Guida · Formazione · 11 min di lettura
Formazione dei lavoratori: il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
La formazione non è la fotocopia di un attestato in un faldone: è la misura di prevenzione che rende il lavoratore capace di riconoscere i rischi della sua mansione e di comportarsi di conseguenza. Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 2025 ha riordinato durate, modalità e crediti dell’intero sistema formativo. Vediamo come tradurlo in un piano che regge a un controllo.
Passo 1 — Individua chi devi formare
L’obbligo di formazione riguarda tutti i lavoratori, compresi i soggetti a essi equiparati (art. 37 e art. 2 del Testo Unico): dipendenti a tempo indeterminato e determinato, apprendisti, tirocinanti, soci lavoratori, somministrati. Non confondere la formazione del lavoratore con quella delle figure con incarichi specifici — preposti, dirigenti, addetti alle emergenze — che seguono percorsi propri e aggiuntivi. Costruisci una matrice mansione/rischio: è da lì che discende il percorso di ciascuno.
Passo 2 — Distingui informazione, formazione e addestramento
Sono tre obblighi diversi che spesso vengono confusi:
- l’informazione (art. 36) è la trasmissione di contenuti sui rischi e sulle misure aziendali;
- la formazione (art. 37) è il processo educativo per acquisire competenze;
- l’addestramento è la prova pratica, sul posto di lavoro, dell’uso corretto di attrezzature, DPI e procedure.
L’addestramento va sempre tracciato con l’indicazione di chi lo ha erogato, quando e su cosa. Un corso d’aula, per quanto lungo, non sostituisce la mano sulla macchina.
Passo 3 — Applica il percorso: generale + specifica
Il percorso base del lavoratore si compone di due parti. La formazione generale copre concetti comuni — rischio, prevenzione, organizzazione della sicurezza, diritti e doveri — ed è patrimonio trasferibile. La formazione specifica è tarata sui rischi reali della mansione e del settore.
Per la durata della specifica il criterio resta la classe di rischio dell’attività: più alto il rischio, più ore. Non affidarti a numeri “a memoria”: verifica il monte ore e l’articolazione dei moduli direttamente sul testo dell’Accordo Stato-Regioni 2025, perché è proprio su durate e classificazione che l’Accordo è intervenuto. Esempio concreto: un magazziniere di un centro di logistica riceve la generale una volta, poi una specifica costruita sui rischi di movimentazione, investimento da mezzi e scaffalature; se poi viene abilitato al carrello, si aggiunge il corso attrezzature, che è un’altra cosa ancora.
Passo 4 — Sfrutta (correttamente) il credito formativo
La formazione generale, una volta svolta, non si ripete: costituisce un credito permanente che il lavoratore porta con sé cambiando azienda. Anche la specifica già acquisita è riconosciuta per la parte di rischi coincidenti. In pratica, quando assumi una persona già formata, chiedi gli attestati, verifica cosa coprono e integra solo il delta di rischio della nuova mansione. Documenta questa valutazione: è ciò che distingue un riconoscimento del credito da una scorciatoia.
Passo 5 — Scegli la modalità: aula, videoconferenza, e-learning
L’Accordo definisce quali contenuti possono essere erogati in e-learning e a quali condizioni organizzative (tracciamento del percorso, tutoraggio, verifiche). La videoconferenza sincrona è equiparata all’aula entro i limiti previsti. Restano invece obbligatoriamente in presenza l’addestramento pratico e i moduli ad alto rischio. Se ti affidi alla formazione a distanza, assicurati che la piattaforma rispetti i requisiti: un corso e-learning non conforme equivale a formazione non fatta. Per i lavoratori stranieri va inoltre verificata la comprensione della lingua, a prescindere dalla modalità.
Passo 6 — Rispetta tempi di erogazione e aggiornamento
La formazione va erogata al momento giusto: all’assunzione, al cambio di mansione, all’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze o rischi. La regola operativa è che deve precedere o accompagnare l’inizio dell’attività, non seguirla a mesi di distanza. A questa si aggiunge l’aggiornamento periodico, con cadenza quinquennale per il lavoratore. Tieni uno scadenzario dedicato: il rischio più comune non è non formare, ma dimenticare l’aggiornamento e ritrovarsi con attestati scaduti.
Passo 7 — Documenta e conserva gli attestati
Ogni percorso si chiude con una verifica di apprendimento e un attestato che riporta i dati del corso, del soggetto formatore e del partecipante. Conserva gli attestati in azienda, meglio se in un archivio digitale collegato all’anagrafica del personale, e mettili a disposizione degli organi di vigilanza. Ricorda che l’esito della formazione va tenuto insieme alle altre evidenze del sistema: la formazione erogata è tra le misure che il datore di lavoro richiama nel proprio impianto di prevenzione e che il RLS può verificare.
Checklist della formazione conforme
- Matrice mansione/rischio che individua il percorso di ogni lavoratore
- Formazione generale erogata (credito permanente, non ripetuta)
- Formazione specifica commisurata alla classe di rischio dell’attività
- Addestramento pratico su attrezzature e DPI, tracciato e datato
- Verifica del credito formativo per i neoassunti già formati
- Modalità e-learning usata solo dove ammessa e con requisiti rispettati
- Verifica della comprensione linguistica per i lavoratori stranieri
- Scadenzario degli aggiornamenti quinquennali attivo
- Attestati con verifica di apprendimento conservati e reperibili
Domande frequenti
Un lavoratore già formato che cambia azienda deve rifare tutto il corso?
No, se conserva un attestato valido. La formazione generale (parte comune) costituisce un credito formativo permanente e non va ripetuta. La formazione specifica va invece integrata quando la nuova mansione espone a rischi non trattati nel percorso precedente: si valuta il contenuto degli attestati e si colma il delta.
La formazione si può fare tutta in e-learning?
No. La modalità e-learning è ammessa solo per i moduli e i livelli espressamente consentiti dall'Accordo, alle condizioni tecnico-organizzative che esso fissa. La formazione specifica ad alto rischio, l'addestramento pratico e le abilitazioni all'uso di attrezzature restano in presenza.
Chi non forma i lavoratori a cosa va incontro?
La formazione è un obbligo del datore di lavoro e del dirigente sanzionato penalmente dal Testo Unico. Oltre alla sanzione, un lavoratore non formato è un elemento aggravante in caso di infortunio e può portare alla sospensione dell'attività. Per gli importi aggiornati fai riferimento all'apparato sanzionatorio del D.Lgs. 81/2008.
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