Guida · Formazione · 10 min di lettura
Il corso obbligatorio per il datore di lavoro (novità 2025)
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
La formazione del datore di lavoro è la novità che più incide sulla quotidianità delle imprese italiane: per anni chi non assumeva anche il ruolo di RSPP poteva restare senza un percorso formativo obbligatorio strutturato. Con l’Accordo Stato-Regioni 2025 questa zona grigia si chiude. Vediamo come muoverti in modo ordinato, senza improvvisare.
Passo 1 — Verifica se rientri nell’obbligo
L’obbligo formativo del datore di lavoro nasce dall’art. 37 del Testo Unico, come modificato dal DL 146/2021: la legge ha demandato a un accordo in Conferenza permanente l’individuazione della durata minima e dei contenuti. L’Accordo 2025 dà finalmente attuazione a questa previsione.
In pratica, se sei il soggetto che esercita i poteri decisionali e di spesa nell’unità produttiva — quindi il datore di lavoro ai sensi dell’art. 2 — l’obbligo ti riguarda. Non conta la dimensione: vale per la microimpresa artigiana come per la società strutturata. È un obbligo che si aggiunge, e non sostituisce, quello di far formare lavoratori, preposti e dirigenti.
Passo 2 — Distingui i due percorsi che ti riguardano
È il punto in cui più spesso si fa confusione. Devi tenere separati:
- la formazione da datore di lavoro in quanto tale, richiesta dall’art. 37: un percorso sul ruolo, sugli obblighi giuridici, sull’organizzazione della prevenzione;
- la formazione da datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di RSPP (art. 34), possibile solo nei casi e nei limiti dimensionali dell’Allegato II, con un percorso a contenuti tecnici più ampi.
Se rientri nei limiti dell’art. 34 e scegli di fare da te, i due obblighi convivono: approfondisci il tema nella guida dedicata al datore di lavoro RSPP. Se invece hai nominato un RSPP esterno, ti resta comunque il percorso dell’art. 37.
Passo 3 — Individua contenuti e durata dalla fonte ufficiale
La durata minima e l’articolazione in moduli (giuridico-normativo, gestione e organizzazione, individuazione dei rischi, relazioni e comunicazione) sono fissate dall’Accordo. Evita di fidarti di volantini commerciali: prendi durata, contenuti e regole sull’aggiornamento direttamente dal testo dell’Accordo Stato-Regioni 2025 e verifica che il programma proposto dall’ente formatore vi corrisponda punto per punto.
Un esempio concreto: se un catalogo ti promette un “corso datore di lavoro” di poche ore buono per qualsiasi azienda, chiediti se copre davvero tutti i moduli previsti. Un corso sottodimensionato non ti mette al riparo in caso di controllo.
Passo 4 — Scegli un soggetto formatore titolato
La formazione ha valore solo se erogata da uno dei soggetti abilitati dalla normativa (organismi paritetici, enti bilaterali, associazioni di categoria, ordini professionali, università e gli altri soggetti individuati dall’Accordo). Chiedi in anticipo come verrà rilasciato l’attestato e con quali dati: nominativo, contenuti, durata, metodologia, esito della verifica dell’apprendimento.
Passo 5 — Programma la formazione all’avvio, non dopo
L’art. 37 impone che la formazione sia erogata in occasione della costituzione del rapporto o dell’assunzione del ruolo, e comunque prima dell’esposizione al rischio. Per il datore di lavoro questo significa non rinviare: se stai avviando l’attività, inserisci il tuo corso nel kit di adempimenti iniziali insieme a DVR, nomine e formazione del personale.
Passo 6 — Conserva la prova e presidia l’aggiornamento
L’attestato va conservato in azienda ed esibito in caso di verifica da parte degli organi di vigilanza. Registra la scadenza dell’aggiornamento periodico — la cui periodicità è definita dall’Accordo — nel tuo scadenzario della sicurezza: l’aggiornamento non fatto vanifica la formazione iniziale. Se l’Accordo prevede un periodo transitorio per chi era già in ruolo, annota la data entro cui devi metterti in regola e non affidarti alla memoria.
Checklist per mettersi in regola
- Verificato di rientrare nella definizione di datore di lavoro (art. 2)
- Distinti i due percorsi: formazione ex art. 37 e, se applicabile, quella da RSPP ex art. 34
- Durata e contenuti confrontati con il testo dell’Accordo Stato-Regioni 2025
- Ente formatore verificato tra i soggetti abilitati
- Corso pianificato prima dell’esposizione al rischio / all’avvio dell’attività
- Attestato conservato in azienda e disponibile per i controlli
- Scadenza dell’aggiornamento inserita nello scadenzario
- Verificata l’eventuale scadenza del regime transitorio per chi era già in ruolo
Domande frequenti
La formazione del datore di lavoro è obbligatoria per tutti o solo per chi fa da RSPP?
Per tutti. Fino all'entrata in vigore delle nuove regole l'obbligo formativo esplicito riguardava soprattutto il datore di lavoro che assume anche il ruolo di RSPP. Con la modifica dell'art. 37 introdotta dal DL 146/2021 e attuata dall'Accordo Stato-Regioni 2025 la formazione diventa un obbligo autonomo per ogni datore di lavoro, a prescindere dalle dimensioni dell'azienda e dal fatto che gestisca o meno il servizio di prevenzione.
Chi ha già fatto il corso da datore di lavoro RSPP deve rifarlo?
In linea generale la formazione già svolta e valida non si azzera: valgono le regole transitorie fissate dall'Accordo, che riconoscono i percorsi pregressi e li raccordano con i nuovi obblighi di aggiornamento. Verifica sempre il testo ufficiale dell'Accordo per il tuo caso specifico, perché il riconoscimento dipende da tipologia e data del corso già frequentato.
La formazione del datore di lavoro si può fare in e-learning?
L'Accordo definisce quali parti del percorso sono erogabili a distanza e quali richiedono l'aula o modalità sincrone con verifica dell'apprendimento. La modalità e-learning è ammessa nei limiti previsti dal testo; per i contenuti che richiedono confronto e verifica pratica resta la formazione in presenza o videoconferenza sincrona tracciata.
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