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TUS

Titolo IV · Capo I — Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Art. 98 — Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 98 chiude il cerchio aperto dagli articoli 91 e 92: dopo aver detto cosa fanno il coordinatore per la progettazione (CSP) e il coordinatore per l’esecuzione (CSE), il decreto stabilisce chi può farlo.

Co. 1 — I coordinatori devono possedere uno dei seguenti titoli di studio, sempre accompagnato da un’attestazione di esperienza nel settore delle costruzioni rilasciata da datori di lavoro o committenti: lett. a) laurea magistrale in una delle classi indicate dalla norma (in sostanza gli ambiti dell’ingegneria, dell’architettura e delle scienze agrarie e forestali), più almeno un anno di attività lavorativa nel settore delle costruzioni; lett. b) laurea triennale nelle classi tecniche indicate dalla norma, più almeno due anni di attività nel settore; lett. c) diploma di geometra, perito industriale, perito agrario o agrotecnico, più almeno tre anni di attività nel settore. Co. 2 — Oltre al titolo e all’esperienza, serve l’attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale, a uno specifico corso in materia di sicurezza, organizzato dai soggetti indicati dalla norma (regioni, università, ordini e collegi professionali, INAIL, organismi paritetici e altri enti del sistema prevenzionistico). Contenuti, durata e modalità minime del corso sono fissati dall’Allegato XIV: 120 ore complessive, con parte pratica ed esame finale. Co. 3 — L’attestato non è richiesto per chi, non più in servizio, ha svolto per almeno cinque anni attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio; per chi produce un certificato universitario che documenta il superamento di esami (o di un corso di perfezionamento) i cui programmi coprono i contenuti minimi dell’Allegato XIV; per chi possiede la laurea magistrale in Ingegneria della sicurezza (classe LM-26).

La logica è a tre gradini: un titolo di studio tecnico, un’esperienza reale di cantiere proporzionata al titolo (più il titolo è “alto”, meno anni servono), una formazione specialistica sul mestiere del coordinatore.

Cosa significa in pratica

Il coordinatore per la sicurezza non è un ruolo che si assume per incarico fiduciario: è una qualifica a requisiti chiusi. Se anche uno solo dei tre elementi manca — titolo, esperienza attestata, corso — la nomina è invalida, con conseguenze che ricadono su tutta la filiera del cantiere.

Il punto più delicato nella pratica è l’attestazione dell’esperienza. La norma non si accontenta di un’autodichiarazione: chiede un’attestazione “da parte di datori di lavoro o committenti” che comprovi l’attività lavorativa nel settore delle costruzioni. Per un ingegnere dipendente di un’impresa edile è una lettera del datore di lavoro; per un libero professionista sono le dichiarazioni dei committenti delle pratiche seguite (progetti, direzioni lavori, collaudi, pratiche strutturali). Chi si prepara ad assumere incarichi da coordinatore dovrebbe costruire questo dossier prima, non quando il committente lo chiede.

Il secondo pilastro è il corso di 120 ore con verifica finale — il “corso coordinatori” che il mercato della formazione conosce bene. L’Allegato XIV ne definisce i moduli (giuridico, tecnico, metodologico-organizzativo e una parte pratica su PSC, POS, fascicolo dell’opera e stima dei costi della sicurezza) e prevede l’aggiornamento quinquennale di 40 ore, anche per chi era esonerato dal corso base. È l’aggiornamento l’anello che si spezza più spesso: un tecnico che ha frequentato il corso molti anni fa e non ha mai aggiornato non possiede più il requisito, anche se l’attestato originario è autentico.

Attenzione infine a chi verifica i requisiti. L’art. 98 li fissa, ma è l’art. 90 a imporre al committente o al responsabile dei lavori di designare coordinatori che li possiedono. In un cantiere per la ristrutturazione di una palazzina, il committente che nomina come CSE il progettista di fiducia “perché lo conosce” senza farsi consegnare attestati e curriculum si espone in prima persona: la giurisprudenza tende a trattare la nomina di un coordinatore non qualificato come una nomina mai avvenuta, con tutte le responsabilità che ne discendono. Per il quadro complessivo della figura, vedi la pagina dedicata al coordinatore per la sicurezza.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • CSP e CSE: devono possedere e mantenere i requisiti (titolo, esperienza attestata, corso e aggiornamento quinquennale) e documentarli a chi li incarica; senza requisiti non possono accettare l’incarico, nemmeno “in attesa” di completare il corso.
  • Committente e responsabile dei lavori: verificano i requisiti all’atto della designazione prevista dall’art. 90 e conservano la documentazione; la vigilanza sull’operato dei coordinatori resta disciplinata dall’art. 93.
  • Soggetti formatori: regioni, università, ordini e collegi, INAIL, organismi paritetici e gli altri enti indicati dal comma 2 erogano corso base e aggiornamento nel rispetto dell’Allegato XIV, con verifica finale dell’apprendimento.
  • Organi di vigilanza: in sede ispettiva chiedono attestati, curriculum e aggiornamenti; la carenza dei requisiti travolge la validità della nomina e riapre la posizione del committente.

Errori comuni

  1. Esperienza sì, corso no. Un direttore di cantiere con vent’anni di esperienza ma senza il corso di 120 ore non può fare il coordinatore: i tre requisiti sono cumulativi, non alternativi.
  2. Aggiornamento quinquennale dimenticato. È l’irregolarità più diffusa tra i professionisti: il quinquennio decorre e le 40 ore restano incomplete. Conviene trattarlo come una scadenza di studio, alla pari dei crediti dell’ordine professionale.
  3. Esperienza autodichiarata. Il curriculum firmato dal solo interessato non è l’attestazione richiesta dal comma 1: servono dichiarazioni di datori di lavoro o committenti, meglio se riferite a lavori individuabili.
  4. Confondere i percorsi formativi. Moduli RSPP, formazione dirigenti o corsi generici di sicurezza non sostituiscono il corso dell’Allegato XIV; gli esoneri sono solo quelli tassativi del comma 3.
  5. Nomina senza verifica. Il committente che non acquisisce attestati e attestazioni al momento della designazione rischia di ritrovarsi, in caso di infortunio, con un coordinatore giuridicamente inesistente e la responsabilità di ritorno sulla propria posizione.

Domande frequenti sull’art. 98

Un geometra può fare il coordinatore per la sicurezza?

Sì. Il diploma di geometra (come quello di perito industriale, perito agrario o agrotecnico) è tra i titoli ammessi dal comma 1, lettera c). Servono però anche un'attestazione di almeno tre anni di attività lavorativa nel settore delle costruzioni, rilasciata da datori di lavoro o committenti, e l'attestato del corso specifico di 120 ore con verifica finale.

Il corso da coordinatore di 120 ore scade?

L'attestato in sé non ha una scadenza, ma l'Allegato XIV prevede un aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore. Senza aggiornamento il requisito formativo non è più soddisfatto: il tecnico non può assumere nuovi incarichi di CSP o CSE finché non completa le ore mancanti, e gli incarichi in corso diventano contestabili in sede ispettiva.

Chi è esonerato dal corso specifico in materia di sicurezza?

Il comma 3 esonera tre categorie: chi, non più in servizio, ha svolto per almeno cinque anni attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni come pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio; chi documenta il superamento di esami universitari o di corsi di perfezionamento universitari che coprono i contenuti minimi dell'Allegato XIV; chi possiede la laurea magistrale in Ingegneria della sicurezza (classe LM-26). L'esonero riguarda il corso, non gli altri requisiti del comma 1.

Il corso RSPP vale come corso per coordinatori?

No, sono percorsi distinti con basi normative diverse: i moduli RSPP discendono dall'art. 32, mentre il corso per coordinatori è quello dell'Allegato XIV, con moduli giuridico, tecnico, metodologico e una parte pratica dedicata a PSC, POS e fascicolo dell'opera. Eventuali riconoscimenti di crediti tra i due percorsi vanno verificati caso per caso presso il soggetto formatore, ma un attestato non sostituisce automaticamente l'altro.

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