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TUS

Titolo I · Capo III — Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro · Sezione I — Misure di tutela e obblighi

Art. 17 — Obblighi del datore di lavoro non delegabili

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 17 stabilisce che il datore di lavoro non può delegare due attività:

a) la valutazione di tutti i rischi, con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28 (il DVR); b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP).

Tutto qui: due lettere, una delle norme più importanti dell’intero Testo Unico.

Cosa significa in pratica

Il decreto ammette che il datore di lavoro distribuisca compiti e responsabilità attraverso la delega di funzioni dell’art. 16. Ma su due attività il legislatore ha voluto un punto fermo: chi ha il potere decisionale e di spesa deve tenersi la responsabilità di conoscere i rischi della propria azienda e di scegliere chi lo affianca nella prevenzione.

La logica è concreta. La valutazione dei rischi è la fotografia da cui discende ogni altra misura: se la fotografia la scatta qualcun altro, il datore di lavoro potrebbe sostenere di “non sapere” — e proprio questo la norma vuole impedire. Lo stesso vale per il RSPP: è il consulente tecnico principale del datore di lavoro, e la scelta di chi ricopre quel ruolo non può essere scaricata a valle.

Attenzione a un equivoco frequente: non delegabile non significa “da fare da soli”. Il datore di lavoro:

  • può (e nella pratica quasi sempre deve) farsi supportare da RSPP, medico competente, consulenti esterni per l’analisi tecnica dei rischi;
  • deve però partecipare alle scelte, condividere il metodo e firmare il documento assumendosene la paternità.

I tribunali sono costanti su questo punto: un DVR “comprato” e mai letto non protegge nessuno, a partire da chi lo ha firmato.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro: unico destinatario dell’obbligo. Nelle società, è tale chi ha i poteri decisionali e di spesa effettivi (art. 2, co. 1, lett. b), tipicamente individuato dal consiglio di amministrazione.
  • RSPP e medico competente: collaborano alla valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 29, ma la titolarità resta del datore di lavoro.
  • RLS: va consultato preventivamente sulla valutazione dei rischi (art. 50).
  • Dirigenti delegati: possono ricevere qualsiasi altra funzione prevenzionistica, mai queste due.

Errori comuni

  1. Delegare il DVR nella delega di funzioni. Una delega ex art. 16 che includa “la valutazione dei rischi” è nulla in quella parte: in caso di infortunio la responsabilità torna comunque in capo al datore di lavoro.
  2. Far firmare il DVR solo al consulente. Il documento deve avere data certa e la firma del datore di lavoro; quella del consulente non la sostituisce.
  3. Confondere RSPP interno ed esterno con la delega. Scegliere un RSPP esterno non è una delega: la designazione resta un atto personale del datore di lavoro, con verifica dei requisiti dell’art. 32.
  4. Dimenticare l’aggiornamento. L’obbligo non si esaurisce con la prima stesura: la valutazione va ripetuta a ogni modifica significativa (art. 29, co. 3), e anche questa attività resta non delegabile.

Domande frequenti sull’art. 17

  • Il datore di lavoro può delegare la redazione del DVR a un consulente?

    Può farsi aiutare da consulenti, dal RSPP e dal medico competente per la parte tecnica, ma la responsabilità della valutazione dei rischi resta sua e non è trasferibile: la firma e le scelte di fondo del DVR sono del datore di lavoro, anche quando il documento è materialmente scritto da altri.

  • La nomina del RSPP può rientrare in una delega di funzioni ex art. 16?

    No. L'art. 17 esclude espressamente la designazione del RSPP dalla delega di funzioni: un dirigente delegato può gestire molti adempimenti, ma la scelta del responsabile del servizio di prevenzione e protezione spetta solo al datore di lavoro.

  • Cosa succede se l'azienda non ha il DVR?

    Oltre alle sanzioni penali dell'art. 55, la mancanza del DVR è tra le gravi violazioni dell'Allegato I che possono far scattare la sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 14. In caso di infortunio, l'assenza del documento pesa in modo determinante sulla posizione del datore di lavoro.