Titolo V · Capo II — Sanzioni
Art. 166 — Sanzioni a carico dei lavoratori
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 166 chiude il Titolo V ed è una norma breve ma di natura particolare: è l’unica del Titolo dedicato alla segnaletica che si rivolge direttamente al lavoratore.
Co. 1 — Il lavoratore che viola gli obblighi a suo carico in materia di segnaletica di sicurezza è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria.
Il meccanismo va letto insieme all’art. 165, che punisce invece il datore di lavoro e il dirigente per la mancata predisposizione e gestione della segnaletica, e all’art. 20, che fissa gli obblighi generali dei lavoratori: osservare le disposizioni e le istruzioni ricevute e non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione e di controllo. L’art. 166 è la traduzione sanzionatoria di quei doveri quando riguardano i segnali di sicurezza.
Cosa significa in pratica
Il Titolo V distribuisce le responsabilità su due livelli. Da un lato l’azienda deve mettere la segnaletica giusta: cartelli, colori, segnali acustici e luminosi, comunicazioni gestuali, secondo gli obblighi degli artt. 163 e 164. Dall’altro il lavoratore deve rispettarla e non manometterla: è qui che entra l’art. 166.
La differenza di trattamento è precisa e va compresa bene. Il datore di lavoro e il dirigente rispondono in via penale (art. 165); il lavoratore risponde in via amministrativa (art. 166). Non si tratta di un dettaglio formale: significa che il dipendente che ignora un segnale non finisce davanti al giudice penale, ma riceve una sanzione pecuniaria, tipicamente contestata dall’organo di vigilanza in sede di ispezione.
Qualche esempio concreto di condotta che rientra nell’art. 166:
- attraversare un’area delimitata da segnaletica di divieto di accesso perché “si fa prima”;
- rimuovere, coprire o spostare un cartello di pericolo o un segnale di via di fuga senza autorizzazione;
- disattivare o rendere inudibile un segnale acustico di allarme perché considerato fastidioso;
- non seguire le indicazioni gestuali dell’addetto durante una manovra di sollevamento o di retromarcia.
Sono comportamenti che a prima vista sembrano piccoli, ma che azzerano l’utilità di un sistema di segnaletica costruito e pagato dall’azienda. La segnaletica esiste proprio per governare il rischio residuo, quello che non si è potuto eliminare alla fonte: aggirarla riporta il pericolo al punto di partenza, spesso proprio nel momento in cui serve di più.
Va detto con chiarezza che l’art. 166 non trasferisce sul lavoratore la responsabilità dell’azienda. Se la segnaletica manca, è illeggibile o non conforme, il problema resta a monte e chiama in causa il datore di lavoro. La sanzione al lavoratore presuppone che i segnali siano stati correttamente predisposti e che il dipendente sia stato informato e formato sul loro significato, come richiede l’art. 164: senza formazione adeguata, difficilmente si può contestare al lavoratore la violazione.
Obblighi e soggetti coinvolti
- Lavoratore: unico destinatario della sanzione dell’art. 166. È tenuto a osservare la segnaletica e a non rimuovere o alterare i dispositivi di segnalazione, in coerenza con gli obblighi generali dell’art. 20.
- Datore di lavoro e dirigente: non sono toccati da questo articolo, ma dall’art. 165; a loro spetta predisporre la segnaletica e garantire informazione e formazione.
- Preposto: pur non essendo il destinatario diretto della sanzione, ha il compito di vigilare sul rispetto delle regole e di segnalare le inosservanze, restando snodo pratico dell’effettività della norma.
- Organo di vigilanza (ASL/INL): accerta la violazione e applica la sanzione amministrativa pecuniaria in sede ispettiva.
Sul piano sistematico, l’art. 166 va tenuto distinto dall’art. 59, che è la norma generale sulle sanzioni a carico dei lavoratori per la violazione degli obblighi dell’art. 20 nell’intero Testo Unico. L’art. 166 è la disposizione speciale che riguarda specificamente la segnaletica del Titolo V.
Errori comuni
- Pensare che le multe della sicurezza colpiscano solo l’azienda. L’art. 166 dimostra il contrario: il lavoratore che ignora o manomette la segnaletica risponde in prima persona, con una sanzione a suo carico.
- Confondere sanzione penale e amministrativa. Al lavoratore si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, non l’arresto o l’ammenda previsti per il datore di lavoro: capovolgere i piani porta a contestazioni errate.
- Sanzionare il lavoratore quando la segnaletica è carente. Se i segnali mancano, sono illeggibili o il lavoratore non è stato formato, la responsabilità torna a monte: l’art. 166 presuppone un sistema di segnaletica correttamente predisposto e conosciuto.
- Trascurare la formazione sulla segnaletica. L’art. 164 impone di formare i lavoratori sul significato dei segnali; senza quella formazione la contestazione della violazione è fragile, oltre a essere ingiusta nella sostanza.
Domande frequenti sull’art. 166
Chi paga la sanzione dell'art. 166, il lavoratore o l'azienda?
La paga il lavoratore in prima persona: l'art. 166 individua come destinatario proprio il singolo che non rispetta gli obblighi in materia di segnaletica. È una delle poche norme del Testo Unico che colpisce direttamente il dipendente, non il datore di lavoro o il dirigente.
Che tipo di sanzione prevede l'art. 166?
Una sanzione amministrativa pecuniaria, non penale: non c'è arresto né ammenda, ma il pagamento di una somma di denaro. Questo distingue la posizione del lavoratore da quella del datore di lavoro e del dirigente, puniti in via penale dall'art. 165 per gli obblighi loro riferibili.
Quali comportamenti fanno scattare la sanzione?
In sostanza il non osservare la segnaletica di sicurezza e il rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di segnalazione, in violazione degli obblighi generali del lavoratore previsti dall'art. 20. Un segnale di divieto ignorato o un cartello coperto o spostato rientrano in questa casistica.