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TUS

Titolo XIII

Art. 306 — Disposizioni finali

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 306 chiude il Testo Unico. Non introduce obblighi nuovi: fissa quando il decreto e alcune sue parti diventano applicabili e da dove arrivano le risorse per attuarlo.

Co. 1 — Il decreto entra in vigore il 15 maggio 2008, ossia trenta giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, fatte salve le disposizioni per le quali lo stesso articolo prevede un’efficacia differita. Co. 2 — Le disposizioni in materia di valutazione dei rischi — segnatamente l’art. 17, comma 1, lettera a) e l’art. 28, con tutte le norme che ad essi rinviano — non hanno effetto immediato ma decorrono da un momento successivo, più volte prorogato dal legislatore nei mesi seguenti. Stress lavoro-correlato — l’obbligo di valutare questo rischio specifico, introdotto dall’art. 28, è fatto decorrere da una data differita (31 dicembre 2010), in attesa delle indicazioni della Commissione consultiva permanente. Copertura finanziaria — la norma individua gli oneri derivanti dall’attuazione del decreto e i relativi mezzi di copertura a carico del bilancio dello Stato, con la clausola di invarianza per le attività che non comportano nuove spese.

Chi legge oggi il decreto trova quasi tutti questi termini ormai scaduti: le date differite sono passate da anni e le disposizioni sono pienamente efficaci. L’articolo conserva però un valore storico e interpretativo, perché spiega perché in una prima fase alcuni obblighi non erano ancora esigibili.

Cosa significa in pratica

Per un’azienda che opera nel 2026 l’art. 306 non genera adempimenti diretti: tutte le disposizioni del Testo Unico sono in vigore e nessun termine di efficacia differita è ancora aperto. La sua utilità è di contesto e di memoria normativa.

Serve, per esempio, quando si ragiona su fatti risalenti. Se un contenzioso o una perizia riguardano un infortunio avvenuto nella seconda metà del 2008 o nel 2009, la domanda “quel preciso obbligo era già efficace a quella data?” trova risposta proprio qui: l’entrata in vigore generale è il 15 maggio 2008, ma gli obblighi legati al DVR e alla valutazione dei rischi seguivano il calendario differito richiamato da questa norma. È una distinzione che può pesare nel giudizio sulla posizione del datore di lavoro per quel periodo di transizione.

C’è poi il tema dello stress lavoro-correlato. Molti ricordano che questo rischio “è entrato più tardi”: la ragione è tecnica e sta qui. Il legislatore ha voluto attendere le indicazioni metodologiche della Commissione consultiva prima di rendere esigibile l’obbligo, fissandone la decorrenza al 31 dicembre 2010. Da quella data la valutazione dello stress non è un’appendice facoltativa ma una componente ordinaria del documento di valutazione dei rischi, da aggiornare come tutte le altre.

Infine la copertura finanziaria. È la clausola che accompagna ogni provvedimento con impatto sui conti pubblici: dice che le nuove attività previste dal decreto trovano risorsa nel bilancio dello Stato e che, dove non sono previsti stanziamenti, le amministrazioni devono provvedere senza oneri aggiuntivi. Non riguarda le imprese private, ma spiega il perimetro entro cui si muovono gli organi pubblici di vigilanza e di indirizzo.

Vale la pena tenere presente il rapporto con le altre norme di chiusura del Titolo XIII. Mentre l’art. 304 si occupa delle abrogazioni — cioè di cosa smette di valere con l’arrivo del Testo Unico — l’art. 306 guarda in avanti e regola quando il nuovo impianto comincia a produrre effetti. Le due norme, lette insieme, disegnano il momento esatto del passaggio dal vecchio al nuovo regime della sicurezza sul lavoro.

In sintesi: è un articolo che non si “applica” nel senso operativo del termine, ma che è indispensabile per datare correttamente gli obblighi. Chi ricostruisce la storia di un adempimento, o valuta responsabilità relative agli anni della transizione, non può prescindere dalle date qui fissate.

Domande frequenti sull’art. 306

Quando è entrato in vigore il D.Lgs. 81/2008?

Il Testo Unico è entrato in vigore il 15 maggio 2008, come stabilito dall'art. 306. Alcune disposizioni, però, non sono state efficaci da subito: il legislatore ne ha differito l'applicazione, in particolare per gli obblighi legati alla valutazione dei rischi e al documento di valutazione.

L'art. 306 prevede sanzioni?

No. È una norma finale e transitoria: si limita a fissare date di entrata in vigore, termini di efficacia differita e la copertura finanziaria del provvedimento. Le sanzioni per gli obblighi sostanziali stanno negli articoli dedicati, come l'art. 55 per gli inadempimenti del datore di lavoro.

Perché la valutazione dello stress lavoro-correlato è partita più tardi?

Perché il legislatore ne ha differito l'obbligo per dare tempo alla Commissione consultiva di elaborare le indicazioni metodologiche previste dall'art. 28, comma 1-bis. Il termine di decorrenza dell'obbligo è stato quindi fissato al 31 dicembre 2010; da allora la valutazione dello stress fa parte a pieno titolo del DVR.

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