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TUS

Titolo I · Capo III — Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro · Sezione I — Misure di tutela e obblighi

Art. 27 — Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 27 è stato integralmente sostituito dal DL 19/2024 (convertito con L. 56/2024): la vecchia norma programmatica sul “sistema di qualificazione delle imprese” è diventata la disciplina operativa della patente a crediti, in vigore dal 1° ottobre 2024. In sintesi:

Co. 1 — Imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili (art. 89) devono possedere una patente digitale rilasciata dall’Ispettorato nazionale del lavoro. Sono esclusi chi effettua mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Il rilascio è subordinato a requisiti autocertificabili: iscrizione alla camera di commercio, adempimento degli obblighi formativi, DURC, DVR, DURF, designazione del RSPP nei casi previsti. Co. 2 — La patente ha una dotazione iniziale di 30 crediti e consente di operare in cantiere con un punteggio pari o superiore a 15. Commi successivi — Il punteggio può essere incrementato (fino al tetto massimo fissato dalla norma) in base a storicità dell’impresa, assenza di violazioni, investimenti e certificazioni in materia di sicurezza; viene invece decurtato a seguito di provvedimenti definitivi per le violazioni elencate nell’apposito allegato introdotto dalla stessa riforma e in caso di infortuni gravi. Revoca — Se una delle dichiarazioni rese per il rilascio risulta non veritiera, la patente è revocata; una nuova richiesta è possibile solo dopo dodici mesi. Sospensione — In caso di infortunio mortale o con inabilità permanente imputabile almeno a colpa grave del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, l’INL può sospendere la patente in via cautelare fino a dodici mesi. Esonero — La patente non è richiesta alle imprese in possesso di attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III. Sanzioni — Operare senza patente o con meno di 15 crediti comporta una sanzione amministrativa commisurata al valore dei lavori (con una soglia minima) e l’esclusione dai lavori pubblici per sei mesi. Attuazione — Modalità di presentazione della domanda, contenuti informativi della patente, criteri di attribuzione dei crediti ulteriori e percorsi di recupero sono definiti con decreto ministeriale: è il DM 132/2024.

Cosa significa in pratica

La patente a crediti è, di fatto, la porta d’ingresso al cantiere: senza patente attiva (o SOA in classifica III o superiore) un’impresa o un lavoratore autonomo non può mettere piede in un cantiere temporaneo o mobile, qualunque sia il valore della commessa.

Il punto che sorprende molte aziende è il perimetro soggettivo. L’obbligo non riguarda solo le imprese edili: riguarda chiunque operi fisicamente in cantiere. L’elettricista che cabla un impianto in un edificio in costruzione, l’azienda di serramenti che monta gli infissi, il manutentore che interviene su un ponteggio: tutti devono avere la patente. Restano fuori due sole categorie: chi si limita a consegnare materiali (mera fornitura, senza posa) e chi svolge prestazioni di natura intellettuale — progettisti, direttori dei lavori, coordinatori per la sicurezza, geologi.

Il meccanismo funziona come la patente di guida, ma al contrario di come spesso lo si racconta: i crediti si possono anche guadagnare, non solo perdere. Si parte da 30, si può salire — premiando anzianità senza violazioni, sistemi di gestione certificati, investimenti in prevenzione — e si scende quando arrivano provvedimenti definitivi per le violazioni tabellate o infortuni gravi. La soglia operativa è 15: sotto quel punteggio il cantiere è precluso, con la sola possibilità di completare le lavorazioni in corso nei limiti ammessi.

Per il committente e il responsabile dei lavori la patente è diventata un tassello della verifica di idoneità tecnico professionale: l’art. 90 impone di verificarne il possesso prima di affidare i lavori, accanto agli altri controlli documentali. Un committente che affida lavori a un’impresa senza patente si espone alle sanzioni del Titolo IV.

Per una guida operativa completa — come presentare la domanda sul portale INL, come funzionano decurtazioni e recupero crediti — vedi la guida alla patente a crediti.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Imprese e lavoratori autonomi che operano in cantiere: richiedono la patente prima di iniziare i lavori, mantengono veritieri i requisiti autocertificati e monitorano il proprio punteggio.
  • Imprese con attestazione SOA (classifica ≥ III): esonerate dalla patente, ma devono poter esibire l’attestazione in sede di verifica.
  • Ispettorato nazionale del lavoro: rilascia la patente in formato digitale, gestisce decurtazioni, sospensioni cautelari e revoche; vigila insieme alle ASL sul rispetto dell’obbligo.
  • Committente e responsabile dei lavori: verificano il possesso della patente o della SOA nell’ambito dell’idoneità tecnico professionale, per tutti i cantieri, inclusi quelli di edilizia privata.
  • RLS e organismi paritetici: la norma garantisce loro l’accesso alle informazioni relative alla patente delle imprese.

Errori comuni

  1. Pensare che riguardi solo le imprese edili. L’obbligo segue il luogo (il cantiere ex art. 89), non il codice ATECO: impiantisti, posatori e manutentori che entrano in cantiere devono averla.
  2. Autocertificare requisiti non realmente posseduti. DVR assente o formazione non svolta emergono ai controlli: la conseguenza non è solo la sanzione specifica, ma la revoca della patente con dodici mesi di stop prima di poterla richiedere di nuovo.
  3. Ignorare il punteggio dopo il rilascio. La patente non è un adempimento una tantum: decurtazioni notificate e non gestite possono portare sotto soglia 15 senza che l’impresa se ne accorga, bloccando le commesse in corso di aggiudicazione.
  4. Committenti che non aggiornano le checklist. Molti modelli di verifica dell’idoneità tecnico professionale sono fermi a visura, DURC e autocertificazione: oggi la patente (o la SOA) va richiesta e verificata prima dell’affidamento.
  5. Confondere patente e notifica preliminare. Sono adempimenti distinti: la notifica preliminare è un obbligo del committente verso gli organi di vigilanza, la patente è un requisito soggettivo dell’impresa esecutrice. L’uno non sostituisce l’altra.

Domande frequenti sull’art. 27

Chi deve avere la patente a crediti?

Tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, anche se non edili in senso stretto: impiantisti, posatori, manutentori. Sono esclusi soltanto chi effettua mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio progettisti e coordinatori) e le imprese in possesso di attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III.

Come si ottiene la patente e quanti crediti ha all'inizio?

Si richiede in via telematica al portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, autocertificando i requisiti richiesti dal comma 1: iscrizione alla camera di commercio, adempimento degli obblighi formativi, DURC, DVR, DURF e designazione del RSPP nei casi previsti. La patente nasce con una dotazione iniziale di 30 crediti, incrementabile nel tempo, e consente di lavorare in cantiere finché il punteggio resta almeno pari a 15.

Cosa succede se i crediti scendono sotto la soglia di 15?

L'impresa non può più operare nei cantieri, salvo completare le attività in corso quando ciò è consentito, e si espone alla sanzione amministrativa prevista dall'articolo se prosegue i lavori. Il punteggio può essere reintegrato seguendo i percorsi di recupero disciplinati dal decreto attuativo, che valorizzano formazione aggiuntiva e investimenti in sicurezza.

La patente può essere sospesa o revocata?

Sì. In caso di infortunio mortale o con inabilità permanente imputabile almeno a colpa grave del datore di lavoro, di un dirigente o di un preposto, l'Ispettorato può sospendere cautelativamente la patente fino a dodici mesi. La revoca scatta invece quando risulta non veritiera una delle autocertificazioni rese al momento della richiesta: una nuova patente può essere chiesta solo decorsi dodici mesi.

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