Glossario
Bonifica amianto
Bonifica amianto: rimozione, incapsulamento e confinamento a confronto, chi può eseguirla, piano di lavoro dell'art. 256 e novità del D.Lgs. 213/2025.
La bonifica amianto è l’insieme degli interventi con cui si elimina o si riduce il rischio derivante da materiali contenenti amianto (MCA) presenti in edifici, impianti, mezzi di trasporto o manufatti. Le tecniche, codificate dal DM 6 settembre 1994, sono tre: rimozione, incapsulamento e confinamento. La tutela dei lavoratori addetti è disciplinata dal Titolo IX, Capo III del D.Lgs. 81/2008, modificato dal D.Lgs. 213/2025.
Le tre tecniche a confronto
La scelta della tecnica dipende dallo stato di conservazione del materiale, dalla sua friabilità e dall’uso futuro dell’edificio.
| Tecnica | In cosa consiste | Pro | Limiti |
|---|---|---|---|
| Rimozione | Asportazione del materiale e smaltimento come rifiuto pericoloso | Elimina la fonte in modo definitivo | Costo maggiore; è la fase con esposizione più elevata per gli addetti |
| Incapsulamento | Trattamento con prodotti penetranti o ricoprenti che legano le fibre | Tempi e costi ridotti, nessun rifiuto immediato | Il materiale resta in opera e va controllato nel tempo |
| Confinamento | Barriera a tenuta che separa il materiale dagli ambienti occupati | Adatto a materiali localizzati e in buono stato | Va mantenuta l’integrità della barriera; ogni intervento successivo la compromette |
Esempio: in un capannone con copertura in cemento-amianto molto degradata, con fessurazioni e affioramento di fibre, l’incapsulamento è poco efficace e la soluzione corretta è di norma la rimozione; una lastra integra in un locale tecnico poco frequentato può invece essere confinata e inserita in un programma di controllo.
Cosa impone il Testo Unico
Il Capo III scandisce gli adempimenti per chi esegue la bonifica.
- Valutazione del rischio ai sensi dell’art. 249, con individuazione di eventuali esposizioni sporadiche e di debole intensità, che esonerano solo da alcuni obblighi.
- Impresa qualificata: demolizioni e rimozioni sono riservate alle imprese iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’art. 212 del D.Lgs. 152/2006.
- Piano di lavoro previsto dall’art. 256, con le misure per i lavoratori e per l’ambiente esterno, inviato all’organo di vigilanza almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori, salvo i casi di urgenza. L’invio del piano sostituisce la notifica dell’art. 250.
- Formazione specifica degli addetti ai sensi dell’art. 258, DPI delle vie respiratorie adeguati e procedure di decontaminazione.
- Verifica finale dell’assenza di rischi da esposizione prima della riconsegna dei locali, la cosiddetta restituibilità.
Le novità del D.Lgs. 213/2025
Il D.Lgs. 213/2025, in vigore dal 24 gennaio 2026, recepisce la Direttiva (UE) 2023/2668 e modifica direttamente il Capo III. Per chi esegue bonifiche le conseguenze pratiche sono due: il valore limite di esposizione dell’art. 254 è più basso, e il controllo dell’esposizione richiede, nei casi previsti, la microscopia elettronica, più sensibile della microscopia ottica nel conteggio delle fibre sottili. Piani di lavoro, scelta dei DPI e campionamenti progettati sui parametri precedenti vanno quindi rivisti.
Errori frequenti
- Confondere la bonifica con la semplice manutenzione: anche forare o tagliare una lastra può liberare fibre e rientra negli obblighi del Capo III.
- Affidare la rimozione a un’impresa edile generica non iscritta alla categoria dell’Albo dedicata alla bonifica dei beni contenenti amianto.
- Incapsulare e poi dimenticare il manufatto, senza un programma di controllo nel tempo.
- Avviare i lavori prima che sia trascorso il termine dall’invio del piano senza che ricorra una vera urgenza.
I contenuti del piano sono descritti nella guida al piano di lavoro amianto; per le coperture in eternit è disponibile la guida sulla rimozione di coperture in cemento-amianto. Il testo vigente del Capo III è consultabile su Normattiva.
Domande frequenti
Posso rimuovere da solo una piccola tettoia in eternit di casa mia?
No, se si tratta di un intervento di rimozione vero e proprio: l'art. 256 riserva demolizione e rimozione dell'amianto alle imprese iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali, che devono redigere il piano di lavoro e inviarlo all'organo di vigilanza. Alcune Regioni disciplinano procedure semplificate per piccoli quantitativi in ambito domestico: va verificato quanto previsto dalla propria ASL prima di toccare il manufatto.
Incapsulare una copertura in cemento-amianto chiude definitivamente il problema?
No. L'incapsulamento riduce il rilascio di fibre ma lascia il materiale in opera. Servono quindi un programma di controllo e manutenzione nel tempo, il rinnovo periodico del trattamento secondo le indicazioni del prodotto e, prima o poi, la rimozione, ad esempio quando l'edificio viene ristrutturato o demolito. Il costo iniziale minore va confrontato con questi oneri futuri.
Il D.Lgs. 213/2025 cambia le regole del piano di lavoro?
Il piano resta lo strumento centrale previsto dall'art. 256 e va ancora inviato all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori. Il decreto, in vigore dal 24 gennaio 2026, abbassa però il valore limite di esposizione e introduce la microscopia elettronica per le misure: il piano deve quindi tarare misure di protezione, DPI e campionamenti sui nuovi parametri.