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TUS

Titolo I · Capo III — Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro · Sezione VI — Gestione delle emergenze

Art. 43 — Disposizioni generali

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 43 apre la Sezione VI del Capo III, dedicata alla gestione delle emergenze, e fissa l’impianto generale che gli articoli successivi (44, 45 e 46) sviluppano per il diritto di allontanamento, il primo soccorso e la prevenzione incendi. In sintesi:

Co. 1 — Ai fini delle emergenze, il datore di lavoro: a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza; b) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, evacuazione, salvataggio, primo soccorso e gestione dell’emergenza (i lavoratori di cui all’art. 18, co. 1, lett. b)); c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare; d) programma gli interventi e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare l’attività o mettersi al sicuro abbandonando immediatamente il luogo di lavoro; e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave e immediato e nell’impossibilità di contattare il superiore gerarchico, possa prendere misure adeguate per evitarne le conseguenze, in base alle proprie conoscenze e ai mezzi tecnici disponibili; e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio e al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro; l’obbligo riguarda anche gli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.

Co. 2 — Le designazioni degli addetti tengono conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva, secondo i criteri previsti dai decreti attuativi richiamati dall’art. 46.

Co. 3 — I lavoratori non possono rifiutare la designazione, se non per giustificato motivo. Gli addetti devono essere formati, in numero sufficiente e dotati di attrezzature adeguate.

Co. 4 — Il datore di lavoro, salvo eccezioni debitamente motivate, deve astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere l’attività in una situazione in cui persiste un pericolo grave e immediato.

Cosa significa in pratica

L’art. 43 traduce un principio semplice: l’emergenza non si improvvisa. Quando scatta un incendio, un malore o una fuga di gas, tutto ciò che funziona è stato deciso prima — chi chiama i soccorsi, chi prende l’estintore, chi guida l’esodo, da quale uscita. La norma chiede al datore di lavoro esattamente questo lavoro preventivo, che nella pratica si concretizza in tre blocchi.

Primo: la squadra. Ogni azienda, anche un ufficio con tre dipendenti, deve avere addetti antincendio e primo soccorso designati per iscritto e formati con i corsi previsti dai decreti attuativi: i livelli 1, 2 e 3 del corso antincendio secondo il DM 2 settembre 2021 e i gruppi A, B e C del primo soccorso secondo il DM 388/2003. “Numero sufficiente” va letto in concreto: se l’azienda lavora su due turni, servono addetti su entrambi; se ha tre sedi, servono in tutte e tre. Un unico addetto che va in ferie ad agosto lasciando lo stabilimento scoperto è una designazione solo formale. La guida alla designazione degli addetti alle emergenze entra nel dettaglio operativo.

Secondo: il piano. Rapporti con i servizi pubblici (115, 118, numeri interni, chi chiama e cosa dice), informazione ai lavoratori esposti, istruzioni per l’esodo: sono gli ingredienti del piano di emergenza ed evacuazione, da verificare periodicamente con la prova di evacuazione. La lettera c) merita attenzione: l’informazione va data a tutti i lavoratori potenzialmente esposti, compresi appaltatori e visitatori abituali, non solo agli addetti.

Terzo: i mezzi. La lettera e-bis), aggiunta nel 2009, collega i mezzi di estinzione alla valutazione del rischio incendio: non basta “avere gli estintori”, devono essere della classe giusta, nel numero giusto, funzionanti e utilizzabili nelle condizioni reali del luogo di lavoro (si pensi a un locale con quadri elettrici o a un deposito di solventi). Sul dimensionamento pratico: estintori, quanti e dove.

Le lettere d) ed e) e il comma 4 completano il quadro dal lato dei lavoratori: davanti a un pericolo grave e immediato che non può essere evitato, chiunque deve poter interrompere il lavoro e mettersi in salvo, e persino agire di propria iniziativa se il superiore non è raggiungibile. È la premessa dell’art. 44, che vieta qualsiasi pregiudizio verso chi si allontana. Il comma 4 chiude il cerchio: finché il pericolo persiste, non si può ordinare il rientro — l’eccezione “debitamente motivata” riguarda situazioni particolari (si pensi alle squadre di soccorso), non la normale produzione.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro: destinatario principale dell’articolo; la designazione degli addetti è tra gli obblighi che l’art. 18 pone a suo carico, e nelle aziende minori può svolgere direttamente i compiti di emergenza alle condizioni dell’art. 34.
  • Dirigenti: condividono gli obblighi organizzativi nell’ambito delle loro attribuzioni.
  • Addetti antincendio e primo soccorso: non possono rifiutare l’incarico senza giustificato motivo; hanno diritto a formazione, aggiornamento e attrezzature adeguate.
  • Lavoratori: destinatari dell’informazione sulle misure di emergenza e titolari del diritto di mettersi in salvo in caso di pericolo grave e immediato.
  • RLS: va consultato sulla designazione degli addetti alle emergenze ai sensi dell’art. 50.

Errori comuni

  1. Squadra “di carta”: addetti designati anni fa, nel frattempo dimessi o trasferiti, senza aggiornare nomine e formazione. In sede ispettiva conta la copertura effettiva di turni e sedi, non l’elenco in archivio.
  2. Designazione senza consultazione del RLS: la nomina degli addetti è tra i casi di consultazione obbligatoria; saltarla vizia il percorso.
  3. Informazione limitata alla squadra di emergenza: la lettera c) impone di informare tutti i lavoratori esposti; il neoassunto che al primo giorno non sa dov’è il punto di raccolta è una violazione tipica.
  4. Estintori scollegati dalla valutazione: mezzi di classe inadeguata rispetto ai materiali presenti, o piani antincendio mai riallineati dopo un cambio di layout o di lavorazioni.
  5. Ordinare il rientro troppo presto: richiamare i lavoratori nei locali dopo un allarme, senza aver verificato la cessazione del pericolo, viola direttamente il comma 4.

Domande frequenti sull’art. 43

Un lavoratore può rifiutare la nomina ad addetto antincendio o primo soccorso?

No, salvo giustificato motivo: lo dice espressamente il comma 3 dell'art. 43. Un motivo valido può essere, ad esempio, una condizione di salute incompatibile con i compiti richiesti, documentata dal medico competente. La semplice indisponibilità o il timore di responsabilità non bastano: in cambio, il lavoratore designato ha diritto a formazione, attrezzature adeguate e a operare in una squadra dimensionata correttamente.

Quanti addetti alle emergenze devono essere designati?

Il decreto non fissa un numero: gli addetti devono essere in numero sufficiente rispetto alle dimensioni dell'azienda e ai rischi specifici, tenendo conto di turni, reparti e sedi. In pratica occorre garantire che in ogni momento in cui c'è personale al lavoro sia presente almeno un addetto formato per ciascuna emergenza, con i criteri di dettaglio dei decreti attuativi richiamati dagli artt. 45 e 46.

Il lavoratore che abbandona il posto di lavoro durante un'emergenza può essere sanzionato?

No. L'art. 43 impone al datore di lavoro di programmare gli interventi proprio perché i lavoratori possano cessare l'attività e mettersi al sicuro in caso di pericolo grave e immediato inevitabile, e l'art. 44 esclude qualsiasi pregiudizio per chi si allontana in quelle condizioni. Il datore di lavoro, anzi, deve astenersi dal chiedere la ripresa del lavoro finché il pericolo persiste.

Cosa chiede l'art. 43 sui mezzi di estinzione?

La lettera e-bis) del comma 1 richiede che i mezzi di estinzione siano idonei alla classe di incendio e al livello di rischio del luogo di lavoro, considerando anche le condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo copre estintori portatili e impianti fissi, manuali o automatici, individuati in coerenza con la valutazione del rischio incendio.

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