Titolo VIII · Capo II — Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro
Art. 196 — Sorveglianza sanitaria
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 196 chiude il tema della tutela della salute nel Capo dedicato al rumore, collegando la valutazione del rischio agli accertamenti sanitari sul singolo lavoratore. Si compone di due commi:
Co. 1 — Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione. La sorveglianza è effettuata dal medico competente, secondo le regole generali dell’articolo 41. Co. 2 — La sorveglianza è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta e qualora il medico competente ne confermi l’opportunità.
La norma va letta insieme all’art. 189, che fissa le soglie: i valori inferiori di azione sono LEX,8h di 80 dB(A) e picco di 135 dB(C); i valori superiori di azione sono LEX,8h di 85 dB(A) e picco di 137 dB(C). È il superamento di queste soglie, misurato nella valutazione del rischio rumore, a far scattare l’obbligo.
Cosa significa in pratica
L’ipoacusia da rumore è una delle malattie professionali più denunciate in Italia, ed è irreversibile: quando l’udito si è danneggiato non torna indietro. Per questo il legislatore lega la sorveglianza sanitaria a una soglia precisa e non alla discrezionalità dell’azienda.
Il meccanismo è a due livelli:
- Sopra i valori superiori di azione (85 dB(A)): la sorveglianza è obbligatoria e automatica. Il datore di lavoro deve inserire il lavoratore nel protocollo sanitario del medico competente, che di norma prevede una visita con esame audiometrico. Non serve alcuna richiesta del lavoratore: basta il dato di esposizione emerso dalla fonometria.
- Tra i valori inferiori e superiori di azione (tra 80 e 85 dB(A)): la sorveglianza è facoltativa e attivabile. Scatta se il lavoratore la chiede e il medico competente ritiene che sia opportuna, per esempio in presenza di suscettibilità individuale, patologie pregresse o assunzione di farmaci ototossici.
In concreto: se in un reparto di stampaggio la valutazione del rumore restituisce un LEX,8h di 88 dB(A) per gli addetti alle presse, quei lavoratori vanno in sorveglianza sanitaria a prescindere. Se un magazziniere che opera vicino ai muletti sta a 82 dB(A), non è obbligato, ma può chiedere la visita e il medico decide.
Un punto che genera confusione: la sorveglianza sanitaria non abbassa l’esposizione. Serve a intercettare precocemente i danni all’udito e a segnalare i lavoratori più suscettibili, ma le misure di prevenzione — riduzione alla fonte, insonorizzazione, otoprotettori — restano un obbligo autonomo. Chi pensa di “coprirsi” mandando tutti dal medico competente e trascurando i DPI ha capito la norma al contrario.
Obblighi e soggetti coinvolti
- Datore di lavoro: attiva la sorveglianza per gli esposti sopra i valori superiori di azione, garantisce che il medico competente disponga dei dati di esposizione della valutazione del rischio, e adotta le misure conseguenti ai giudizi di idoneità.
- Medico competente: definisce il protocollo (tipicamente audiometria), stabilisce la periodicità delle visite ai sensi dell’art. 41, esprime il giudizio di idoneità alla mansione e istituisce e aggiorna la cartella sanitaria e di rischio. Valuta inoltre l’opportunità della sorveglianza per i lavoratori nella fascia intermedia.
- Lavoratore: si sottopone alle visite e, se rientra tra i valori inferiori e superiori di azione, può richiedere l’accertamento.
- RSPP e RLS: concorrono a mantenere allineati valutazione del rischio, misure tecniche e protocollo sanitario, tema tipico della riunione periodica.
Quando il medico competente rileva un’alterazione dell’udito riconducibile all’esposizione professionale, il datore di lavoro è tenuto a rivedere la valutazione del rischio e le misure adottate: la sorveglianza sanitaria non è un adempimento a sé, ma un anello del ciclo di prevenzione previsto per il rumore e, più in generale, per gli agenti fisici del Titolo VIII.
Errori comuni
- Attivare la sorveglianza in base alle mansioni “a occhio”: l’obbligo nasce dal dato misurato nella fonometria, non da una stima. Senza valutazione del rumore aggiornata non si sa chi supera gli 85 dB(A) e la sorveglianza rischia di essere incompleta.
- Confondere i valori di azione con il valore limite: i valori limite di esposizione (87 dB(A)) fissano un tetto invalicabile, ma la sorveglianza sanitaria scatta molto prima, già ai valori superiori di azione. Ancorare tutto alla soglia più alta significa lasciare scoperti lavoratori che vanno già seguiti.
- Ignorare le richieste dei lavoratori nella fascia intermedia: tra 80 e 85 dB(A) la visita non è automatica, ma se il lavoratore la chiede e il medico la ritiene opportuna diventa dovuta. Rifiutarla è una violazione.
- Trattare la visita come alternativa ai DPI: mandare i lavoratori dal medico competente non sostituisce l’obbligo di fornire e far usare gli otoprotettori né quello di ridurre il rumore alla fonte.
- Non dare seguito ai giudizi di idoneità: prescrizioni, limitazioni o segnalazioni di ipoacusia iniziale richiedono azioni concrete sulla mansione e sulle misure di protezione, non solo l’archiviazione dell’esito.
Domande frequenti sull’art. 196
Chi deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria per il rumore?
La sorveglianza è obbligatoria per i lavoratori la cui esposizione supera i valori superiori di azione (LEX,8h di 85 dB(A) o picco di 137 dB(C)). Per chi si colloca tra i valori inferiori e superiori di azione, la sorveglianza è attivata su richiesta del lavoratore e quando il medico competente ne conferma l'opportunità.
Ogni quanto va ripetuta la visita per l'esposizione al rumore?
La periodicità è stabilita dal medico competente in base al livello di esposizione, all'età del lavoratore e agli esiti degli accertamenti precedenti, ai sensi dell'art. 41. Nella prassi la visita audiometrica è annuale o biennale, ma il medico può indicare cadenze diverse motivandole nel protocollo sanitario.
La sorveglianza sanitaria sostituisce i tappi e le cuffie antirumore?
No. La sorveglianza sanitaria è una misura di controllo dello stato di salute, non una misura di prevenzione. Resta pieno l'obbligo di ridurre l'esposizione alla fonte e di fornire e far usare i DPI uditivi previsti dall'art. 193: i due piani non sono alternativi ma complementari.
Approfondisci
- ArticoloArt. 189 — Valori limite di esposizione e valori di azione
- ArticoloArt. 190 — Valutazione del rischio
- ArticoloArt. 193 — Uso dei dispositivi di protezione individuali
- ArticoloArt. 41 — Sorveglianza sanitaria
- GlossarioRumore
- GuidaValutazione del rumore: fonometrie e misure
- GlossarioMedico competente