Titolo VIII · Capo II — Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro
Art. 192 — Misure di prevenzione e protezione
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 192 stabilisce la gerarchia delle misure con cui il datore di lavoro affronta il rischio rumore, dopo averlo valutato ai sensi dell’art. 190. In sintesi:
Co. 1 — Fermo restando l’obbligo generale dell’art. 182, il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo attraverso: metodi di lavoro a minore esposizione; scelta di attrezzature che emettano meno rumore; progettazione degli ambienti e delle postazioni; informazione e formazione sull’uso corretto delle attrezzature; misure tecniche di contenimento del rumore aereo (schermature, involucri, materiali fonoassorbenti) e strutturale (smorzamento, isolamento); programmi di manutenzione; migliore organizzazione del lavoro con limitazione di durata e intensità dell’esposizione e adeguati periodi di riposo. Co. 2 — Se i valori superiori di azione sono superati, il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l’esposizione, considerando in particolare quelle del comma 1. Co. 3 — I luoghi dove si può essere esposti a rumore sopra i valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali; le aree sono delimitate e l’accesso limitato, ove tecnicamente possibile e giustificato dal rischio. Co. 4 — Nei locali di riposo messi a disposizione, il rumore è ridotto a un livello compatibile con il loro scopo. Co. 5 — Le misure sono adattate alle esigenze dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore.
Cosa significa in pratica
L’articolo 192 traduce in obbligo operativo un principio semplice: contro il rumore si agisce prima sulla sorgente, poi sull’ambiente, e solo alla fine sulla persona. È l’ordine che un ispettore verifica e che un giudice cerca dopo una diagnosi di ipoacusia professionale. Distribuire tappi e cuffie senza aver prima provato a ridurre il rumore alla fonte non chiude l’obbligo: significa aver saltato i primi sei livelli della gerarchia del comma 1.
Il ragionamento pratico parte sempre dalla valutazione del rischio rumore e dai valori dell’art. 189. Un esempio concreto: in un’officina meccanica il fonometrista misura un’esposizione giornaliera (LEX,8h) di 88 dB(A) su alcune postazioni. Si è oltre il valore superiore di azione (85 dB(A)), e questo fa scattare due obblighi distinti dell’art. 192. Il primo è il programma di misure del comma 2: non un documento generico, ma un piano con interventi, responsabili e tempi — per esempio la sostituzione di una vecchia pressa con una a minore emissione (lettera b), l’installazione di una cabina fonoassorbente attorno al compressore (lettera e), la rotazione degli operatori per limitare la durata dell’esposizione (lettera g). Il secondo è la segnalazione e delimitazione delle aree rumorose del comma 3.
Un punto spesso frainteso riguarda proprio la sequenza. Il comma 2 chiede di privilegiare le misure “tecniche e organizzative” del comma 1: agire sulla macchina, sull’ambiente e sull’organizzazione del lavoro. I dispositivi di protezione individuale uditivi non compaiono in questo articolo perché il legislatore li ha collocati nell’art. 193, a valle: sono il rischio residuo, non la prima risposta. In un cantiere o in una segheria è normale usare gli otoprotettori, ma solo dopo aver dimostrato che le misure collettive non riescono ad abbattere l’esposizione sotto i valori di azione.
Il comma 5 introduce infine un’attenzione individuale che si collega alla sorveglianza sanitaria dell’art. 196: un lavoratore già portatore di un deficit uditivo, o segnalato come particolarmente sensibile dal medico competente, va tutelato con misure rafforzate rispetto alla media. Non basta il livello “medio” accettabile per il reparto.
Obblighi e soggetti coinvolti
- Datore di lavoro e dirigente: destinatari diretti dell’obbligo. Individuano e attuano le misure del comma 1, elaborano e applicano il programma del comma 2 quando si superano i valori superiori di azione, segnalano e delimitano le aree del comma 3.
- RSPP: supporta la scelta delle misure tecniche e organizzative e la stesura del programma, che confluisce nel DVR e nella sua sezione dedicata al rischio rumore.
- Medico competente: nell’ambito della sorveglianza sanitaria dell’art. 196, segnala i lavoratori particolarmente sensibili di cui al comma 5 e contribuisce a orientare le misure.
- Preposto: vigila sull’effettiva applicazione delle misure organizzative (rotazioni, rispetto delle aree delimitate, uso corretto delle attrezzature).
- RLS: consultato sulla valutazione e sulle misure di prevenzione del rischio rumore.
Errori comuni
- Partire dai DPI. Consegnare tappi e cuffie senza aver prima esaminato le misure tecniche e organizzative del comma 1 inverte la gerarchia della norma: in sede ispettiva equivale a non aver adottato le misure di prevenzione.
- Programma del comma 2 solo sulla carta. Superati i valori superiori di azione, il programma va non solo elaborato ma applicato, con interventi datati e verificabili. Un elenco di buone intenzioni senza tempi né responsabili non soddisfa l’obbligo.
- Aree rumorose non segnalate. Dimenticare la segnaletica e la delimitazione del comma 3 dove si superano gli 85 dB(A) è una violazione autonoma, indipendente dalle altre misure adottate.
- Ignorare i lavoratori sensibili. Applicare a tutti la stessa misura “media” trascura il comma 5: chi è già ipoacusico o segnalato dal medico competente richiede tutele specifiche.
- Misure scollegate dalla valutazione. Interventi decisi senza il supporto delle misurazioni dell’art. 190 rischiano di essere insufficienti o sovradimensionati; le misure dell’art. 192 devono discendere dai dati di esposizione reali.
Domande frequenti sull’art. 192
L'articolo 192 mi obbliga a distribuire i tappi o le cuffie?
No, non direttamente: i DPI uditivi sono disciplinati dall'art. 193. L'art. 192 viene prima e riguarda le misure tecniche e organizzative che riducono il rumore alla fonte. I DPI intervengono solo dopo, quando queste misure non bastano ad abbattere l'esposizione entro i limiti.
Quando scatta l'obbligo di elaborare il programma di misure?
Il programma di misure tecniche e organizzative del comma 2 diventa obbligatorio quando l'esposizione supera i valori superiori di azione definiti dall'art. 189 (LEX,8h di 85 dB(A) o ppeak di 137 dB(C)). Non è una raccomandazione: va elaborato, applicato e documentato.
Devo segnalare e delimitare le aree rumorose?
Sì, quando nei luoghi di lavoro i lavoratori possono essere esposti a un rumore superiore ai valori superiori di azione. Le aree vanno indicate con apposita segnaletica e, ove tecnicamente possibile e giustificato dal rischio, delimitate con accesso limitato.
Approfondisci
- ArticoloArt. 189 — Valori limite di esposizione e valori di azione
- ArticoloArt. 190 — Valutazione del rischio
- ArticoloArt. 193 — Uso dei dispositivi di protezione individuali
- ArticoloArt. 196 — Sorveglianza sanitaria
- GlossarioRumore
- GuidaValutazione del rumore: fonometrie e misure
- GlossarioDatore di lavoro