Salta al contenuto
TUS

Titolo IV · Capo II — Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota · Sezione III — Scavi e fondazioni

Art. 118 — Splateamento e sbancamento

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 118 disciplina le due lavorazioni con cui, nella pratica di cantiere, si aggredisce il terreno in superficie: lo splateamento (la rimozione di uno strato per creare un piano) e lo sbancamento (lo scavo di grandi volumi a cielo aperto). La soglia attorno a cui ruota tutto è 1,50 metri di altezza del fronte di attacco.

Co. 1 — Nei lavori eseguiti senza escavatori o pale meccaniche, quando la parete del fronte di attacco supera 1,50 m è vietato lo scavo manuale per scalzamento alla base con conseguente franamento della parete. Co. 2 — Sopra 1,50 m i lavori vanno eseguiti dall’alto verso il basso, con un’inclinazione tale da impedire franamenti. Se quell’inclinazione non è di sicura efficacia rispetto alla natura del terreno e alla pendenza del fronte, si deve provvedere — man mano che procede lo scavo — all’armatura o al consolidamento del terreno. Co. 3 — Quando, per la particolare natura del terreno o per piogge, infiltrazioni, gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, si deve comunque provvedere all’armatura o al consolidamento del terreno.

Il filo conduttore è uno solo: impedire che la parete di scavo ceda addosso a chi lavora sul fondo o alla base del fronte.

Cosa significa in pratica

Il seppellimento in trincea o sotto una parete di sbancamento è tra gli infortuni più gravi e ricorrenti dell’edilizia, perché pochi metri cubi di terra bastano a immobilizzare e schiacciare una persona in pochi secondi. L’art. 118 traduce questo pericolo in regole operative semplici da verificare in cantiere.

La prima è contro-intuitiva ma decisiva: non si scava mai togliendo terra dal piede della parete per farla crollare a valle. Lo “scalzamento alla base” è vietato perché rende il franamento non un incidente, ma il metodo stesso di lavoro. Si procede invece dall’alto verso il basso, gradino dopo gradino, mantenendo il fronte inclinato (a scarpata) con un angolo che il terreno regge senza cedere.

La seconda regola è che la scarpata non basta sempre. In un terreno sabbioso, in un riporto non compattato, dopo un temporale o un gelo notturno, l’angolo naturale di stabilità si abbassa e il fronte diventa infido. In questi casi la norma non lascia scelta: si arma (sbadacchiature, casseri, pannelli) o si consolida, e lo si fa mentre lo scavo avanza, non a cedimento avvenuto. Un esempio concreto: uno sbancamento di 2 metri per le fondazioni di un capannone, iniziato a scarpata in una giornata secca, che dopo due giorni di pioggia mostra fessurazioni al ciglio superiore. Continuare come prima è esattamente ciò che l’art. 118 vieta: va rivista l’inclinazione o inserita l’armatura.

Nella pratica documentale, queste scelte non si improvvisano sul campo. Vanno anticipate nel POS dell’impresa esecutrice e, quando il cantiere ha un coordinatore, coordinate con il PSC: profondità, pendenza, tipo di terreno, presenza d’acqua e sistema di sostegno vanno definiti prima di far scendere qualcuno nello scavo.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro e dirigente dell’impresa esecutrice: sono i destinatari diretti degli obblighi dell’art. 118 e i soggetti sanzionati dall’art. 159. A loro spetta scegliere il metodo di scavo, definire l’inclinazione e predisporre armature o consolidamenti.
  • Preposto: vigila che in cantiere lo scavo proceda effettivamente dall’alto verso il basso e che nessuno lavori alla base di un fronte non protetto; deve intervenire e, se necessario, interrompere l’attività di fronte a un fronte che mostra segni di instabilità.
  • Coordinatore per l’esecuzione (CSE): verifica l’applicazione delle scelte di sostegno del terreno e la loro coerenza con il PSC, in coordinamento con le altre imprese eventualmente presenti.
  • Lavoratori: usano i sistemi di protezione predisposti e segnalano le condizioni pericolose, senza rimuovere sbadacchiature o armature.

L’art. 118 va poi letto insieme agli articoli vicini della stessa sezione: gli scavi in profondità, i pozzi e i cunicoli sono retti dall’art. 119, il divieto di ammassare materiali sul ciglio dallo art. 120 e la presenza di gas negli scavi dallo art. 121. È l’insieme di queste norme a comporre la disciplina degli scavi del Titolo IV.

Errori comuni

  1. Scavare per far franare la parete. È la violazione più diretta del comma 1: comodo e veloce, ma è precisamente il metodo che la legge vieta oltre 1,50 m di fronte a mano.
  2. Considerare la scarpata come soluzione permanente. Un’inclinazione stabile a cantiere asciutto può non esserlo dopo pioggia, gelo o vibrazioni da traffico e mezzi: il comma 3 impone di rivalutare e, se serve, armare.
  3. Rimandare l’armatura a fronte già scavato. La norma vuole il consolidamento man mano che procede lo scavo: montarlo dopo, calando gli operai in una trincea già aperta, li espone proprio nella fase più pericolosa.
  4. Confondere “con escavatore” con “senza obblighi”. L’uso della macchina esclude il solo divieto di scalzamento manuale del comma 1, non gli obblighi di stabilità e sostegno dei commi successivi.
  5. Non tradurre le scelte nel POS. Metodo di scavo, pendenze e sistemi di armatura vanno documentati e comunicati alla squadra: una decisione presa a voce sul ciglio dello scavo non regge in sede ispettiva né dopo un infortunio.

Domande frequenti sull’art. 118

Da quale altezza scattano gli obblighi dell'art. 118?

La soglia è il metro e mezzo: quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di 1,50 m scattano il divieto di scavo per scalzamento alla base e l'obbligo di procedere dall'alto verso il basso con inclinazione stabile. Sotto quella soglia restano comunque applicabili le regole generali di prevenzione dei franamenti.

L'uso dell'escavatore mi esonera dalle regole dell'art. 118?

No. L'impiego di escavatori o pale meccaniche esclude solo il divieto specifico di scavo manuale per scalzamento del comma 1, pensato per il lavoro a mano. Restano pienamente validi l'obbligo di scavare dall'alto verso il basso, di garantire un'inclinazione stabile e di armare o consolidare il terreno quando la natura del suolo o gli eventi atmosferici fanno temere frane.

Chi decide se serve l'armatura del fronte di scavo?

La scelta discende dalla valutazione dei rischi e va formalizzata nel POS dell'impresa esecutrice, sulla base della natura del terreno, dell'altezza e della pendenza del fronte. Quando l'inclinazione a scarpata non offre sicura efficacia, l'art. 118 impone di armare o consolidare man mano che lo scavo procede: non è una facoltà, ma un obbligo tecnico.

Approfondisci