Glossario
Agente cancerogeno
L'agente cancerogeno è una sostanza o miscela, o un'esposizione da processo lavorativo, in grado di provocare il cancro: definito all'art. 234 del D.Lgs. 81/2008, impone la sostituzione ove tecnicamente possibile e regole rafforzate del Titolo IX, Capo II.
L’agente cancerogeno è definito dall’art. 234 del D.Lgs. 81/2008 come una sostanza o miscela classificata cancerogena di categoria 1A o 1B secondo il Regolamento CLP, oppure una sostanza, miscela o processo indicato nell’Allegato XLII, e le esposizioni che ne derivano. La stessa disciplina copre gli agenti mutageni.
Il principio di sostituzione
A differenza del rischio chimico ordinario, qui vale una gerarchia rigida: l’art. 235 impone di eliminare o sostituire l’agente con uno non pericoloso o meno pericoloso ove tecnicamente possibile. Solo quando la sostituzione non è praticabile si ricorre al ciclo chiuso e, in subordine, alla riduzione dell’esposizione al minimo tecnicamente realizzabile.
Esposizioni spesso non ovvie
Non si tratta solo di sostanze etichettate: rientrano nel Capo II del Titolo IX anche le polveri di legno duro nella falegnameria, la silice libera cristallina nell’edilizia e nei lapidei, i fumi di scarico e alcuni processi metallurgici indicati in allegato.
Obblighi rafforzati
Dalla valutazione dell’art. 236 discendono misurazioni dell’esposizione, sorveglianza sanitaria mirata e l’iscrizione dei lavoratori nel registro degli esposti trasmesso all’INAIL. Per il quadro dei rischi correlati vedi agenti cancerogeni e mutageni.