Normativa collegata · D.L. 2 marzo 2024, n. 19, conv. con mod. dalla L. 29 aprile 2024, n. 56 — D.M. 18 settembre 2024, n. 132
DL 19/2024 e DM 132/2024 — La patente a crediti in edilizia
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Perché esiste questa norma
Nei cantieri la filiera è lunga: imprese affidatarie, esecutrici, subappaltatori, lavoratori autonomi. I controlli documentali tradizionali — la verifica dell’idoneità tecnico professionale caso per caso — non bastavano a qualificare in modo stabile chi entra fisicamente in cantiere. Il DL 19/2024 riscrive per questo l’art. 27 del Testo Unico e introduce la patente a crediti: un titolo abilitante che ogni impresa e lavoratore autonomo deve possedere per operare nei cantieri temporanei o mobili del Titolo IV, operativo dal 1° ottobre 2024.
Il DM 132/2024 è il regolamento attuativo del Ministero del Lavoro: definisce modalità di rilascio, contenuti informativi della patente, casi di sospensione e procedura di recupero dei crediti. La logica è quella di una “patente di guida” della sicurezza: chi rispetta le regole conserva e accresce il punteggio, chi commette violazioni gravi lo perde, fino a non poter più lavorare in cantiere.
Come si collega al D.Lgs. 81/2008
La patente non sostituisce gli altri obblighi: si aggiunge al sistema di qualificazione già previsto dal Testo Unico. Il committente o il responsabile dei lavori continua a verificare l’idoneità tecnico professionale ai sensi dell’art. 90 e dell’Allegato XVII, e in più deve accertare che imprese e autonomi presenti in cantiere possiedano la patente (o l’attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III, che ne fa le veci). Le decurtazioni dei crediti sono agganciate alle violazioni del D.Lgs. 81/2008 accertate con provvedimenti definitivi, secondo la tabella allegata al Testo Unico stesso.
Il sistema in quattro passaggi
- Richiesta e rilascio. La patente si richiede in via telematica sul portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, autocertificando i requisiti: iscrizione alla camera di commercio, adempimento degli obblighi formativi di datore di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori, possesso di DVR, DURC e DURF, designazione dell’RSPP nei casi previsti. Il rilascio è in formato digitale.
- Dotazione e incremento dei crediti. Il punteggio iniziale è di trenta crediti e può salire fino a cento, grazie a crediti aggiuntivi legati alla storicità dell’attività senza decurtazioni, agli investimenti in salute e sicurezza e alle certificazioni previste dal decreto.
- Decurtazioni e sospensione. Le violazioni indicate dalla norma, accertate in via definitiva, e gli infortuni riconducibili a responsabilità datoriale comportano la perdita di crediti in misura proporzionale alla gravità. In caso di infortunio mortale o con inabilità permanente imputabile a colpa grave, l’INL può inoltre sospendere la patente in via cautelare fino a dodici mesi.
- Soglia operativa e recupero. Sotto i quindici crediti non si può operare in cantiere, salvo il completamento delle attività oltre la soglia di avanzamento prevista. Il recupero passa da corsi di formazione e investimenti in sicurezza, valutati secondo la procedura del DM 132/2024. Chi opera senza patente o con punteggio insufficiente incorre in una sanzione amministrativa parametrata al valore dei lavori, con importo minimo fissato dalla legge, e nell’esclusione temporanea dai lavori pubblici: per gli importi aggiornati fa fede il testo vigente dell’art. 27.
Cosa controllare in azienda
- Se sei impresa esecutrice o lavoratore autonomo: la patente è stata richiesta sul portale INL, i dati autocertificati (DVR, DURC, DURF, formazione, RSPP) sono veritieri e restano veri nel tempo; una dichiarazione non più corrispondente al vero espone a conseguenze ben peggiori di un adempimento tardivo.
- Il punteggio è monitorato: qualcuno in azienda controlla periodicamente i crediti e gli eventi che possono incidere su di essi (verbali, prescrizioni, infortuni).
- Se sei committente o affidataria: la verifica del possesso della patente (o della SOA in classifica pari o superiore alla III) è entrata nella procedura di qualificazione di subappaltatori e autonomi, accanto ad Allegato XVII, POS e notifica preliminare.
- La formazione è tracciata: gli obblighi formativi sono tra i requisiti autocertificati; attestati scaduti o mancanti minano la base stessa della patente.
Errori comuni
- Pensare che riguardi solo le imprese edili: la patente serve a chiunque operi fisicamente in cantiere, anche per lavori impiantistici o di finitura, e ai lavoratori autonomi; l’esenzione copre solo mere forniture e prestazioni intellettuali.
- Confondere patente e idoneità tecnico professionale: sono due verifiche distinte e cumulative; possedere la patente non esonera dal produrre la documentazione dell’Allegato XVII.
- Autocertificare requisiti non posseduti: il rilascio è immediato, ma i controlli successivi dell’INL su DVR, DURC o formazione possono travolgere la patente e aggravare la posizione del dichiarante.
- Ignorare la SOA: un’impresa con attestazione in classifica pari o superiore alla III non deve richiedere la patente, mentre con classifiche inferiori sì; molte affidatarie sbagliano la verifica proprio su questo punto.
- Non presidiare il punteggio: scoprire in cantiere, davanti al committente, di essere scesi sotto i quindici crediti significa fermare i lavori; il monitoraggio deve stare nello scadenzario aziendale come DURC e verifiche periodiche.
Domande frequenti
Chi deve possedere la patente a crediti?
Le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili, anche in subappalto. Ne sono esclusi chi effettua mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (per esempio ingegneri, architetti e geometri) e le imprese in possesso di attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III.
Con quanti crediti si può lavorare in cantiere?
La patente nasce con una dotazione iniziale di trenta crediti e consente di operare finché il punteggio non scende sotto la soglia di quindici. Il punteggio può crescere nel tempo, fino al tetto massimo di cento crediti, grazie a storicità dell'impresa, certificazioni e investimenti in salute e sicurezza.
Cosa succede se i crediti scendono sotto quindici?
L'impresa o il lavoratore autonomo non può più operare nei cantieri, salvo il completamento delle attività in corso quando i lavori eseguiti superano la soglia di avanzamento prevista dalla norma. Il recupero dei crediti passa da corsi e investimenti in sicurezza, secondo la procedura del DM 132/2024.
Come si richiede la patente a crediti?
In via telematica sul portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, accedendo con identità digitale e autocertificando il possesso dei requisiti: iscrizione alla camera di commercio, adempimento degli obblighi formativi, DVR, DURC, DURF e designazione dell'RSPP nei casi previsti. La patente è rilasciata in formato digitale.
Approfondisci
- ArticoloArt. 27 — Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti
- ArticoloArt. 90 — Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
- GuidaPatente a crediti: come funziona, punti e sanzioni
- GuidaVerifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese
- GuidaNotifica preliminare: quando inviarla e a chi
- SettoreEdilizia e costruzioni
- NormaD.Lgs. 81/2008 — Il Testo Unico in sintesi