Titolo I · Capo III — Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro · Sezione I — Misure di tutela e obblighi
Art. 17 — Obblighi del datore di lavoro non delegabili
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 17 stabilisce che il datore di lavoro non può delegare due attività:
a) la valutazione di tutti i rischi, con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28 (il DVR); b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP).
Tutto qui: due lettere, una delle norme più importanti dell’intero Testo Unico.
Cosa significa in pratica
Il decreto ammette che il datore di lavoro distribuisca compiti e responsabilità attraverso la delega di funzioni dell’art. 16. Ma su due attività il legislatore ha voluto un punto fermo: chi ha il potere decisionale e di spesa deve tenersi la responsabilità di conoscere i rischi della propria azienda e di scegliere chi lo affianca nella prevenzione.
La logica è concreta. La valutazione dei rischi è la fotografia da cui discende ogni altra misura: se la fotografia la scatta qualcun altro, il datore di lavoro potrebbe sostenere di “non sapere” — e proprio questo la norma vuole impedire. Lo stesso vale per il RSPP: è il consulente tecnico principale del datore di lavoro, e la scelta di chi ricopre quel ruolo non può essere scaricata a valle.
Attenzione a un equivoco frequente: non delegabile non significa “da fare da soli”. Il datore di lavoro:
- può (e nella pratica quasi sempre deve) farsi supportare da RSPP, medico competente, consulenti esterni per l’analisi tecnica dei rischi;
- deve però partecipare alle scelte, condividere il metodo e firmare il documento assumendosene la paternità.
I tribunali sono costanti su questo punto: un DVR “comprato” e mai letto non protegge nessuno, a partire da chi lo ha firmato.
Obblighi e soggetti coinvolti
- Datore di lavoro: unico destinatario dell’obbligo. Nelle società, è tale chi ha i poteri decisionali e di spesa effettivi (art. 2, co. 1, lett. b), tipicamente individuato dal consiglio di amministrazione.
- RSPP e medico competente: collaborano alla valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 29, ma la titolarità resta del datore di lavoro.
- RLS: va consultato preventivamente sulla valutazione dei rischi (art. 50).
- Dirigenti delegati: possono ricevere qualsiasi altra funzione prevenzionistica, mai queste due.
Errori comuni
- Delegare il DVR nella delega di funzioni. Una delega ex art. 16 che includa “la valutazione dei rischi” è nulla in quella parte: in caso di infortunio la responsabilità torna comunque in capo al datore di lavoro.
- Far firmare il DVR solo al consulente. Il documento deve avere data certa e la firma del datore di lavoro; quella del consulente non la sostituisce.
- Confondere RSPP interno ed esterno con la delega. Scegliere un RSPP esterno non è una delega: la designazione resta un atto personale del datore di lavoro, con verifica dei requisiti dell’art. 32.
- Dimenticare l’aggiornamento. L’obbligo non si esaurisce con la prima stesura: la valutazione va ripetuta a ogni modifica significativa (art. 29, co. 3), e anche questa attività resta non delegabile.
Domande frequenti sull’art. 17
Il datore di lavoro può delegare la redazione del DVR a un consulente?
Può farsi aiutare da consulenti, dal RSPP e dal medico competente per la parte tecnica, ma la responsabilità della valutazione dei rischi resta sua e non è trasferibile: la firma e le scelte di fondo del DVR sono del datore di lavoro, anche quando il documento è materialmente scritto da altri.
La nomina del RSPP può rientrare in una delega di funzioni ex art. 16?
No. L'art. 17 esclude espressamente la designazione del RSPP dalla delega di funzioni: un dirigente delegato può gestire molti adempimenti, ma la scelta del responsabile del servizio di prevenzione e protezione spetta solo al datore di lavoro.
Cosa succede se l'azienda non ha il DVR?
Oltre alle sanzioni penali dell'art. 55, la mancanza del DVR è tra le gravi violazioni dell'Allegato I che possono far scattare la sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 14. In caso di infortunio, l'assenza del documento pesa in modo determinante sulla posizione del datore di lavoro.
Approfondisci
- ArticoloArt. 28 — Oggetto della valutazione dei rischi
- ArticoloArt. 29 — Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
- ArticoloArt. 16 — Delega di funzioni
- ArticoloArt. 18 — Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
- GuidaCome redigere il DVR passo dopo passo
- GuidaNomina dell’RSPP: requisiti, lettera e responsabilità
- GlossarioDatore di lavoro