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Glossario

Bonifica amianto

Bonifica amianto: rimozione, incapsulamento e confinamento a confronto, chi può eseguirla, piano di lavoro dell'art. 256 e novità del D.Lgs. 213/2025.

La bonifica amianto è l’insieme degli interventi con cui si elimina o si riduce il rischio derivante da materiali contenenti amianto (MCA) presenti in edifici, impianti, mezzi di trasporto o manufatti. Le tecniche, codificate dal DM 6 settembre 1994, sono tre: rimozione, incapsulamento e confinamento. La tutela dei lavoratori addetti è disciplinata dal Titolo IX, Capo III del D.Lgs. 81/2008, modificato dal D.Lgs. 213/2025.

Le tre tecniche a confronto

La scelta della tecnica dipende dallo stato di conservazione del materiale, dalla sua friabilità e dall’uso futuro dell’edificio.

TecnicaIn cosa consisteProLimiti
RimozioneAsportazione del materiale e smaltimento come rifiuto pericolosoElimina la fonte in modo definitivoCosto maggiore; è la fase con esposizione più elevata per gli addetti
IncapsulamentoTrattamento con prodotti penetranti o ricoprenti che legano le fibreTempi e costi ridotti, nessun rifiuto immediatoIl materiale resta in opera e va controllato nel tempo
ConfinamentoBarriera a tenuta che separa il materiale dagli ambienti occupatiAdatto a materiali localizzati e in buono statoVa mantenuta l’integrità della barriera; ogni intervento successivo la compromette

Esempio: in un capannone con copertura in cemento-amianto molto degradata, con fessurazioni e affioramento di fibre, l’incapsulamento è poco efficace e la soluzione corretta è di norma la rimozione; una lastra integra in un locale tecnico poco frequentato può invece essere confinata e inserita in un programma di controllo.

Cosa impone il Testo Unico

Il Capo III scandisce gli adempimenti per chi esegue la bonifica.

  1. Valutazione del rischio ai sensi dell’art. 249, con individuazione di eventuali esposizioni sporadiche e di debole intensità, che esonerano solo da alcuni obblighi.
  2. Impresa qualificata: demolizioni e rimozioni sono riservate alle imprese iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’art. 212 del D.Lgs. 152/2006.
  3. Piano di lavoro previsto dall’art. 256, con le misure per i lavoratori e per l’ambiente esterno, inviato all’organo di vigilanza almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori, salvo i casi di urgenza. L’invio del piano sostituisce la notifica dell’art. 250.
  4. Formazione specifica degli addetti ai sensi dell’art. 258, DPI delle vie respiratorie adeguati e procedure di decontaminazione.
  5. Verifica finale dell’assenza di rischi da esposizione prima della riconsegna dei locali, la cosiddetta restituibilità.

Le novità del D.Lgs. 213/2025

Il D.Lgs. 213/2025, in vigore dal 24 gennaio 2026, recepisce la Direttiva (UE) 2023/2668 e modifica direttamente il Capo III. Per chi esegue bonifiche le conseguenze pratiche sono due: il valore limite di esposizione dell’art. 254 è più basso, e il controllo dell’esposizione richiede, nei casi previsti, la microscopia elettronica, più sensibile della microscopia ottica nel conteggio delle fibre sottili. Piani di lavoro, scelta dei DPI e campionamenti progettati sui parametri precedenti vanno quindi rivisti.

Errori frequenti

  • Confondere la bonifica con la semplice manutenzione: anche forare o tagliare una lastra può liberare fibre e rientra negli obblighi del Capo III.
  • Affidare la rimozione a un’impresa edile generica non iscritta alla categoria dell’Albo dedicata alla bonifica dei beni contenenti amianto.
  • Incapsulare e poi dimenticare il manufatto, senza un programma di controllo nel tempo.
  • Avviare i lavori prima che sia trascorso il termine dall’invio del piano senza che ricorra una vera urgenza.

I contenuti del piano sono descritti nella guida al piano di lavoro amianto; per le coperture in eternit è disponibile la guida sulla rimozione di coperture in cemento-amianto. Il testo vigente del Capo III è consultabile su Normattiva.

Domande frequenti

  • Posso rimuovere da solo una piccola tettoia in eternit di casa mia?

    No, se si tratta di un intervento di rimozione vero e proprio: l'art. 256 riserva demolizione e rimozione dell'amianto alle imprese iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali, che devono redigere il piano di lavoro e inviarlo all'organo di vigilanza. Alcune Regioni disciplinano procedure semplificate per piccoli quantitativi in ambito domestico: va verificato quanto previsto dalla propria ASL prima di toccare il manufatto.

  • Incapsulare una copertura in cemento-amianto chiude definitivamente il problema?

    No. L'incapsulamento riduce il rilascio di fibre ma lascia il materiale in opera. Servono quindi un programma di controllo e manutenzione nel tempo, il rinnovo periodico del trattamento secondo le indicazioni del prodotto e, prima o poi, la rimozione, ad esempio quando l'edificio viene ristrutturato o demolito. Il costo iniziale minore va confrontato con questi oneri futuri.

  • Il D.Lgs. 213/2025 cambia le regole del piano di lavoro?

    Il piano resta lo strumento centrale previsto dall'art. 256 e va ancora inviato all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori. Il decreto, in vigore dal 24 gennaio 2026, abbassa però il valore limite di esposizione e introduce la microscopia elettronica per le misure: il piano deve quindi tarare misure di protezione, DPI e campionamenti sui nuovi parametri.