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TUS

Titolo I · Capo III — Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro · Sezione VI — Gestione delle emergenze

Art. 43 — Disposizioni generali

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 43 apre la Sezione VI del Capo III, dedicata alla gestione delle emergenze, e fissa l’impianto generale che gli articoli successivi (44, 45 e 46) sviluppano per il diritto di allontanamento, il primo soccorso e la prevenzione incendi. In sintesi:

Co. 1 — Ai fini delle emergenze, il datore di lavoro: a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza; b) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, evacuazione, salvataggio, primo soccorso e gestione dell’emergenza (i lavoratori di cui all’art. 18, co. 1, lett. b)); c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare; d) programma gli interventi e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare l’attività o mettersi al sicuro abbandonando immediatamente il luogo di lavoro; e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave e immediato e nell’impossibilità di contattare il superiore gerarchico, possa prendere misure adeguate per evitarne le conseguenze, in base alle proprie conoscenze e ai mezzi tecnici disponibili; e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio e al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro; l’obbligo riguarda anche gli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.

Co. 2 — Le designazioni degli addetti tengono conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva, secondo i criteri previsti dai decreti attuativi richiamati dall’art. 46.

Co. 3 — I lavoratori non possono rifiutare la designazione, se non per giustificato motivo. Gli addetti devono essere formati, in numero sufficiente e dotati di attrezzature adeguate.

Co. 4 — Il datore di lavoro, salvo eccezioni debitamente motivate, deve astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere l’attività in una situazione in cui persiste un pericolo grave e immediato.

Cosa significa in pratica

L’art. 43 traduce un principio semplice: l’emergenza non si improvvisa. Quando scatta un incendio, un malore o una fuga di gas, tutto ciò che funziona è stato deciso prima — chi chiama i soccorsi, chi prende l’estintore, chi guida l’esodo, da quale uscita. La norma chiede al datore di lavoro esattamente questo lavoro preventivo, che nella pratica si concretizza in tre blocchi.

Primo: la squadra. Ogni azienda, anche un ufficio con tre dipendenti, deve avere addetti antincendio e primo soccorso designati per iscritto e formati con i corsi previsti dai decreti attuativi: i livelli 1, 2 e 3 del corso antincendio secondo il DM 2 settembre 2021 e i gruppi A, B e C del primo soccorso secondo il DM 388/2003. “Numero sufficiente” va letto in concreto: se l’azienda lavora su due turni, servono addetti su entrambi; se ha tre sedi, servono in tutte e tre. Un unico addetto che va in ferie ad agosto lasciando lo stabilimento scoperto è una designazione solo formale. La guida alla designazione degli addetti alle emergenze entra nel dettaglio operativo.

Secondo: il piano. Rapporti con i servizi pubblici (115, 118, numeri interni, chi chiama e cosa dice), informazione ai lavoratori esposti, istruzioni per l’esodo: sono gli ingredienti del piano di emergenza ed evacuazione, da verificare periodicamente con la prova di evacuazione. La lettera c) merita attenzione: l’informazione va data a tutti i lavoratori potenzialmente esposti, compresi appaltatori e visitatori abituali, non solo agli addetti.

Terzo: i mezzi. La lettera e-bis), aggiunta nel 2009, collega i mezzi di estinzione alla valutazione del rischio incendio: non basta “avere gli estintori”, devono essere della classe giusta, nel numero giusto, funzionanti e utilizzabili nelle condizioni reali del luogo di lavoro (si pensi a un locale con quadri elettrici o a un deposito di solventi). Sul dimensionamento pratico: estintori, quanti e dove.

Le lettere d) ed e) e il comma 4 completano il quadro dal lato dei lavoratori: davanti a un pericolo grave e immediato che non può essere evitato, chiunque deve poter interrompere il lavoro e mettersi in salvo, e persino agire di propria iniziativa se il superiore non è raggiungibile. È la premessa dell’art. 44, che vieta qualsiasi pregiudizio verso chi si allontana. Il comma 4 chiude il cerchio: finché il pericolo persiste, non si può ordinare il rientro — l’eccezione “debitamente motivata” riguarda situazioni particolari (si pensi alle squadre di soccorso), non la normale produzione.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro: destinatario principale dell’articolo; la designazione degli addetti è tra gli obblighi che l’art. 18 pone a suo carico, e nelle aziende minori può svolgere direttamente i compiti di emergenza alle condizioni dell’art. 34.
  • Dirigenti: condividono gli obblighi organizzativi nell’ambito delle loro attribuzioni.
  • Addetti antincendio e primo soccorso: non possono rifiutare l’incarico senza giustificato motivo; hanno diritto a formazione, aggiornamento e attrezzature adeguate.
  • Lavoratori: destinatari dell’informazione sulle misure di emergenza e titolari del diritto di mettersi in salvo in caso di pericolo grave e immediato.
  • RLS: va consultato sulla designazione degli addetti alle emergenze ai sensi dell’art. 50.

Errori comuni

  1. Squadra “di carta”: addetti designati anni fa, nel frattempo dimessi o trasferiti, senza aggiornare nomine e formazione. In sede ispettiva conta la copertura effettiva di turni e sedi, non l’elenco in archivio.
  2. Designazione senza consultazione del RLS: la nomina degli addetti è tra i casi di consultazione obbligatoria; saltarla vizia il percorso.
  3. Informazione limitata alla squadra di emergenza: la lettera c) impone di informare tutti i lavoratori esposti; il neoassunto che al primo giorno non sa dov’è il punto di raccolta è una violazione tipica.
  4. Estintori scollegati dalla valutazione: mezzi di classe inadeguata rispetto ai materiali presenti, o piani antincendio mai riallineati dopo un cambio di layout o di lavorazioni.
  5. Ordinare il rientro troppo presto: richiamare i lavoratori nei locali dopo un allarme, senza aver verificato la cessazione del pericolo, viola direttamente il comma 4.

Domande frequenti sull’art. 43

  • Un lavoratore può rifiutare la nomina ad addetto antincendio o primo soccorso?

    No, salvo giustificato motivo: lo dice espressamente il comma 3 dell'art. 43. Un motivo valido può essere, ad esempio, una condizione di salute incompatibile con i compiti richiesti, documentata dal medico competente. La semplice indisponibilità o il timore di responsabilità non bastano: in cambio, il lavoratore designato ha diritto a formazione, attrezzature adeguate e a operare in una squadra dimensionata correttamente.

  • Quanti addetti alle emergenze devono essere designati?

    Il decreto non fissa un numero: gli addetti devono essere in numero sufficiente rispetto alle dimensioni dell'azienda e ai rischi specifici, tenendo conto di turni, reparti e sedi. In pratica occorre garantire che in ogni momento in cui c'è personale al lavoro sia presente almeno un addetto formato per ciascuna emergenza, con i criteri di dettaglio dei decreti attuativi richiamati dagli artt. 45 e 46.

  • Il lavoratore che abbandona il posto di lavoro durante un'emergenza può essere sanzionato?

    No. L'art. 43 impone al datore di lavoro di programmare gli interventi proprio perché i lavoratori possano cessare l'attività e mettersi al sicuro in caso di pericolo grave e immediato inevitabile, e l'art. 44 esclude qualsiasi pregiudizio per chi si allontana in quelle condizioni. Il datore di lavoro, anzi, deve astenersi dal chiedere la ripresa del lavoro finché il pericolo persiste.

  • Cosa chiede l'art. 43 sui mezzi di estinzione?

    La lettera e-bis) del comma 1 richiede che i mezzi di estinzione siano idonei alla classe di incendio e al livello di rischio del luogo di lavoro, considerando anche le condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo copre estintori portatili e impianti fissi, manuali o automatici, individuati in coerenza con la valutazione del rischio incendio.