Glossario
Agente cancerogeno
Agente cancerogeno: definizione dell'art. 234 D.Lgs. 81/2008, categorie CLP 1A, 1B e 2, processi dell'Allegato XLII e obblighi rafforzati del Capo II.
L’agente cancerogeno è, per l’art. 234 del D.Lgs. 81/2008, una sostanza o miscela classificata cancerogena di categoria 1A o 1B secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP). Lo è anche una sostanza, miscela o processo elencato nell’Allegato XLII, insieme alle sostanze liberate durante quel processo. Gli agenti cancerogeni rientrano nel Capo II del Titolo IX.
Lo stesso Capo riguarda gli agenti mutageni. Con il recepimento della direttiva (UE) 2022/431, nel 2024, è stato esteso anche alle sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 1A o 1B. Per questo oggi si parla spesso, in breve, di sostanze CMR.
La categoria CLP decide le regole da applicare
Il primo controllo da fare non è chiedersi se il prodotto «fa male». Bisogna leggere la classificazione nella sezione 2 della scheda di sicurezza e le indicazioni di pericolo in etichetta. Da quella classificazione dipendono le regole da applicare.
| Classificazione CLP | Significato | Indicazione di pericolo | Disciplina applicabile |
|---|---|---|---|
| Carc. 1A | Cancerogeno accertato per l’uomo | H350 (o H350i) | Titolo IX, Capo II |
| Carc. 1B | Cancerogeno presunto, soprattutto in base a studi sugli animali | H350 (o H350i) | Titolo IX, Capo II |
| Carc. 2 | Sospetto cancerogeno | H351 | Titolo IX, Capo I (rischio chimico) |
Le sostanze di categoria 2 non escono dalla valutazione. Restano agenti chimici pericolosi e vanno trattate con la valutazione del rischio chimico. Non hanno però il registro di esposizione né le altre regole più severe del Capo II.
Quando il cancerogeno non è scritto in etichetta
La parte meno visibile della definizione è la seconda: i processi. L’Allegato XLII elenca lavorazioni in cui il cancerogeno si forma durante il lavoro, anche se nessun prodotto acquistato porta l’indicazione H350. Tra le voci più comuni nelle piccole e medie imprese ci sono:
- i lavori che espongono a polveri di legno duro, tipici di falegnamerie e mobilifici;
- i lavori che espongono a polvere di silice cristallina respirabile prodotta da una lavorazione: taglio di pietre e piastrelle, demolizioni, fonderie;
- i lavori con esposizione cutanea a oli minerali già usati nei motori a combustione interna, comuni nelle officine;
- i lavori che espongono ai gas di scarico dei motori diesel.
Per alcuni di questi agenti l’Allegato XLIII fissa un valore limite. Per esempio, per la silice cristallina respirabile è 0,1 mg/m³ e per le polveri di legno duro è 2 mg/m³. Le schede su silice cristallina e polveri di legno descrivono le lavorazioni a rischio.
Cosa cambia rispetto al rischio chimico ordinario
Quando un agente rientra nel Capo II, si aggiungono obblighi che nel rischio chimico ordinario non esistono:
- sostituzione obbligatoria quando è tecnicamente possibile (art. 235); se non lo è, produzione e uso in un sistema chiuso; come ultima soluzione, esposizione ridotta al valore più basso tecnicamente possibile;
- una valutazione specifica (art. 236) che considera anche le vie di assorbimento diverse da quella respiratoria;
- misure tecniche e organizzative (art. 237), come aree delimitate con accesso limitato, e misure igieniche (art. 238), come indumenti di lavoro riposti separati dagli abiti civili;
- sorveglianza sanitaria degli esposti (art. 242);
- registro di esposizione e cartelle sanitarie (art. 243), che l’INAIL conserva fino a quarant’anni dalla fine dell’esposizione.
Esempio: un laboratorio di marmi taglia lastre a secco con una sega a disco. La silice respirabile che si libera rientra nell’Allegato XLII, anche se il materiale acquistato non ha un’etichetta di pericolo. Se si passa al taglio ad acqua con aspirazione localizzata, l’esposizione scende ma non sparisce. La valutazione deve dimostrare di aver applicato le misure nell’ordine previsto dall’art. 235.
Le procedure operative sono nella guida alla gestione delle sostanze CMR. Le sanzioni per datore di lavoro e dirigenti sono all’art. 262. Il testo vigente è nel D.Lgs. 81/2008 coordinato pubblicato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Domande frequenti
Una sostanza sospetta cancerogena (categoria 2) richiede il registro degli esposti?
No. Il registro di esposizione dell'art. 243 riguarda gli agenti del Capo II del Titolo IX, cioè i cancerogeni di categoria 1A o 1B e i processi dell'Allegato XLII. Una sostanza di categoria 2 rientra nel rischio chimico del Capo I. Va valutata con attenzione, magari con misure prudenziali, ma non comporta l'iscrizione nel registro.
Se rispetto il valore limite dell'Allegato XLIII sono in regola?
Non basta. Per i cancerogeni il valore limite è un tetto da non superare, non un livello accettabile. L'art. 235 chiede prima di sostituire l'agente, poi di usare un sistema chiuso. Se nemmeno questo è possibile, bisogna ridurre l'esposizione al livello più basso tecnicamente possibile. Un'esposizione sotto il limite che si potrebbe abbassare ancora è una violazione.
Chi decide se un lavoratore va considerato esposto a un cancerogeno?
Lo decide il datore di lavoro con la valutazione dell'art. 236, insieme all'RSPP e al medico competente. Deve tenere conto dei dati di esposizione, delle mansioni e delle misurazioni. Sono esposti i lavoratori per cui la valutazione ha rilevato un rischio per la salute. Non conta il semplice fatto che la sostanza sia presente in azienda.