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Guida · Formazione · 11 min di lettura

Formazione dei lavoratori: il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

La formazione non è la fotocopia di un attestato in un faldone: è la misura di prevenzione che rende il lavoratore capace di riconoscere i rischi della sua mansione e di comportarsi di conseguenza. Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 2025 ha riordinato durate, modalità e crediti dell’intero sistema formativo. Vediamo come tradurlo in un piano che regge a un controllo.

Passo 1 — Individua chi devi formare

L’obbligo di formazione riguarda tutti i lavoratori, compresi i soggetti a essi equiparati (art. 37 e art. 2 del Testo Unico): dipendenti a tempo indeterminato e determinato, apprendisti, tirocinanti, soci lavoratori, somministrati. Non confondere la formazione del lavoratore con quella delle figure con incarichi specifici — preposti, dirigenti, addetti alle emergenze — che seguono percorsi propri e aggiuntivi. Costruisci una matrice mansione/rischio: è da lì che discende il percorso di ciascuno.

Passo 2 — Distingui informazione, formazione e addestramento

Sono tre obblighi diversi che spesso vengono confusi:

  • l’informazione (art. 36) è la trasmissione di contenuti sui rischi e sulle misure aziendali;
  • la formazione (art. 37) è il processo educativo per acquisire competenze;
  • l’addestramento è la prova pratica, sul posto di lavoro, dell’uso corretto di attrezzature, DPI e procedure.

L’addestramento va sempre tracciato con l’indicazione di chi lo ha erogato, quando e su cosa. Un corso d’aula, per quanto lungo, non sostituisce la mano sulla macchina.

Passo 3 — Applica il percorso: generale + specifica

Il percorso base del lavoratore si compone di due parti. La formazione generale copre concetti comuni — rischio, prevenzione, organizzazione della sicurezza, diritti e doveri — ed è patrimonio trasferibile. La formazione specifica è tarata sui rischi reali della mansione e del settore.

Per la durata della specifica il criterio resta la classe di rischio dell’attività: più alto il rischio, più ore. Non affidarti a numeri “a memoria”: verifica il monte ore e l’articolazione dei moduli direttamente sul testo dell’Accordo Stato-Regioni 2025, perché è proprio su durate e classificazione che l’Accordo è intervenuto. Esempio concreto: un magazziniere di un centro di logistica riceve la generale una volta, poi una specifica costruita sui rischi di movimentazione, investimento da mezzi e scaffalature; se poi viene abilitato al carrello, si aggiunge il corso attrezzature, che è un’altra cosa ancora.

Passo 4 — Sfrutta (correttamente) il credito formativo

La formazione generale, una volta svolta, non si ripete: costituisce un credito permanente che il lavoratore porta con sé cambiando azienda. Anche la specifica già acquisita è riconosciuta per la parte di rischi coincidenti. In pratica, quando assumi una persona già formata, chiedi gli attestati, verifica cosa coprono e integra solo il delta di rischio della nuova mansione. Documenta questa valutazione: è ciò che distingue un riconoscimento del credito da una scorciatoia.

Passo 5 — Scegli la modalità: aula, videoconferenza, e-learning

L’Accordo definisce quali contenuti possono essere erogati in e-learning e a quali condizioni organizzative (tracciamento del percorso, tutoraggio, verifiche). La videoconferenza sincrona è equiparata all’aula entro i limiti previsti. Restano invece obbligatoriamente in presenza l’addestramento pratico e i moduli ad alto rischio. Se ti affidi alla formazione a distanza, assicurati che la piattaforma rispetti i requisiti: un corso e-learning non conforme equivale a formazione non fatta. Per i lavoratori stranieri va inoltre verificata la comprensione della lingua, a prescindere dalla modalità.

Passo 6 — Rispetta tempi di erogazione e aggiornamento

La formazione va erogata al momento giusto: all’assunzione, al cambio di mansione, all’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze o rischi. La regola operativa è che deve precedere o accompagnare l’inizio dell’attività, non seguirla a mesi di distanza. A questa si aggiunge l’aggiornamento periodico, con cadenza quinquennale per il lavoratore. Tieni uno scadenzario dedicato: il rischio più comune non è non formare, ma dimenticare l’aggiornamento e ritrovarsi con attestati scaduti.

Passo 7 — Documenta e conserva gli attestati

Ogni percorso si chiude con una verifica di apprendimento e un attestato che riporta i dati del corso, del soggetto formatore e del partecipante. Conserva gli attestati in azienda, meglio se in un archivio digitale collegato all’anagrafica del personale, e mettili a disposizione degli organi di vigilanza. Ricorda che l’esito della formazione va tenuto insieme alle altre evidenze del sistema: la formazione erogata è tra le misure che il datore di lavoro richiama nel proprio impianto di prevenzione e che il RLS può verificare.

Checklist della formazione conforme

  • Matrice mansione/rischio che individua il percorso di ogni lavoratore
  • Formazione generale erogata (credito permanente, non ripetuta)
  • Formazione specifica commisurata alla classe di rischio dell’attività
  • Addestramento pratico su attrezzature e DPI, tracciato e datato
  • Verifica del credito formativo per i neoassunti già formati
  • Modalità e-learning usata solo dove ammessa e con requisiti rispettati
  • Verifica della comprensione linguistica per i lavoratori stranieri
  • Scadenzario degli aggiornamenti quinquennali attivo
  • Attestati con verifica di apprendimento conservati e reperibili

Domande frequenti

  • Un lavoratore già formato che cambia azienda deve rifare tutto il corso?

    No, se conserva un attestato valido. La formazione generale (parte comune) costituisce un credito formativo permanente e non va ripetuta. La formazione specifica va invece integrata quando la nuova mansione espone a rischi non trattati nel percorso precedente: si valuta il contenuto degli attestati e si colma il delta.

  • La formazione si può fare tutta in e-learning?

    No. La modalità e-learning è ammessa solo per i moduli e i livelli espressamente consentiti dall'Accordo, alle condizioni tecnico-organizzative che esso fissa. La formazione specifica ad alto rischio, l'addestramento pratico e le abilitazioni all'uso di attrezzature restano in presenza.

  • Chi non forma i lavoratori a cosa va incontro?

    La formazione è un obbligo del datore di lavoro e del dirigente sanzionato penalmente dal Testo Unico. Oltre alla sanzione, un lavoratore non formato è un elemento aggravante in caso di infortunio e può portare alla sospensione dell'attività. Per gli importi aggiornati fai riferimento all'apparato sanzionatorio del D.Lgs. 81/2008.