Guida · Nomine e figure · 10 min di lettura
Datore di lavoro RSPP: quando puoi fare da te
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Fare da RSPP della propria azienda è una possibilità concreta, non un ripiego: per molte piccole realtà è la scelta più sensata, perché nessun consulente conosce i processi meglio di chi li governa ogni giorno. Ma è una facoltà a condizioni, non un diritto automatico. Vediamo quando puoi davvero assumere questo ruolo e cosa devi fare per non trovarti scoperto.
Passo 1 — Verifica se rientri nei limiti dell’Allegato II
Lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione è disciplinato dall’art. 34, che rinvia ai casi elencati nell’Allegato II. La soglia dipende dal settore e dal numero di lavoratori:
- aziende artigiane e industriali: fino a 30 lavoratori;
- aziende agricole e zootecniche: fino a 10 lavoratori;
- aziende della pesca: fino a 20 lavoratori;
- altre aziende: fino a 200 lavoratori.
Il conteggio dei lavoratori segue i criteri dell’art. 4: non è un semplice conteggio di teste, quindi verifica bene chi entra e chi resta fuori. Se superi la soglia della tua categoria, la strada del “faccio da me” si chiude e devi passare alla nomina di un RSPP con i requisiti di legge.
Passo 2 — Escludi le attività ad alto rischio
Il limite dimensionale non basta. Anche restando sotto soglia, alcune attività sono escluse a prescindere dallo svolgimento diretto: sono quelle a rischio più elevato individuate in relazione all’art. 31, come le aziende soggette alla normativa sui grandi rischi (rischio di incidente rilevante), le centrali termoelettriche, gli impianti nucleari, le attività estrattive con più addetti, le strutture di ricovero e cura pubbliche e private con determinati organici. In questi casi il servizio di prevenzione va organizzato in forma strutturata e l’RSPP deve possedere i requisiti pieni dell’art. 32.
Esempio: sei titolare di una piccola officina meccanica con 12 dipendenti. Sei sotto i 30 lavoratori e non rientri tra le attività escluse: puoi fare da RSPP. Se invece gestisci un deposito che rientra nella disciplina Seveso, il numero di addetti è irrilevante — quella porta è chiusa.
Passo 3 — Fai la formazione prima di partire
Non puoi assumere il ruolo senza esserti formato. L’art. 34 impone al datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di RSPP di frequentare un corso specifico, con durata e contenuti modulati sulla classe di rischio dell’azienda (basso, medio, alto) e con un successivo obbligo di aggiornamento periodico. Non confondere questo corso con la formazione generale del datore di lavoro: sono adempimenti distinti, anche se in parte collegati. Per il dettaglio di ore e cadenze applicabili alla tua situazione, fai riferimento alla guida dedicata alla formazione del datore di lavoro e agli accordi vigenti in materia.
Il corso va completato prima di iniziare a svolgere il ruolo, non “quando capita”: l’attestato è il documento che dimostra la legittimità della tua scelta in caso di controllo.
Passo 4 — Formalizza e comunica al RLS
Lo svolgimento diretto non richiede una lettera di nomina a te stesso, ma va reso tracciabile. In pratica:
- indica il tuo nominativo come RSPP nel DVR, tra le figure della sicurezza;
- aggiorna l’organigramma della sicurezza di conseguenza;
- conserva l’attestato di formazione dell’art. 34;
- effettua la comunicazione al RLS dello svolgimento diretto, come previsto dall’art. 34.
La comunicazione al rappresentante dei lavoratori non è un formalismo: è il presupposto perché il RLS possa esercitare il proprio ruolo di controllo e consultazione sapendo chi presidia la prevenzione.
Passo 5 — Ricorda cosa NON copre lo svolgimento diretto
Fare da RSPP significa assumere i compiti del servizio di prevenzione e protezione elencati all’art. 33: individuazione dei fattori di rischio, elaborazione delle misure, proposta dei programmi di formazione, partecipazione alle consultazioni. Non ti sgrava di nessun altro obbligo. Restano interamente a carico dell’azienda:
- la redazione del DVR, che resta un obbligo non delegabile;
- la nomina del medico competente nei casi previsti;
- la designazione degli addetti alle emergenze;
- la formazione, informazione e addestramento dei lavoratori;
- la gestione di DPI, sorveglianza sanitaria, attrezzature.
Un errore frequente nelle microimprese è pensare che “faccio io l’RSPP” equivalga a “sono a posto con la sicurezza”. È vero il contrario: concentri più responsabilità sulla stessa persona, quindi devi essere ancora più rigoroso nella documentazione.
Checklist prima di decidere
- Rientro nei limiti dimensionali dell’Allegato II per il mio settore
- La mia attività non è tra quelle escluse dallo svolgimento diretto
- Ho verificato l’organico secondo i criteri dell’art. 4
- Ho completato il corso dell’art. 34 per la mia classe di rischio, con attestato conservato
- Ho pianificato l’aggiornamento periodico obbligatorio
- Ho indicato il mio nominativo come RSPP nel DVR e nell’organigramma
- Ho comunicato lo svolgimento diretto al RLS
- Ho verificato di aver assolto separatamente tutti gli altri obblighi (medico competente, addetti emergenze, formazione lavoratori)
Domande frequenti
Se faccio da RSPP devo comunque nominare il medico competente e gli addetti alle emergenze?
Sì. Lo svolgimento diretto riguarda solo i compiti del servizio di prevenzione e protezione. Restano immutati gli altri obblighi: nomina del medico competente ove prevista, designazione degli addetti antincendio e primo soccorso, elezione o designazione del RLS, redazione del DVR e formazione dei lavoratori.
Posso fare da RSPP anche se ho un solo stabilimento ma 40 dipendenti in un'azienda industriale?
No. Per le aziende industriali e artigiane il limite fissato dall'Allegato II è di 30 lavoratori: superata la soglia devi nominare un RSPP con i requisiti dell'art. 32, interno o esterno. Il conteggio va fatto secondo i criteri dell'art. 4.
La formazione da datore di lavoro RSPP vale per sempre?
No. Il corso previsto dall'art. 34 richiede un aggiornamento periodico. Verifica sempre durata e cadenza applicabili alla classe di rischio della tua azienda: sono modulate su di essa e sono state ridefinite dagli accordi in materia di formazione.
Approfondisci
- ArticoloArt. 34 — Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
- ArticoloArt. 31 — Servizio di prevenzione e protezione
- ArticoloArt. 32 — Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni
- AllegatoAllegato II — Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione
- GuidaNomina dell’RSPP: requisiti, lettera e responsabilità
- GuidaIl corso obbligatorio per il datore di lavoro (novità 2025)
- GuidaL’organigramma della sicurezza aziendale
- GuidaMicro e piccole imprese: gli adempimenti davvero obbligatori