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Glossario

RLS

RLS, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: chi lo elegge, quanti ne servono e cosa può fare secondo gli artt. 47-50 del D.Lgs. 81/2008.

Il RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) è la persona eletta o designata dai lavoratori per rappresentarli in tutto ciò che riguarda salute e sicurezza durante il lavoro. La definizione è nell’art. 2, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 81/2008; elezione e attribuzioni sono regolate dall’art. 47 e dall’art. 50.

Non è una figura gestionale: non organizza, non spende, non dà ordini. Il suo ruolo è partecipativo: viene consultato, riceve informazioni, controlla e propone.

Tre forme di rappresentanza

Il Testo Unico prevede tre livelli. Quello aziendale è la regola; gli altri due coprono le realtà in cui un rappresentante interno manca o non basta.

FormaRiferimentoQuando operaChi lo esprime
RLS aziendaleart. 47In ogni azienda o unità produttivaFino a 15 lavoratori: eletto direttamente dai lavoratori; oltre 15: eletto o designato nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda
RLST territoriale o di compartoart. 48Nelle aziende in cui non è stato eletto un RLSOrganismi paritetici o accordi collettivi territoriali
RLS di sito produttivoart. 49Porti, centri intermodali, impianti siderurgici, cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, contesti con complesse interferenzeIndividuato tra i RLS delle aziende operanti nel sito

In mancanza di diverse previsioni dei contratti collettivi, l’art. 47, comma 7, fissa il numero minimo: un RLS fino a 200 lavoratori, tre da 201 a 1.000, sei oltre 1.000. La procedura di voto, il verbale e la comunicazione del nominativo sono descritti nella guida all’elezione del RLS.

Cosa può fare, e cosa non è

Le attribuzioni dell’art. 50, comma 1, si possono raggruppare in cinque funzioni:

  1. Accesso: entra nei luoghi in cui si svolgono le lavorazioni.
  2. Consultazione preventiva: su valutazione dei rischi, designazione di RSPP, addetti alle emergenze e medico competente, organizzazione della formazione. I casi e i tempi sono nella guida su quando la consultazione è obbligatoria.
  3. Informazione: riceve la documentazione aziendale su rischi e misure, e su richiesta ottiene copia del DVR, consultabile esclusivamente in azienda (art. 18, comma 1, lett. o).
  4. Proposta e controllo: promuove misure di prevenzione, partecipa alla riunione periodica, formula osservazioni durante le visite degli organi di vigilanza.
  5. Ricorso: può rivolgersi alle autorità competenti se ritiene inadeguate le misure adottate.

Altrettanto utile è sapere cosa il RLS non è. La carica è incompatibile con quella di RSPP o ASPP (art. 50, comma 7), perché chi rappresenta i lavoratori non può essere anche consulente tecnico del datore di lavoro. Il RLS non sostituisce il preposto nella vigilanza e non firma il DVR per approvarlo. È inoltre tenuto al segreto sulle informazioni aziendali riservate e sui processi lavorativi di cui viene a conoscenza.

Gli obblighi che ricadono sull’azienda

Il RLS non ha obblighi sanzionati, ma la sua presenza genera adempimenti precisi per il datore di lavoro:

  • comunicare in via telematica all’INAIL il nominativo, in caso di nuova elezione o designazione (art. 18, comma 1, lett. aa);
  • garantire la formazione prevista dall’art. 37, commi 10 e 11: almeno 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici dell’azienda, e un aggiornamento annuale non inferiore a 4 ore nelle imprese da 15 a 50 lavoratori e a 8 ore oltre i 50. Contenuti e modalità sono nella guida alla formazione del RLS;
  • assicurare il tempo necessario senza perdita di retribuzione e i mezzi per svolgere l’incarico, secondo il CCNL applicato: il dettaglio è nella guida a permessi e tutele del RLS.

Esempio: in un’azienda di 230 dipendenti senza accordo collettivo specifico, i lavoratori eleggono un solo RLS. L’elezione è valida, ma sotto il minimo di legge: per arrivare ai tre rappresentanti richiesti dall’art. 47, comma 7, serve un’elezione integrativa, seguita da una nuova comunicazione all’INAIL.

Il testo vigente degli articoli citati si consulta su Normattiva.

Domande frequenti

  • Il RLS risponde penalmente se in azienda accade un infortunio?

    No, per il solo fatto di essere RLS. Il D.Lgs. 81/2008 non prevede sanzioni a carico del rappresentante per l'esercizio, o il mancato esercizio, delle sue attribuzioni: il RLS non ha poteri organizzativi né di spesa. Resta però un lavoratore, quindi è tenuto agli obblighi dell'art. 20 come tutti i colleghi. Se ricopre anche un ruolo di preposto, risponde degli obblighi legati a quel ruolo.

  • Firmare il DVR significa che il RLS lo approva?

    No. L'art. 28 prevede la sottoscrizione del RLS sul documento di valutazione dei rischi ai soli fini della prova della data. La firma attesta quando il documento è stato redatto, non che il rappresentante ne condivide i contenuti. Il RLS può allegare o mettere a verbale le proprie osservazioni, e il datore di lavoro dovrebbe conservarle insieme alla documentazione della consultazione.

  • In un'azienda con 6 dipendenti nessuno vuole fare il RLS: cosa succede?

    L'elezione è un diritto dei lavoratori, non un obbligo che il datore di lavoro possa imporre. Se i lavoratori non eleggono nessuno, le funzioni passano al rappresentante territoriale (RLST), individuato nell'ambito degli organismi paritetici di settore. Il datore di lavoro deve allora consultare l'RLST negli stessi casi in cui consulterebbe il RLS aziendale e conservare traccia delle comunicazioni.