Titolo IV · Capo II — Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota · Sezione IV — Ponteggi in legname e altre opere provvisionali
Art. 129 — Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 129 detta le regole per le impalcature durante la realizzazione di edifici e opere in conglomerato cementizio (il calcestruzzo armato gettato in opera), cioè nella fase in cui la struttura sale piano dopo piano e i lavoratori operano su casseforme e getti ancora “aperti”.
Co. 1 — Nell’esecuzione di opere a struttura in conglomerato cementizio, quando non si provvede alla costruzione da terra di una normale impalcatura con montanti, prima di iniziare l’erezione delle casseforme per il getto dei pilastri perimetrali deve essere sistemato, in corrispondenza del piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo, avente larghezza utile di almeno m 1,20. Co. 2 — Le armature di sostegno del cassero per il getto della successiva soletta o della trave perimetrale non devono essere lasciate sporgere dal filo del fabbricato più di 40 centimetri, quanto serve all’affrancamento della sponda esterna del cassero. Come sotto ponte può servire l’impalcato o ponte a sbalzo costruito in corrispondenza del piano sottostante. Co. 3 — In corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, all’altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materiali dall’alto. Tale protezione può essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, se offre le stesse garanzie di sicurezza, oppure con la segregazione dell’area sottostante.
In sintesi: quando si costruisce in cemento armato e non c’è un ponteggio tradizionale da terra, la sicurezza in quota si affida a un ponte a sbalzo che segue il fronte del getto, mentre chi passa in basso è protetto da una mantovana.
Cosa significa in pratica
Il cantiere di una struttura in calcestruzzo armato ha una dinamica particolare: l’edificio non esiste ancora, cresce un piano alla volta e ogni solaio diventa a sua volta il piano di lavoro per erigere quello successivo. In questo scenario montare da terra un ponteggio con montanti che arrivi fino all’ultimo impalcato non è sempre possibile né conveniente. La norma prende atto di questa realtà e disciplina l’alternativa: il ponte di sicurezza a sbalzo, che aggetta dal fronte dell’edificio in corrispondenza del piano su cui si sta lavorando.
Le condizioni tecniche sono tre e vanno lette insieme:
- Il ponte a sbalzo largo almeno 1,20 metri. Deve essere allestito prima di iniziare a montare le casseforme dei pilastri perimetrali, cioè prima che nasca il rischio di caduta verso l’esterno lungo il bordo del fabbricato. La larghezza utile di 1,20 m garantisce uno spazio di lavoro e di transito effettivo, non un semplice camminamento di fortuna.
- Il limite di 40 centimetri per le armature del cassero. Le strutture provvisorie che sostengono il cassero della soletta o della trave perimetrale non possono sporgere oltre 40 cm dal filo del fabbricato: quanto basta ad affrancare la sponda esterna, non di più. È un limite che tiene ordinato e prevedibile il bordo dell’opera, evitando ingombri a sbalzo che moltiplicherebbero i punti di inciampo e di caduta. La norma chiarisce anche che l’impalcato o il ponte a sbalzo del piano sottostante può fungere da sotto ponte di riserva, con la stessa logica di sottoponte di sicurezza dell’art. 128.
- La mantovana a protezione di chi sta sotto. All’altezza del solaio del piano terreno, dove passano o sostano persone, va montato un impalcato di sicurezza inclinato — la mantovana — che intercetta ciò che cade dall’alto. Dove la mantovana non è praticabile, la norma ammette due equivalenti: una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, purché dia le stesse garanzie, oppure la segregazione dell’area sottostante così che nessuno vi transiti.
Il rischio governato da questo articolo è quindi duplice, come in gran parte delle opere provvisionali di cantiere: la caduta dall’alto di chi lavora sul fronte del getto e la caduta di materiali verso le zone di transito più in basso. Nella pratica queste misure vanno progettate a monte, tipicamente nel Pi.M.U.S. e nel piano operativo di sicurezza, e non improvvisate quando il getto è già in corso.
Obblighi e soggetti coinvolti
- Datore di lavoro dell’impresa esecutrice: deve garantire che, in assenza di impalcatura da terra, sia allestito il ponte di sicurezza a sbalzo prima del montaggio delle casseforme, che le armature del cassero rispettino il limite di sporgenza e che la mantovana (o un equivalente) protegga i luoghi di transito.
- Dirigente e preposto: sovrintendono all’esecuzione e vigilano affinché il ponte a sbalzo e la mantovana siano in opera prima delle fasi a rischio e non vengano rimossi durante il getto per fare spazio a casseri e materiali.
- Chi monta e smonta le opere provvisionali: realizza il ponte a sbalzo e la mantovana secondo le regole tecniche sui ponteggi e le indicazioni del Pi.M.U.S.
- Coordinatore per la sicurezza in presenza di più imprese: verifica che la sequenza — ponte a sbalzo, limiti del cassero, mantovana — sia coerente con il piano di sicurezza e coordinamento e con la gestione delle interferenze in cantiere.
Come per tutte le opere provvisionali, si tratta di protezioni collettive: hanno priorità sui dispositivi individuali, secondo la logica del Testo Unico che chiede prima di contenere il rischio alla fonte e solo dopo di proteggere il singolo con imbracature e ancoraggi nei lavori in quota.
Errori comuni
- Allestire il ponte a sbalzo dopo aver montato le casseforme. La norma è esplicita: il ponte va sistemato prima di iniziare l’erezione dei casseri dei pilastri perimetrali. Invertire l’ordine espone i lavoratori proprio nella fase più critica.
- Ridurre la larghezza utile sotto 1,20 metri. Un ponte a sbalzo stretto “per contenere lo sbalzo” viola il comma 1 e riduce lo spazio sicuro di lavoro e transito lungo il fronte del getto.
- Lasciare sporgere le armature del cassero oltre i 40 centimetri. Superare quel limite crea ingombri a sbalzo non protetti e aumenta i punti di caduta e inciampo sul bordo dell’edificio.
- Rinunciare alla mantovana senza un equivalente reale. Ometterla dove ci sono transito o stazionamento è ammesso solo se la si sostituisce con una chiusura continua in graticci di pari efficacia o con la segregazione dell’area: non basta apporre un cartello.
- Trattare il ponte del piano sottostante come opzionale. Il comma 2 lo indica come possibile sotto ponte di riserva: smontarlo troppo presto priva il piano di lavorazione della sua rete di sicurezza inferiore.
Domande frequenti sull’art. 129
Quando è obbligatorio il ponte di sicurezza a sbalzo dell'art. 129?
Scatta nelle opere a struttura in conglomerato cementizio quando non si costruisce da terra una normale impalcatura con montanti. In quel caso, prima di montare le casseforme per il getto dei pilastri perimetrali, in corrispondenza del piano raggiunto va sistemato un regolare ponte di sicurezza a sbalzo, con larghezza utile di almeno 1,20 metri.
Di quanto possono sporgere le armature di sostegno del cassero?
Le armature di sostegno del cassero per il getto della soletta successiva o della trave perimetrale non devono sporgere dal filo del fabbricato più di 40 centimetri, quanto serve ad affrancare la sponda esterna del cassero. Come sotto ponte può servire l'impalcato o il ponte a sbalzo già costruito in corrispondenza del piano sottostante.
Che cos'è la mantovana prevista dall'art. 129?
È un impalcato di sicurezza da collocare, in corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento, all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, per proteggere dalla caduta di materiali dall'alto. Può essere sostituita da una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, a parità di garanzie, o dalla segregazione dell'area sottostante.
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