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Glossario

RLS

Il RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) è la persona eletta o designata dai lavoratori, ai sensi degli artt. 47 e 50 del D.Lgs. 81/2008, per rappresentarli su tutti gli aspetti della salute e sicurezza sul lavoro.

Il RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) è la figura attraverso cui i lavoratori partecipano alla gestione della sicurezza in azienda. Non ha responsabilità gestionali né poteri di spesa: rappresenta i colleghi, vigila, propone e viene consultato.

Elezione e numero

L’art. 47 prevede che il RLS sia di norma eletto o designato dai lavoratori. Nelle aziende fino a 15 dipendenti è eletto direttamente al loro interno, oppure individuato per più aziende nell’ambito territoriale; sopra i 15 è eletto o designato nell’ambito delle rappresentanze sindacali. Il numero minimo cresce per scaglioni dimensionali: uno nelle realtà più piccole, poi tre e più al crescere degli addetti. La procedura, dalle comunicazioni all’INAIL alle tutele del ruolo, è descritta nella guida all’elezione del RLS.

Attribuzioni

L’art. 50 elenca i compiti: accesso ai luoghi di lavoro, consultazione preventiva sulla valutazione dei rischi e sulla designazione delle figure della prevenzione, ricezione delle informazioni e della documentazione aziendale, promozione delle misure di tutela, partecipazione alla riunione periodica. Il RLS può formulare osservazioni durante le visite ispettive e ricorrere alle autorità competenti quando ritiene inadeguate le misure adottate. Per capire in quali situazioni la consultazione è obbligatoria e per assolvere la formazione specifica prevista dalla legge, il datore di lavoro deve garantire tempo, mezzi e permessi retribuiti.

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