Salta al contenuto
TUS

Glossario

Bonifica ambientale

La bonifica ambientale è l'insieme degli interventi di risanamento di suoli, acque e strutture contaminate: sul piano ambientale segue il D.Lgs. 152/2006, mentre la sicurezza di chi vi opera resta regolata dal D.Lgs. 81/2008.

La bonifica ambientale è il complesso degli interventi con cui si eliminano o si riducono le fonti di contaminazione presenti in un sito — suolo, sottosuolo, acque sotterranee, edifici o manufatti — riportando i parametri entro i limiti di legge. Sul piano ambientale il risanamento dei siti contaminati è disciplinato dalla Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente); la tutela di chi esegue materialmente i lavori resta invece affidata al D.Lgs. 81/2008.

Non è la bonifica amianto

La bonifica ambientale è un concetto ampio: comprende la rimozione di terreni inquinati da idrocarburi o metalli pesanti, la messa in sicurezza di discariche, il risanamento di acque contaminate. La bonifica amianto ne è solo un caso particolare, con una propria disciplina nel Titolo IX, Capo III del Testo Unico. In un ex sito industriale, ad esempio, possono coesistere terreni contaminati da solventi e coperture in cemento-amianto: due bonifiche distinte, con regole tecniche e abilitazioni diverse.

I rischi per chi opera

Chi lavora in un sito da bonificare affronta spesso più pericoli contemporaneamente: il rischio chimico da sostanze disperse nel terreno o nelle acque, il rischio da spazi confinati in vasche, serbatoi e cunicoli, il rischio biologico nei siti degradati e, dove sono presenti manufatti in amianto, l’esposizione a fibre. Su quest’ultimo fronte va tenuto presente che il D.Lgs. 213/2025 ha riformato il Titolo IX Capo III, abbassando i limiti di esposizione e introducendo l’Allegato XLIII-ter: i nuovi valori vanno letti direttamente nel testo vigente.

Gli adempimenti di sicurezza

Prima dell’avvio il datore di lavoro valuta i rischi specifici del sito e integra il DVR con le misure del caso: per la parte chimica è utile la guida alla valutazione del rischio chimico. Gli interventi in ambienti sospetti di inquinamento seguono la procedura del DPR 177/2011, con qualificazione dell’impresa, formazione mirata e permesso di ingresso, come illustrato nella guida sugli spazi confinati. Restano centrali la scelta di DPI adeguati alle vie respiratorie e alla pelle, il coordinamento tra le imprese presenti e la gestione dei rifiuti prodotti come rifiuti pericolosi. Sanzioni, valori limite e termini procedurali vanno sempre verificati nelle disposizioni di riferimento del Codice dell’ambiente e del Testo Unico.