Mappatura dei rischi-reato. L’ente analizza dove, nei propri processi, può concretizzarsi una violazione antinfortunistica rilevante: la base è il DVR, letto però in chiave organizzativa (chi decide, chi controlla, chi spende).
  2. Adozione del modello. L’organo dirigente approva formalmente il MOG con protocolli operativi, deleghe di funzioni coerenti con i poteri di spesa e un sistema disciplinare applicabile a tutti i livelli.
  3. Organismo di Vigilanza. Un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo vigila sul funzionamento del modello, riceve i flussi informativi (infortuni, near miss, esiti degli audit, verbali degli organi di vigilanza) e ne verifica l’aggiornamento.
  4. Attuazione e riesame. Il modello va efficacemente attuato: audit periodici, riesame dopo violazioni significative o mutamenti organizzativi, evidenze documentali di ogni controllo. Un modello adottato e lasciato nel cassetto non esime da nulla.

Cosa controllare in azienda

  • Il modello è stato adottato prima di qualsiasi criticità e copre espressamente l’area salute e sicurezza, con protocolli che ricalcano gli obblighi del D.Lgs. 81/2008.
  • L’Organismo di Vigilanza è nominato, indipendente, si riunisce davvero e riceve flussi informativi dal RSPP, dal medico competente e dai preposti: i verbali delle riunioni sono agli atti.
  • Le deleghe e i poteri di spesa sono coerenti: chi ha responsabilità di sicurezza deve poter decidere e spendere, altrimenti il sistema è solo di facciata.
  • Il sistema disciplinare è stato applicato almeno una volta a fronte di violazioni delle procedure, ed è conosciuto da lavoratori e dirigenti.
  • Gli audit e i riesami sono documentati con la periodicità prevista dal modello stesso, come approfondito nella guida al MOG 231 per la sicurezza.

Errori comuni

  1. Ribattezzare il DVR come “modello 231”: la giurisprudenza è costante nel distinguere i due documenti; il DVR è un tassello del modello, non il modello.
  2. Adottare il modello dopo l’infortunio sperando nell’esimente: l’efficacia liberatoria piena richiede l’adozione e l’attuazione prima della commissione del fatto.
  3. OdV di facciata: un organismo che non riceve flussi informativi, non verbalizza e non ha budget non supera il vaglio del giudice.
  4. Certificarsi e fermarsi lì: la ISO 45001 crea una presunzione di conformità solo per le parti corrispondenti; mancano tipicamente sistema disciplinare e vigilanza autonoma, che vanno costruiti a parte.
  5. Ignorare gli enti piccoli: il decreto si applica anche a s.r.l. di poche persone; per gli importi delle sanzioni e i criteri di commisurazione il riferimento è il testo ufficiale del decreto in Gazzetta Ufficiale.

Domande frequenti

Quando l'azienda risponde ex 231 per un infortunio?

Quando da una violazione delle norme di prevenzione derivano omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime (reati richiamati dall'art. 25-septies) e il fatto è commesso da un vertice o da un sottoposto nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Il vantaggio, nella prassi giudiziaria, viene spesso individuato nel risparmio di spesa o di tempo ottenuto trascurando la sicurezza. La responsabilità dell'ente si aggiunge a quella penale della persona fisica, non la sostituisce.

Il modello 231 è obbligatorio?

No, l'adozione del modello è una facoltà, non un obbligo. È però l'unico strumento che consente all'ente di andare esente da responsabilità se il reato viene commesso: senza modello adottato ed efficacemente attuato prima del fatto, l'azienda risponde con sanzioni pecuniarie e possibili misure interdittive. Per questo, nelle realtà con rischi infortunistici significativi, è una scelta organizzativa quasi obbligata.

Il DVR e il modello 231 sono la stessa cosa?

No. Il DVR è un obbligo del datore di lavoro previsto dal Testo Unico; il modello 231 è un sistema organizzativo dell'ente che deve garantire l'adempimento di tutti gli obblighi di sicurezza, con verifiche, sistema disciplinare e vigilanza autonoma. La giurisprudenza esclude che il solo DVR possa valere come modello esimente: serve la struttura completa richiesta dall'art. 30.

Approfondisci