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TUS

Figura della sicurezza

Datore di lavoro

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Chi è, in una frase

Il datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, chi ha la responsabilità dell’organizzazione o dell’unità produttiva perché esercita i poteri decisionali e di spesa (art. 2): è il vertice della sicurezza in azienda, quello su cui gravano gli obblighi principali e le responsabilità più pesanti.

Come si individua

L’art. 2 non lega la figura al titolo formale ma ai poteri reali. Nell’impresa privata di norma coincide con l’imprenditore o il legale rappresentante; nelle società di capitali va individuato con chiarezza chi, tra amministratori e organi delegati, dispone effettivamente dei poteri di gestione e di spesa. Nella pubblica amministrazione è il dirigente o il funzionario dotato di autonomia decisionale, individuato con apposito atto.

L’individuazione sbagliata è il primo errore: chi firma i documenti senza avere i poteri non è il datore di lavoro, e chi ha i poteri non si sottrae alle responsabilità perché ha fatto firmare qualcun altro.

Cosa fa davvero: gli obblighi non delegabili

Il cuore del ruolo è nell’art. 17, che elenca i due obblighi che il datore di lavoro non può mai delegare ad altri:

Sono i due atti in cui si concentra la strategia di prevenzione dell’azienda: la legge vuole che restino nelle mani di chi comanda e paga, perché solo lì possono tradursi in scelte organizzative e in spesa.

Gli altri obblighi: l’art. 18

Accanto agli obblighi indelegabili, l’art. 18 elenca la lunga serie di obblighi che gravano sul datore di lavoro insieme al dirigente e che, questi sì, possono essere oggetto di delega. Tra i principali:

  • nominare il medico competente quando è richiesta la sorveglianza sanitaria e designare gli addetti alle emergenze (antincendio, primo soccorso, evacuazione);
  • fornire ai lavoratori i DPI necessari e le attrezzature idonee, curandone la manutenzione;
  • informare, formare e addestrare ogni lavoratore in modo adeguato alla mansione;
  • richiedere l’osservanza delle misure di prevenzione e delle disposizioni aziendali;
  • consegnare al RLS, su richiesta, copia del DVR e consentirne la consultazione;
  • comunicare all’INAIL i dati relativi agli infortuni e adempiere agli obblighi informativi previsti.

Il filo conduttore delle misure generali di tutela è tracciato a monte dall’art. 15: valutare i rischi, eliminarli alla fonte dove possibile, ridurli al minimo, dare priorità alle misure collettive rispetto a quelle individuali.

La delega di funzioni

Il datore di lavoro di una realtà articolata non può presidiare da solo ogni reparto. Lo strumento per distribuire compiti e responsabilità è la delega di funzioni disciplinata dall’art. 16: per essere valida deve risultare da atto scritto con data certa, il delegato deve possedere i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti e disporre di autonomia di spesa e dei poteri necessari.

Attenzione però: la delega non è un paracadute totale. Restano fermi gli obblighi indelegabili dell’art. 17 e permane in capo al datore di lavoro l’obbligo di vigilanza sul corretto svolgimento delle funzioni trasferite. Trovi il dettaglio operativo nella guida sulla delega.

Quando il datore di lavoro fa da RSPP

Nelle aziende di dimensioni contenute, e nei casi indicati dalla norma, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione, previo apposito corso. È una possibilità, non un obbligo: conviene quando l’imprenditore conosce a fondo i propri processi ed è disposto a dedicarci tempo, non quando serve solo a risparmiare la parcella di un tecnico.

Responsabilità e sanzioni

Il datore di lavoro è il principale destinatario delle sanzioni penali (contravvenzioni) previste dal Testo Unico per l’omissione degli obblighi, ed è la figura che risponde più direttamente, sul piano penale, in caso di infortunio grave o mortale. L’entità delle sanzioni e le condizioni per estinguerle sono fissate dalla legge e aggiornate periodicamente: per gli importi fai sempre riferimento al testo vigente e alla scheda dedicata alle sanzioni, evitando cifre “a memoria”.

Errori comuni

  1. Confondere titolo e poteri: chi non ha autonomia di spesa non è datore di lavoro; chi ce l’ha non si salva delegando la firma.
  2. Credere che la delega copra tutto: valutazione dei rischi e nomina dell’RSPP restano sempre sue, e la vigilanza sul delegato pure.
  3. Nominare l’RSPP e fermarsi lì: senza DVR aggiornato, formazione erogata e misure attuate, la nomina è solo un pezzo di carta.
  4. DVR “fotocopia”: un documento generico, non calato sulla specifica realtà aziendale, è tra i primi rilievi in sede di ispezione.
  5. Ignorare la formazione propria: il datore di lavoro pensa spesso alla formazione dei lavoratori e dimentica quella obbligatoria a suo carico.

Domande frequenti

Il datore di lavoro può liberarsi delle sue responsabilità con la delega di funzioni?

Solo in parte. La delega ex art. 16 trasferisce a un delegato dotato di poteri e autonomia di spesa gli obblighi delegabili, ma la valutazione dei rischi e la nomina dell'RSPP restano indelegabili (art. 17). Inoltre resta in capo al datore di lavoro l'obbligo di vigilanza sul corretto svolgimento delle funzioni delegate.

Chi è il datore di lavoro nella pubblica amministrazione?

Non è automaticamente il vertice politico. L'art. 2 lo individua nel dirigente al quale spettano i poteri di gestione o nel funzionario preposto a un ufficio con autonomia decisionale e di spesa. La corretta individuazione formale è essenziale: senza atto di conferimento, la responsabilità risale all'organo di vertice.

Il datore di lavoro deve avere una formazione specifica?

Sì. Oltre all'eventuale corso per svolgere direttamente il ruolo di RSPP nei casi ammessi, il datore di lavoro è destinatario di un obbligo formativo dedicato. Durata e contenuti sono definiti dall'Accordo Stato-Regioni: verifica sempre la disciplina aggiornata prima di programmare i corsi.

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