Figura della sicurezza
Lavoratore
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Chi è, in una frase
Il lavoratore è la persona che svolge un’attività nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione, anche solo per apprendere un mestiere (art. 2): è al tempo stesso il soggetto che la sicurezza vuole proteggere e un protagonista attivo della prevenzione, con obblighi propri e sanzionabili.
Chi rientra nella definizione
La nozione dell’art. 2 è volutamente ampia e prescinde dal tipo di contratto. Sono equiparati al lavoratore, tra gli altri:
- il socio lavoratore di cooperativa o di società;
- l’apprendista e il tirocinante che segue percorsi formativi;
- lo studente di laboratori e officine e chi utilizza attrezzature durante l’attività didattica;
- il volontario nei limiti previsti dalla norma.
Restano fuori i lavoratori autonomi in senso stretto, che seguono la disciplina dell’art. 21. La conseguenza pratica è netta: se una persona lavora “dentro” la tua organizzazione, quasi sempre è un lavoratore ai fini della sicurezza, con tutti i diritti e i doveri che ne derivano.
I diritti del lavoratore
Prima dei doveri vengono le tutele. Il Testo Unico garantisce al lavoratore un pacchetto di diritti che il datore di lavoro deve rendere effettivi (art. 18):
- informazione e formazione su rischi, misure di prevenzione e procedure di emergenza;
- dispositivi di protezione individuale idonei, forniti gratuitamente;
- sorveglianza sanitaria nei casi previsti, con il giudizio di idoneità del medico competente;
- rappresentanza tramite il RLS, da eleggere o designare;
- il diritto di allontanarsi in caso di pericolo grave e immediato, senza subirne pregiudizio.
Formazione e DPI sono a carico dell’azienda e si svolgono in orario di lavoro: nessun costo può gravare sul lavoratore.
Cosa deve fare davvero: l’art. 20
Il cuore del ruolo è l’art. 20, che impone a ciascun lavoratore di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro. Non è una formula di stile: è un obbligo giuridico. In concreto il lavoratore deve:
- osservare le disposizioni e le istruzioni ricevute dal datore di lavoro, dai dirigenti e dal preposto;
- utilizzare correttamente attrezzature, sostanze, mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza;
- usare in modo appropriato i DPI messi a disposizione, senza rifiutarli o dismetterli a metà turno;
- segnalare immediatamente al preposto o al datore di lavoro le deficienze di mezzi e dispositivi e ogni condizione di pericolo di cui venga a conoscenza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, segnalazione o controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni che non gli competono e che possono compromettere la sicurezza;
- partecipare ai programmi di formazione e addestramento e sottoporsi ai controlli sanitari previsti.
L’esempio classico è il carter di protezione di una macchina utensile: smontarlo “perché rallenta il lavoro” è esattamente la condotta che l’art. 20 vieta e che l’art. 59 sanziona.
Informazione, formazione e addestramento
Il lavoratore ha diritto-dovere di essere formato. Gli artt. 36 e 37 distinguono l’informazione (i rischi generali e specifici) dalla formazione (competenze applicate) e dall’addestramento (la prova pratica sul campo, ad esempio l’uso di un DPI anticaduta o di un carrello). I contenuti e le durate seguono l’accordo Stato-Regioni: i dettagli aggiornati sono nella guida sulla formazione dei lavoratori. Punto spesso dimenticato: la formazione va ripetuta e aggiornata, non è un adempimento una tantum al momento dell’assunzione.
Responsabilità e sanzioni
Il lavoratore che viola gli obblighi dell’art. 20 risponde in prima persona. L’art. 59 prevede sanzioni penali di natura contravvenzionale — arresto o ammenda — a seconda della violazione; gli importi vanno verificati nel testo ufficiale, che è periodicamente rivalutato. Sul piano civile e penale, inoltre, la condotta del lavoratore rileva nella ricostruzione degli infortuni: un comportamento abnorme ed esorbitante dalle mansioni può interrompere il nesso con le responsabilità aziendali, mentre la semplice imprudenza no. Attenzione però: la responsabilità del lavoratore non alleggerisce quella del datore di lavoro, che resta il garante primario della sicurezza.
Errori comuni
- Credere che la sicurezza sia “roba dell’azienda”: l’art. 20 rende il lavoratore soggetto attivo, non spettatore.
- Firmare la formazione senza farla: il verbale serve a poco se il lavoratore non ha davvero appreso; in caso di infortunio la formazione fittizia emerge subito.
- Non segnalare i near miss: il lavoratore che tace un guasto o una condizione pericolosa perde l’occasione di prevenire l’infortunio successivo e viola un preciso obbligo.
- Confondere il lavoratore con l’autonomo: apprendisti, soci e tirocinanti sono lavoratori a tutti gli effetti; trattarli come autonomi per risparmiare adempimenti è un errore che non regge a un controllo.
Domande frequenti
Il lavoratore può essere sanzionato per la sicurezza?
Sì. L'art. 20 pone obblighi precisi in capo al lavoratore e l'art. 59 prevede sanzioni penali (arresto o ammenda) per chi li viola: non usa i DPI, rimuove i dispositivi di sicurezza, non partecipa alla formazione obbligatoria. Gli importi aggiornati sono nella fonte ufficiale. È un principio spesso trascurato: la sicurezza non è solo un dovere dell'azienda.
Il lavoratore può rifiutarsi di lavorare se c'è un pericolo?
In caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, il lavoratore ha diritto di allontanarsi dal posto di lavoro o dalla zona pericolosa e non può subire pregiudizio per questa scelta, salvo il caso di negligenza. È una delle tutele più forti del Testo Unico, collegata all'art. 44.
Chi paga la formazione e i DPI del lavoratore?
Il datore di lavoro. Formazione, addestramento e dispositivi di protezione individuale sono a carico dell'azienda e devono avvenire in orario di lavoro, senza oneri economici per il lavoratore (artt. 18, 37 e 77). Il lavoratore ha però l'obbligo di parteciparvi e di usarli correttamente.