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Glossario

Amianto

L'amianto è un gruppo di minerali fibrosi cancerogeni la cui esposizione professionale è regolata dal Titolo IX, Capo III del D.Lgs. 81/2008: impone valutazione del rischio, valore limite, sorveglianza sanitaria e registro degli esposti.

L’amianto (o asbesto) è un insieme di minerali silicatici a struttura fibrosa che, quando le fibre respirabili vengono inalate, provoca gravi patologie irreversibili come l’asbestosi, il carcinoma polmonare e il mesotelioma. La protezione dei lavoratori dai rischi connessi all’esposizione è disciplinata dal Titolo IX, Capo III del D.Lgs. 81/2008, il cui campo di applicazione è definito dall’art. 246.

Vietato, ma ancora presente

In Italia l’estrazione, la lavorazione e la commercializzazione dell’amianto sono vietate dalla L. 257/1992. Ciò non significa che il rischio sia scomparso: enormi quantità di materiali contenenti amianto (MCA) restano installate in coperture in cemento-amianto, tubazioni, guarnizioni, pavimenti in vinil-amianto e coibentazioni di edifici e impianti realizzati prima del divieto. L’esposizione professionale oggi riguarda quindi soprattutto le attività di manutenzione, demolizione, smaltimento e bonifica su questi manufatti preesistenti.

Gli obblighi del datore di lavoro

Chi svolge lavori che possono comportare la presenza di amianto deve prima valutare il rischio, stimando l’esposizione dei lavoratori come previsto dall’art. 249. Se l’esposizione può superare il valore limite fissato dal Testo Unico, scattano le misure di prevenzione e protezione, la formazione specifica del personale, l’uso di DPI per le vie respiratorie e il contenimento delle fibre. Poiché l’amianto è classificato tra i cancerogeni, valgono inoltre la sorveglianza sanitaria affidata al medico competente e l’iscrizione dei lavoratori nel registro degli esposti. Gli importi delle sanzioni e i valori limite vanno verificati direttamente nelle disposizioni del Titolo IX.

Un esempio concreto

Un’impresa edile deve rimuovere la copertura ondulata in cemento-amianto di un capannone degli anni Ottanta. Prima di aprire il cantiere deve valutare lo stato di conservazione del materiale, redigere il piano di lavoro, notificarlo all’organo di vigilanza, formare gli addetti e dotarli di tute e facciali filtranti idonei. Il semplice fatto che il manufatto sia integro non elimina l’obbligo: qualsiasi taglio, foratura o rottura libera fibre respirabili.

Per approfondire le tecniche di intervento vedi la voce bonifica amianto e, sul fronte medico, la guida alla sorveglianza sanitaria; l’inquadramento generale come cancerogeno è nella voce agente cancerogeno.