Titolo V · Capo II — Sanzioni
Art. 166 — Sanzioni a carico del preposto
Articolo abrogato — mantenuto per riferimento storico
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 166 chiudeva il Capo II del Titolo V, dedicato alle sanzioni in materia di segnaletica di salute e sicurezza. Nel disegno originario del 2008 il Capo era costruito per destinatari: l’art. 165 per il datore di lavoro e il dirigente, l’art. 166 per il preposto.
Articolo abrogato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, il decreto correttivo del Testo Unico.
Nella formulazione originaria la norma puniva il preposto, nei limiti dell’attività alla quale è tenuto in osservanza degli obblighi generali dell’art. 19, per alcune violazioni degli obblighi sulla segnaletica. Dopo il correttivo il Capo II del Titolo V si è ridotto al solo art. 165.
La stessa scelta è stata fatta in altri titoli: anche l’art. 179, che prevedeva le sanzioni del preposto per il lavoro ai videoterminali, è stato abrogato dal D.Lgs. 106/2009.
Perché è stato abrogato
Il correttivo del 2009 ha riordinato l’intero apparato sanzionatorio del decreto. Per il preposto la logica è stata quella di concentrare la responsabilità sulla norma generale: l’art. 56 punisce la violazione degli obblighi dell’art. 19, che valgono in ogni ambito del Testo Unico, segnaletica compresa.
Una sanzione speciale nel Titolo V era quindi in larga parte un doppione. Gli obblighi propri del Titolo V, cioè ricorrere alla segnaletica per i rischi residui (art. 163) e informare e formare i lavoratori sul suo significato (art. 164), sono obblighi di organizzazione e di spesa: spettano a chi ha poteri decisionali, non a chi sorveglia l’esecuzione del lavoro.
Cosa significa in pratica
L’abrogazione non ha reso il preposto estraneo alla segnaletica. Ha cambiato soltanto la norma da cui deriva la sua responsabilità.
Esempio: in un magazzino è installato correttamente il cartello di divieto di transito pedonale nella corsia riservata ai carrelli elevatori, e gli addetti sono stati formati sul suo significato. Se il caposquadra vede i colleghi attraversare abitualmente la corsia per accorciare il percorso e non interviene, viene meno al suo dovere di vigilanza. La contestazione non passa per il Titolo V, ma per l’art. 19 e la relativa sanzione dell’art. 56.
Diverso il caso in cui il cartello manchi del tutto. Lì la carenza riguarda la valutazione dei rischi e la predisposizione della segnaletica, obblighi del datore di lavoro e del dirigente sanzionati dall’art. 165. Il preposto, se ha notato la mancanza, ha comunque l’obbligo di segnalarla ai superiori: è uno dei compiti che l’art. 19 gli attribuisce.
| Situazione | Chi risponde | Norma sanzionatoria |
|---|---|---|
| Segnaletica assente o non conforme agli allegati | Datore di lavoro e dirigente | Art. 165 |
| Lavoratori non formati sul significato dei segnali | Datore di lavoro e dirigente | Art. 165 |
| Segnaletica presente ma ignorata senza intervento di chi vigila | Preposto | Art. 56 |
| Lavoratore formato che non rispetta un segnale | Lavoratore | Art. 59 |
Obblighi e soggetti coinvolti
- Preposto: non è più destinatario di una sanzione speciale nel Titolo V. Resta tenuto a sovrintendere, vigilare sul rispetto delle disposizioni ricevute dai lavoratori e segnalare le carenze dei mezzi di protezione, inclusa la segnaletica, come previsto dall’art. 19.
- Datore di lavoro e dirigente: rispondono degli obblighi degli artt. 163 e 164 secondo l’art. 165, e devono mettere il preposto in condizione di vigilare, anche con la formazione del preposto prevista dal decreto.
- Organi di vigilanza: individuano il soggetto responsabile in base a chi, in concreto, avrebbe dovuto agire, e contestano al preposto la violazione dell’art. 19 quando la carenza riguarda la vigilanza.
Per un quadro completo sulla figura, vedi la scheda sul preposto; per i requisiti tecnici dei segnali, la guida sulla segnaletica di sicurezza.
Errori comuni
- Citare l’art. 166 in un verbale o in un documento aziendale. La norma è abrogata dal 2009: ogni richiamo va aggiornato verso gli artt. 19 e 56.
- Ritenere che il preposto non abbia più responsabilità sulla segnaletica. La vigilanza sul rispetto dei segnali rientra pienamente nei suoi obblighi generali.
- Attribuire al preposto carenze organizzative. L’assenza di segnaletica o di formazione resta una violazione del datore di lavoro e del dirigente, sanzionata dall’art. 165.
- Usare materiali formativi datati. Le dispense precedenti al correttivo riportano ancora la vecchia struttura del Capo II e vanno aggiornate.
Domande frequenti sull’art. 166
L'art. 166 è ancora in vigore?
No. L'art. 166, che nella versione originaria del 2008 prevedeva sanzioni specifiche per il preposto in materia di segnaletica, è stato abrogato dal decreto correttivo D.Lgs. 106/2009. Chi lo cita oggi come base di una contestazione fa riferimento a una norma che non esiste più nel testo vigente.
Il preposto può ancora essere sanzionato per la segnaletica?
Sì, ma non in base al Titolo V. Il preposto ha l'obbligo generale, fissato dall'art. 19, di sovrintendere e vigilare sull'osservanza delle disposizioni di sicurezza da parte dei lavoratori, comprese quelle trasmesse con la segnaletica. La violazione di quell'obbligo è punita dall'art. 56, la norma sanzionatoria generale che riguarda il preposto in tutto il decreto.
Chi risponde se in azienda manca la segnaletica di sicurezza?
Il datore di lavoro e il dirigente, ai sensi dell'art. 165: sono loro a dover valutare dove serve la segnaletica, installarla secondo gli allegati e formare i lavoratori. Il preposto entra in gioco quando la segnaletica c'è e viene ignorata, o quando nota una carenza e non la segnala ai superiori.