Guida · Nomine e figure · 11 min di lettura
Elezione del RLS: procedura, comunicazioni, tutele
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è l’unica figura del sistema di prevenzione che non nomini tu: la scelgono i lavoratori. Il datore di lavoro non elegge, non designa e non può orientare il voto; il suo compito è mettere i lavoratori nelle condizioni di eleggere, prendere atto del risultato e attivare da lì in poi tutte le tutele e le consultazioni di legge. Vediamo la procedura passo dopo passo.
Passo 1 — Verifica quale forma di RLS ti riguarda
La regola base è che in ogni azienda, o unità produttiva, il RLS c’è (art. 47). Cambia solo il “come” a seconda dell’organico:
- fino a 15 lavoratori: il RLS è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno; in alternativa il ruolo è ricoperto dal RLS territoriale (RLST), che opera per il bacino di aziende prive di rappresentante interno;
- oltre 15 lavoratori: il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.
Conta i lavoratori secondo le equiparazioni dell’art. 2: rientrano anche soci lavoratori, collaboratori e figure assimilate. In un’azienda con 12 dipendenti, per esempio, l’elezione è interna e diretta.
Passo 2 — Definisci le modalità di voto
Le modalità concrete di elezione sono rimesse alla contrattazione collettiva: monte ore, durata dell’incarico, procedura di voto sono spesso già disciplinati dal CCNL applicato. Prima di indire l’elezione, quindi, apri il contratto di riferimento e verifica cosa prevede.
In assenza di regole di dettaglio valgono i principi generali: elezione a suffragio tra tutti i lavoratori, su base democratica, di norma in occasione della giornata dedicata alla salute e sicurezza. Il datore di lavoro agevola l’iniziativa (spazi, orario, comunicazione interna) ma resta terzo rispetto allo svolgimento.
Passo 3 — Determina quanti RLS eleggere
Il numero minimo è fissato dall’art. 47, co. 7:
- un RLS nelle aziende fino a 200 lavoratori;
- tre RLS nelle aziende da 201 a 1.000 lavoratori;
- sei RLS oltre i 1.000 lavoratori.
Sono minimi: il CCNL o l’accordo aziendale possono alzarli. Una realtà con 350 dipendenti su due stabilimenti dovrà quindi eleggere almeno tre rappresentanti, distribuiti in modo coerente con l’organizzazione dei siti.
Passo 4 — Svolgi l’elezione e verbalizza
L’elezione va documentata. Predisponi un verbale che dia conto del procedimento e regga a un’eventuale verifica ispettiva. Elementi utili:
- data e luogo della consultazione;
- numero degli aventi diritto al voto e numero dei votanti;
- candidature presentate e voti ottenuti da ciascuno;
- nominativo dell’eletto (o degli eletti) e accettazione dell’incarico;
- firme dello scrutatore e dei presenti.
Il verbale è il documento che attesta la legittimazione del RLS: senza, il rappresentante rischia di non poter esercitare pienamente le proprie prerogative. Conservalo insieme alle nomine della sicurezza, nel tuo organigramma aziendale.
Passo 5 — Comunica il nominativo all’INAIL
Qui scatta un obbligo che grava direttamente sul datore di lavoro. L’art. 18, co. 1, lett. aa) impone di comunicare in via telematica all’INAIL il nominativo del RLS. La comunicazione va effettuata attraverso il portale dell’Istituto e riguarda sia le nuove elezioni sia le variazioni. È un adempimento formale ma presidiato da sanzione: verifica termini e modalità aggiornati direttamente sul portale INAIL prima di procedere, perché le istruzioni operative vengono aggiornate periodicamente.
Se in azienda il RLS non è stato eletto e le funzioni sono svolte dal RLST, non c’è un nominativo interno da trasmettere, ma resta ferma l’esigenza di raccordarti con il rappresentante territoriale competente.
Passo 6 — Attiva formazione e tutele
Una volta eletto, il RLS acquisisce diritti e strumenti che devi rendere effettivi.
Formazione. Il RLS ha diritto a una formazione specifica di almeno 32 ore iniziali, con aggiornamento periodico, i cui contenuti minimi sono fissati dall’art. 37 e dagli accordi attuativi. Gli oneri sono a carico del datore di lavoro e il tempo dedicato è considerato orario di lavoro. Approfondisci in Formazione del RLS.
Attribuzioni. Le prerogative sono elencate all’art. 50: accesso ai luoghi di lavoro, consultazione preventiva nei casi previsti, ricevimento di informazioni e documentazione (a partire dal DVR), partecipazione alla riunione periodica, formulazione di osservazioni agli organi di vigilanza. Sapere quando il coinvolgimento è obbligatorio ti evita vizi di procedura: vedi Quando consultare il RLS e La riunione periodica ex art. 35.
Tutele individuali. Il RLS non può subire pregiudizio a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste per le rappresentanze sindacali. Gode inoltre di permessi retribuiti nella misura stabilita dalla contrattazione collettiva, ulteriori rispetto al tempo destinato alla formazione. In concreto: non puoi penalizzare, spostare o sanzionare un lavoratore per il fatto di aver esercitato il ruolo di RLS.
Checklist della procedura di elezione
- Individuata la forma di RLS corretta per l’organico (interno diretto, sindacale o RLST)
- Verificate le modalità di voto previste dal CCNL applicato
- Calcolato il numero minimo di RLS da eleggere (art. 47, co. 7)
- Agevolata l’elezione senza interferire nel voto
- Redatto e conservato il verbale con i risultati e l’accettazione
- Comunicato il nominativo all’INAIL in via telematica (art. 18)
- Programmata la formazione di 32 ore con aggiornamento
- Garantiti permessi, accesso alla documentazione e assenza di pregiudizio
Domande frequenti
Il RLS è obbligatorio in tutte le aziende?
Sì. L'art. 47 prevede che in tutte le aziende, o unità produttive, sia eletto o designato il RLS. La forma cambia con le dimensioni: nelle realtà fino a 15 lavoratori è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, oppure il ruolo è coperto dal RLS territoriale (RLST); oltre i 15 lavoratori è eletto o designato nell'ambito delle rappresentanze sindacali.
Quanti RLS deve avere l'azienda?
Il numero minimo lo fissa l'art. 47, co. 7: un RLS nelle aziende fino a 200 lavoratori, tre da 201 a 1.000, sei oltre i 1.000. La contrattazione collettiva può prevederne di più, ma non di meno.
Cosa succede se i lavoratori non eleggono nessuno?
Se in azienda non si procede all'elezione, le funzioni sono esercitate dal RLS territoriale (art. 48), a cui i lavoratori possono rivolgersi tramite gli organismi paritetici o il fondo di settore. L'assenza del RLS interno non solleva il datore dagli obblighi di consultazione: deve comunque interfacciarsi con il RLST competente.
Approfondisci
- ArticoloArt. 47 — Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- ArticoloArt. 48 — Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
- ArticoloArt. 50 — Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- GuidaFormazione del RLS: le 32 ore e l’aggiornamento annuale
- GuidaQuando consultare il RLS: i casi obbligatori
- GuidaLa riunione periodica ex art. 35: chi, quando, verbale